Quando qualsiasi imprenditore o professionista impartisce delle relazioni aziendali con l’estero che lo portano alla scambio di beni e servizi fuori dai confini nazionali e comunitari, è assoggettato a diversi obblighi in materia di IVA che a loro volta, variano in relazione alla territorialità dell’azienda straniera, ovvero se l’azienda con cui si scambiano beni o servizi sia appartenente all’UE o sia extra UE.
Emissione fattura extra ue

Prima di emettere una fattura verso un cliente estero è necessario individuare:
- se si tratta di clienti residenti UE;
- se si tratta di clienti extra UE;
- se si tratta di emissione di fatture verso soggetti titolari di partita IVA (B2B) o persone fisiche (B2C).
Approfondisci anche: Come emettere una fattura elettronica in valuta estera
Quello che andiamo a trattare nel presente articolo, riguardano le operazioni con soggetti appartenenti ad uno stato extra UE.
Quando un’impresa effettua delle operazioni con l’estero, sono molteplici gli aspetti che, questa, deve controllare, per quanto concerne la fatturazione, indipendentemente che si tratti si tratta di cessione di beni o di prestazione di servizi.
Indipendentemente da tutto ciò, la cosa fondamentale che l’Agenzia delle Entrate vuole è che venga stabilito il momento esatto in cui l’operazione si sia realizzata.
Quando si effettua un’operazione di cessione di beni extra ue, ai sensi dell’articolo 201, comma 2, regolamento n. 2913 del Consiglio del 12 ottobre 1992, nel momento in cui si verifica l’accettazione della dichiarazione doganale, si definisce effettuata l’operazione di scambio extra ue. Questo, a sua volta, coincide con il momento in cui deve essere effettuata la fattura.
Indipendentemente dalla data in cui la merce parte, il momento dell’accettazione stabilisce il momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, solo a decorrere da tale momento, risulta possibile effettuare la fattura dell’operazione.
L’esportazione è strategicamente usata dalle PMI e dalle grandi aziende per penetrare in mercati esteri, rappresentando, di fatto, la direzione intrapresa da essi, volta all’internazionalizzazione.
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Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972 le esportazioni non sono imponibili IVA in Italia. Le esportazioni fuori dal territorio dello stato italiano possiamo distinguerle in:
- dirette;
- indirette.
Si parla di esportazione dirette quando, il trasporto dei beni destinati alla cessione ad un soggetto extra UE, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso, viene effettuato in maniera diretta dal cedente, cioè è lui che si occupa della cessione e trasporto, avendo, così, la prova che, il prodotto sia uscito veramente. Tipico caso, può essere un E-commerce, dove il trasporto viene curato direttamente dal cedente.
Pertanto, l’azienda basa tutto sulla propria forza di vendita. La forma più progredita di questo tipo di esportazionesi raggiunge quando questa apre una propria filiale all’estero. Qualsiasi impresa che intende effettuare o si trova già in un’operazione del genere, è tenuta a prestare un’attenzione dettagliata ai dazi doganali del Paese in cui il prodotto è destinato ad arrivare.
Esempio di esportazione extra UE diretta
Supponiamo che un’impresa vende un bene ad soggetto residente in Cile, curandone anche la spedizione. L’impresa in questione deve fare la fattura indicando in essa la dicitura “non imponibile IVA, ex articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72”. Fatto ciò, è compito dell’azienda cedente conservare la bolletta doganale dei prodotti ceduti e destinati in Cile.
Esportazione indiretta extra ue
Si parla di esportazione indiretta quando il trasporto del bene è effettuato dal cessionario residente o per suo conto. La prerogativa principale di questa vendita è che, entro 90 giorni, la merce da destinare, deve uscire dal territorio UE. L’intermediazione, in questo caso, viene delegata ad imprese specializzate.
Per poter godere del regime di non imponibilità, il bene deve uscire entro 90 giorni dal territorio UE dalla consegna al cessionario non residente. Qualora non si riesce e verificare l’avvenuta esportazione entro i 90 giorni stabiliti, il contribuente per non subire sanzioni, può regolarizzare l’operazione entro i successivi 30 giorni, a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni. Prima invece l’operazione diveniva tutta imponibile, da parte del cedente. Come per le esportazioni diretta, anche le esportazioni indirette non sono imponibili IVA.
Supponiamo che la stessa azienda dell’esempio precedente decide di vendere un prodotto in Cile. Per suo conto, tale prodotto verrà consegnato in Cile.
La spedizione, come quanto stabilito prima, deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna. A sua volta, al cedente italiano, verrà consegnata una bolletta doganale che attesti l’avvenuta entrata del prodotto nel territorio cileno, in questo caso.
Anche qua, per quanto riguarda la fatturazione, è necessario indicare in fattura la dicitura “non imponibile IVA, ex articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR n. 633/72”.
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