E’ stata emanata la nuova disciplina relativa allo stoccaggio di prodotti energetici anticipata dalla Legge di Bilancio 2018, in particolare ai commi da 945 a 956 dell’art. 1. Per l’attuazione di tali disposizioni è stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 aprile 2018.
Questo è quanto stabilito dalla Nota n. 71725, del 27 giugno 2018, dell’Agenzia delle Dogane.
Facendo leva sul contenuto della Nota, lo scopo delle previsioni legislative è quello di assoggettare ad un particolare regime abilitativo tutti i soggetti che, svolgendo l’attività di commercializzazione di prodotti energetici, usufruiscono di determinati depositi che non risultano esercenti, ovvero “depositi ausiliari”, depositi fiscali che vengono gestiti da soggetti estranei registrati. Si tratta, quindi di un regime che prevede il rilascio di un’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici nei confronti di tutti i soggetti che non sono, loro stessi, esercenti di un deposito fiscale.
Per i depositi autorizzati a stoccare prodotti energetici, invece, è assolutamente necessaria la trasmissione dell’apposita comunicazione.
In buona sostanza, tale regime consiste nel rilascio di un’autorizzazione nei confronti di quei soggetti non esercente di deposito fiscale.
l’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici
Con il decreto sopra citato, vengono stabilite, all’articolo 1, tutte le procedure da seguire per poter identificare i soggetti che sono intenzionati a detenere i prodotti energetici presso questi depositi ausiliari. Questo al fine di poter consentire un censimento di tali soggetti, perché, per quanto riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, obblighi stabiliti in capo al depositario autorizzato, alla tenuta della contabilità e all’inerente versamento delle imposte, nulla cambia.
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I soggetti non esercenti di un deposito, ma che che intendano stoccare propri prodotti energetici presso i depositi di terzi, devono presentare un’istanza. L’istanza deve essere presentata solo per via telematica, a:
- ufficio delle Dogane competente per territorio sulla sede legale per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato;
- qualunque ufficio delle Dogane situato in un capoluogo di regione per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE;
- ufficio delle Dogane competente per territorio sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale, per i soggetti non stabiliti nell’UE e per i soggetti stabiliti in altro Stato Membro dell’UE, nel caso in cui questi ultimi usufruiscono di tale figura.
Prodotti energetici stoccati oggetto di autorizzazione
All’interno dell’istanza devono essere riportati i prodotti energetici che il soggetto intende stoccare nei depositi ausiliari, quali:
- Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59;
- Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49;
- Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49;
- Gasolio, marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49;
- Cherosene, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25;
- Cherosene, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25
- Olio combustibile pesante di cui ai codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69;
- Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00.
Dunque, sarà necessario indicare il prodotto che intende stoccare. Se si tratta di prodotti non facenti parte di tale elenco, il presente regime non troverà la sua applicazione.
Istanza autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici
Prima della presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente, dovrà effettuare un versamento di 258,23 Euro.
Il rilascio dell’autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Attraverso questa autorizzazione al soggetto che ne ha fatto richiesta gli verrà attribuito un codice identificativo e verrà abilitato allo svolgimento dell’attività di stoccaggio. L’autorizzazione, da ritirare, presso l’ufficio delle Dogane competente, avrà una validità biennale.