Oggi vedremo come si costituisce una holding di famiglia senza creare alcuna plusvalenza imponibile e avere conseguenze che possono ledere gli interessi familiari presenti ma soprattutto futuri.
Riorganizzazione societaria attraverso una holding di famiglia
La riorganizzazione societaria ad una certa età della vita dell’azienda è necessaria: vuoi perché nascono nuove business unit, vuoi perché alcuni componenti della famiglia vogliono intraprendere altre strade non legate all’attività familiare.
Questo tipo di operazione può essere fatto attraverso varie strategie: tutte dipendono dalle esigenze della famiglia e dell’impresa. Nel caso di oggi, vediamo come avviene la riorganizzazione societaria attraverso la costituzione della holding.
Per rendere più chiara l’idea l’Agenzia delle Entrate ha analizzato un’operazione di riorganizzazione aziendale attraverso il realizzo di una holding senza generare plusvalenze imponibili.
Il caso in esame riguarda la risposta all’interpello del 9 giugno 2020, n. 170 e quindi una riorganizzazione societaria eseguita mediante un conferimento in una holding di famiglia ai sensi dall’articolo 177, comma 2, del Tuir. Nell’interpello, la società istante chiede se la stessa operazione fosse o meno elusiva.
Un interpello di importanza straordinaria se pensiamo che questo è un tema molto discusso tra gli imprenditori. I quali, molto spesso, non hanno una piena conoscenza di questa materia e non sanno se la creazione di una holding se devono pagare imposte o meno.
Descrizione del caso: perché riorganizzare l’azienda?
Il caso riguarda una società cui soci sono persone fisiche facenti parti una stessa famiglia e legate da vincoli di parentela di vario grado. Tra questi soggetti, alcuni sono direttamente interessati alle sorti e alla gestione aziendale. Altri, invece, non hanno alcun interesse, ma sono pur sempre soci e quindi da considerare in egual modo.
La società in questione è partecipata dai soci in maniera sconnessa. Nasce così la necessità di una riorganizzazione in modo tale che il governo dell’impresa potesse essere più efficiente per raggiungere gli obiettivi aziendali. Per tale ragione i soci hanno accolto l’opportunità di riorganizzare l’assetto societario confluendo il 57,27% delle azioni all’interno di una holding in società di capitali.
L’obiettivo della riorganizzazione è quello di confluire il governo dell’impresa sotto un’unica società. Infatti, il 57,27% rappresenta la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili in assemblea.
Il dubbio dei soci riguarda la possibilità o meno di beneficiare del regime disciplinato dall’articolo 177, comma 2, del Tuir, evitando ogni qualsivoglia rischio di abuso.
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Regime del realizzo controllato: come funziona?
L’articolo 177, comma 2, del Tuir disciplina proprio la situazione, ovvero una particolare forma di conferimento di partecipazioni. Si tratta di un’operazione mediante la quale la società conferitaria prende il controllo di una società aumentando, di conseguenza, il proprio capitale. Quindi, incrementa la percentuale di controllo già detenuta.
In questo caso è la holding che deve ricevere le quote, ovvero quel 57,27% appena detto. La disciplina in esame, nella specifica situazione, afferma che le quote o le azioni ricevute dalla società conferente devono essere valutate, per determinare il reddito, prendendo in esame il corrispondente valore delle voci di patrimonio netto generato dalla società conferitaria dopo il conferimento.
Con la disciplina in esame viene prevista, quindi, il valore di realizzo del conferimento, si basa sul valore dell’incremento del patrimonio netto effettuato e controllato dalla parti, Si tratta, quindi, di un’operazione a realizzo controllato.
In questo caso, si materializzano le possibilità di ricorrere alle condizioni di poter beneficiare di una sostanziale neutralità fiscale. Di conseguenza non si generano plusvalenze imponibili.
Quindi il parere dell’Agenzia delle Entrate è positivo: i soci possono beneficiare del predetto articolo senza incorrere in sanzioni e senza creare alcuna plusvalenza tassabile. Insomma, non emerge alcuna plusvalenza a condizione che, il valore di iscrizione della partecipazione e l’aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, siano pari all’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite.
Vantaggi e delle opportunità del sistema fiscale
La gestione del gruppo familiare, e in particolare di tutto il patrimonio appartenente alla famiglia, non è mai semplice. Soprattutto quando l’azienda deve passare agli eredi di seconda generazione, che poi sarebbero i figli dell’imprenditore e fondatore dell’impresa.
E questo succede perché, nei gruppi familiari, non tutti gli eredi e i soci hanno le stesse prerogative: c’è chi ha più attitudine alla gestione aziendale e chi invece non ha alcun interesse, ma non per questo non ha diritto all’eredità.
In una situazione del genere, dove sono necessarie delle modifiche organizzative dell’assetto proprietario, la conoscenza dei vantaggi e delle opportunità offerte dal sistema tributario italiano, è fondamentale. Pianificare per tempo senza violare le norme, diventa fondamentale per evitare di arrecare danni agli interessi familiari, presenti e futuri.
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