Come evitare l’invio dell’esterometro

di Soluzione Tasse
7 Gen, 2019
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    Come evitare l’invio dell’esterometro  Oltre che per i soggetti in regime forfettario, contribuenti minimi e piccoli imprenditori agricoli, la fatturazione elettronica in vigore dall’1 gennaio 2019, è esclusa anche per tutti coloro che effettuano operazioni commerciali con altri soggetti non residenti nel territorio dello stato italiano.

    E, proprio per le operazioni effettuate con l’estero si è ritenuto necessario istituire, da gennaio 2019, il c.d. esterometro.

    Che cos’è l’esterometro

    Infatti, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti nel territorio italiano, i soggetti passivi, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3 bis del D.Lgs. n. 127/2015, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, tutti i dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti che non sono stabiliti nel territorio italiano.

    Esempio – Se un soggetto titolare di un’impresa effettua un’operazione commerciale nei confronti di un soggetto non residente in Italia, ad esempio stabilito in Belgio, dovrà emettere la fattura in formato cartaceo e poi comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate.

    L’esterometro non è altro che una comunicazione da effettuare telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ossia relativo alla data di ricezione del documento che dimostri l’effettiva operazione.

    Esempio – Fattura emessa il 12 aprile —> comunicazione da inviare entro entro il 31 maggio successivo.

    I dati oggetto di comunicazione sono i seguenti:

    • i dati identificativi del cedente/prestatore;
    • i dati identificativi del cessionario/committente;
    • la data del documento comprovante l’operazione;
    • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
    • il numero del documento;
    • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

    Come evitare l’invio dell’esterometro

    Puoi evitare di accollarti questa ennesima trovata burocratica in due diversi modi:

    • infatti, per tutte quelle operazioni per le quali è già è stata emessa una bolletta doganale oppure per quelle operazioni comprovate da fattura elettronica, non dovrai effettuare alcuna comunicazione dei dati;
    • per le operazioni con soggetti non residenti nel territorio italiano, è possibile emettere, facoltativamente, la fattura anche in formato elettronico.

    Nell’ultima ipotesi, si dovrà compilare solo il campo “codice destinatario” mediante l’utilizzo di un codice convenzionale, ossia: “XXXXXXX”. All’interno del campo codice fiscale si andrà ad inserire la partita IVA comunitaria.

    Per le operazioni con soggetti extra UE, il campo codice fiscale dovrà essere compilato inserendo questo codice: “OO 99999999999”.

    Dunque, se la fattura elettronica viene emessa nei confronti di un soggetto non residente, rispettando le stesse procedure previste per i soggetti italiani, l’azienda italiana è esonerata dall’obbligo di trasmissione telematica dell’esterometro.

    Questo per quanto riguarda la parte attiva.

    Per quanto riguarda il ciclo passivo, ad oggi, non è possibile evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni. E’ auspicabile, però, che tutto possa essere regolarizzato mediante autofattura trasmettendola direttamente al SdI. Approfondisci qui per sapere come emettere un’autofattura elettronica.

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