Il 28 dicembre si avvicina e con lui anche la scadenza dell’acconto IVA 2020.
A causa della pandemia, però, sono stati previsti diversi provvedimenti a vantaggio delle imprese che hanno fatto slittare al 2021 molti versamenti. Tra questi, c’è anche la sospesione dal pagamento dell’acconto Iva 2020.
Vediamo quali sono i requisiti per beneficiare della proroga.
Acconto Iva 2020: quando si paga?
Per chi non lo sapesse, l’acconto Iva è un adempimento obbligatorio che i soggetti passivi Iva (imprese) sono chiamate ad adempiere entro il 27 dicembre di ogni anno (il 28 quest’anno). In pratica cosa succede?
Succede che, l’Amministrazione finanziaria, chiede a te, che hai un’impresa, e applichi l’Iva, di versare un acconto relativo all’imposta:
- dovuta nell’ultimo trimestre dell’anno (se la tua impresa effettua le liquidazioni trimestrali);
- oppure riferita all’IVA di dicembre (se la tua impresa effettua le liquidazioni mensili).
Per un metodo contorto tutto italiano, del nostro sistema tributario, ciò che si vuole ottenere è un anticipo del versamento del saldo Iva che dovuto nell’anno di imposta successivo, cioè il 2021 (al momento della presentazione della dichiarazione IVA annuale).
L’acconto Iva non nasce dal nulla. Abbiamo 3 metodi di calcolo dell’acconto:
- Storico, calcolato sulla base del saldo dell’anno precedente (contribuenti trimestrali), o della liquidazione Iva del mese di dicembre (contribuenti mensili).
- Analitico, calcolato attraverso una liquidazione Iva straordinaria.
- Previsionale, calcolato facendo una previsione sull’andamento dell’impresa nel mese di dicembre.
Acconto Iva: chi paga?
Quindi, l’Amministrazione finanziaria, incassa ora una parte dell’Iva che, invece, dovrebbe ricevere nel 2021. Per fortuna, però, non tutti sono obbligati a dover effettuare questo versamento, soprattutto alla luce delle nuove scadenze fiscali fissate dai vari decreti per contenere l’emergenza epidemiologica, in aiuto alle imprese in difficoltà.
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Ad essere obbligati al versamento dell’acconto sono tutte i soggetti passivi Iva a parte altri. Che tu sia imprenditore o professionista, deve fare questo versamento entro il 27 di dicembre 2020.
Non devono fare il versamento, invece, tutti coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali. Ad esempio, chi esercita attività in regime forfettario o gli agricoltori.
Andando più nel dettaglio, sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva:
- imprese e professionisti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
- attività cessate prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
- attività a credito Iva nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
- soggetti in regime dei minimi, forfettario o di vantaggio;
- soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che esercitano attività di intrattenimento.
Infine, sono esonerati anche i soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.
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Ristori quarter e Acconto Iva: cosa cambia nel 2020?
Visto la situazione paradossale in cui viviamo a causa della pandemia, per aiutare le imprese, il Governo ha messo in atto una serie di interventi. Tra questi, possiamo citare il decreto Ristori quater che, non esonera, ma sospende il versamento dell’Acconto Iva del prossimo 27 dicembre.
I soggetti che possono beneficiare della sospensione sono:
- imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto a novembre dell’anno precedente;
- imprese e professionisti che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività d’impresa dopo il 30 novembre 2019;
- imprese che esercitano le attività economiche sospese dal Dpcm del 3 novembre 2020 (facente riferimento alla suddivisione dell’Italia in zone);
- partite Iva esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in aree del paese ad alto rischio di contagi.
- imprese che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in aree del paese ad alto rischio di contagi.
Se sei rientri nella categoria delle imprese soggette a sospensione devi effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure attraverso massimo 4 rate mensili di pari importo (con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021).
Attenzione all’effetto boomerang
Dunque, l’anno si chiude con un obbligo importante per imprese e professionisti. Quest’anno, tra l’altro, è un anno particolare e bisogna porre la giusta attenzione prima di compiere questo adempimento.
Ad esempio utilizzare il metodo di calcolo che meglio possa rispondere alle aspettative delle aziende e delle sue casse.
Tra le tante proroghe e vari cambiamenti normativi, consigliamo di affidarsi a professionisti validi per analizzare la propria situazione e valutare quale sia il metodo di calcolo più sicuro per evitare di disperdere molto denaro.
Soprattutto per evitare di avere un effetto boomerang il prossimo anno: non pago oggi, ma il prossimo anno, con annesse imposte e tasse nuove che si andranno ad aggiungere.
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