I soggetti aderenti al regime forfettario o minimo sono esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica. Anche nel 2019, questi, continueranno ad emettere le fatture in formato cartaceo.
Nonostante l’esonero, questo soggetti, in via del tutto facoltativa, possono emettere la fattura anche in formato elettronico.
Le fatture emesse dai forfettari non sono soggette ad IVA e come tali, sono soggette, invece, ad imposta di bollo. Nel caso di fattura elettronica, l’assolvimento di tale imposta deve essere effettuato digitalmente, versando la somma mediante F24.
Fattura elettronica nei confronti di un soggetto forfettario
Può capitare che, un titolare di partita IVA, soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica, debba emettere una fattura nei confronti di un soggetto forfettario.
Quando quest’ultimo dovrà predisporre la fattura in formato elettronico, nei confronti di tali soggetti, deve seguire un iter particolare.
Sappiamo che la fattura elettronica è come una fattura cartacea, cambia solo il formato e l’obbligo di apporto della firma digitale. Pertanto, all’interno di essa devono essere indicati i seguenti elementi obbligatori:
- tutti i dati fiscali del cliente (ragione sociale, partita IVA e codice fiscale);
- a questi dati si va ad aggiungere anche il codice identificativo del destinatario, di fondamentale importanza per l’invio della fattura elettronica attraverso lo SdI;
- ed ovviamente i dati significativi per la fattura, ovvero il numero, la data di emissione, l’importo per ogni beni o servizi oggetto del pagamento, più l’aliquota IVA. Se vi sono state applicate delle esenzioni va indicata la normativa di riferimento o anche lo Split Payment.
Approfondisci qui: Gli elementi obbligatori di una fattura elettronica
L’iter da seguire per la predisposizione della fattura elettronica nei confronti di un soggetto forfettario stabilisce che, la fattura, deve contenere i dati fiscali del cliente e quelli significativi della fattura.
Fatto ciò, quando si è in procinto di indicare il mezzo mediante il quale deve essere inviata la fattura, il soggetto destinatario non essendo obbligato non avrà provveduto ad indicare, nell’apposito portale “Fatture e Corrispettivi”, tale mezzo, appunto.
Pertanto, il soggetto che predispone la fattura valorizza:
- il campo “Codice destinatario” con il codice di 7 cifre “0000000”;
- il campo “Pec destinatario”, invece, viene lasciato bianco.
Avendo inserito tutti i dati obbligatori, il soggetto fornitore trasmetterà la fattura al Sistema di Interscambio, il quale provvederà ad inviare la fattura al destinatario.
Come viene inviata se non viene indicato il destinatario?
A questo punto ti chiederai come verrà inviata regolarmente la fattura al destinatario, visto che i campi dedicati al mezzo di invio sono stati valorizzati con il codice “0000000” e lasciato in bianco, la parte dedicata alla PEC.
Nel caso di specie, sarà compito del soggetto fornitore, dopo aver verificato che la fattura sia andata a buon fine e quindi risulta essere trasmessa, provvedere a darne comunicazione, al destinatario forfettario, dell’emissione di una fattura nei propri confronti.
Il soggetto fornitore, pertanto, avrà il dovere di contattare il destinatario informandolo che, la fattura emessa in suo favore, la può visionare all’interno della propria area riservata “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”, dell’Agenzia delle Entrate.