La Legge di Bilancio 2018 ha voluto semplificare la normativa di riferimento per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenza relative a partecipazioni. Sostanzialmente, con la predetta Legge, indipendentemente dal tipo di partecipazione, qualificata e non qualificata, questa verrà tassata con un’aliquota pari al 26% a titolo di imposta.
Viene uniformata la tassazione delle plusvalenze relative a partecipazione qualificata a quelle non qualificate, già tassate, anche prima delle modifiche, con l’aliquota del 26%. Sparisce, quindi, la distinzione, circa la tassazione, tra le due categorie di partecipazioni.
Non vi è alcuna modifica, invece, per quanto concerne l’articolo 67 del TUIR relativo alla nozione di partecipazione qualifica e non qualificata. Pertanto, viene definita partecipazione:
- qualificata, quando si tratta di partecipazioni che rappresentano un diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria dal valore superiore al 2 o 20%, quindi una partecipazione al capitale superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni che sono state negoziate in un mercato regolamentare o di altre partecipazioni;
- non qualificata, quando le predette soglie non vengono superate.
Attraverso le Legge di Bilancio 2018 viene eliminato qualsiasi riferimento relativo alla tassazione progressiva IRPEF destinata a colpire i capital again proveniente dal possesso di partecipazioni qualificate. Infatti, anche quest’ultime analogamente alla partecipazione non qualificate, vengono tassate attraverso l’imposta sostitutiva del 26%. Si è intervenuti, così, in maniera notevole, sull’articolo 68 del TUIR, abrogando, infatti, il comma 3.
Le modifiche sopracitate vanno a colpire solo le plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori relative a partecipazioni qualificate che essi detengono presso società sia residenti in Italia, che in paesi esteri, aventi, però, un regime fiscale non privilegiato.
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Nota bene – La tassazione previste per le plusvalenze detenute da imprenditori, società di persone, soggetti IRES e persone fisiche non imprenditori possessori di partecipazioni presso società italiane situate in paesi c.d. paradisi fiscali, rimane invariata.
Prima che il legislatore intervenisse, le plusvalenze realizzate da persone fisiche relative a partecipazioni qualificate erano tassate ad aliquota progressiva pari al:
- 40%, se realizzate entro il 31 dicembre 2008;
- 49,72%, se realizzate dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2017;
- 58,14%, se realizzate dall’1 gennaio 2018.
In seguito alle modifiche apportate all’articolo 68 del TUIR, sia le partecipazioni qualificate che le non qualificate, come detto in apertura, sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. Modifiche che vanno ad impattare anche sulla compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze della stessa categoria. Precedentemente, esistevano tre categorie di plusvalenze corrispondenti a:
- partecipazioni non qualificate;
- partecipazioni qualificate;
- partecipazioni, di qualsiasi natura, in società estere a regime fiscale privilegiato.
Alla luce di tutto ciò, ovvero della suddetta distinzione, prima delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio, le plusvalenze relative alle partecipazioni non qualificate non potevano in alcun modo essere compensate con le minusvalenze relative alle partecipazioni qualificate e le partecipazioni, di qualsiasi natura, detenute in società estere a regime fiscale privilegiato. Stessa cosa per quanto riguarda le altre due categorie, le quali potevano essere compensate solo con le rispettive minusvalenze.
Con le modifiche apportate all’articolo 68 del TUIR, le partecipazioni qualificate e le non vengono uniformate in un’unica categoria e, pertanto, la plusvalenza qualificata può essere compensata con una minusvalenza non qualificata. Non viene modificato, invece, il regime per quanto riguarda le partecipazioni, di qualsiasi natura, in società estere a regime fiscale privilegiato. Quindi sono compensabili solo tra di loro.
Le modifiche apportate saranno applicate alle plusvalenze, qualificate e non, conseguiti nel 2018, ma distribuiti a decorrere dall’1 gennaio 2019.
Dunque, vista la decorrenza proprio da quest’anno, è bene sottolineare che, la tassazione, dipende anche da come prelevi questi utili e da come sei inquadrato come socio. Pertanto, con la giusta pianificazione fiscale, la tassazione delle plusvalenze può variare da 0% a oltre il 45%. Non solo, perché potrai pianificare al meglio il tuo 2019, decidendo dove investire per fa crescere la azienda, grazie al fatto di sapere in anticipo quante tasse andrai a pagare.
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