Approvata dal Consiglio Europeo l’adozione di nuove regole per semplificare gli adempimenti ai fini IVA per tutte quelle imprese che operano nel mercato on line. Nel quadro della strategia per il mercato unico digitale dell’UE, le norme mirano a facilitare la riscossione dell’IVA quando i consumatori acquistano beni e servizi online.
il commercio elettronico consiste nello svolgimento di interazioni commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse, quali la commercializzazione di beni e servizi a distanza, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici e le altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni.
Commercio elettronico diretto e indiretto
Distinguiamo, due categorie di commercio elettronico:
- Commercio elettronico diretto, transizione e consegna del bene avviene in maniera virtuale e quindi l’interazione tra fornitore di beni o servizi e consumatore, avviene totalmente attraverso piattaforme e canali online mediante l’utilizzo di dispositivi tecnologici. In buona sostanza si tratta di commercio di servizi o beni immateriali attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell’informazione.
- Commercio elettronico indiretto, a differenza di quello diretto, consiste nella vendita di beni materiali. In questo tipo di commercio il pagamento può avvenire tramite canali e strumenti tradizionali e tecnologici, e la consegna avviene mediante canali tradizionali. Pertanto, l’ordine viene spedito direttamente a destinazione e, il pagamento, può avvenire sia in modalità elettronica che alla consegna.
Commercio elettronico e limiti della normativa attuale
L’attuale normativa fiscale è stata concepita per un’economia tradizionale che non teneva conto della facilità con la quale, grazie al digitale, un consumatore può entrare in contatto con un operatore economico che non è fisicamente nello stesso Paese. Pertanto, è difficile che questa trovi applicazione nei confronti di tutte quelle attività commerciali per le quali non è richiesta la presenza fisica nel Paese di destinazione dei prodotti commercializzati.
Si è ritenuto necessario, proprio per far fronte allo sviluppo sempre più precoce dell’economia digitale, intervenire, rimettendo in discussione tutti i concetti relativi alle norme fiscali internazionali tra cui lo scambio di beni e servizi tra due soggetti operanti in Paesi diversi ma all’interno dei confini UE, o operanti da Paesi terzi (Extra Europei).
La nuova normativa per il commercio elettronico
Attraverso le nuove norme verrà ampliato il portale UE già esistente, c.d. mini “sportello unico”, utilizzato per la registrazione dell’IVA relativa alle vendite a distanza e le transazioni tra soggetti fisicamente presenti in Paesi diversi ma all’interno dei confini UE. E verrà istituito un nuovo portale per le vendite a distanza provenienti da paesi terzi aventi un valore inferiore a 150 Euro. Tutto ciò comporterà la riduzione dei costi relativi al rispetto delle norme in materia di IVA per le operazioni tra imprese e consumatori.
Quando entrerà in vigore la nuova normativa?
La novella normativa non entrerà in vigore nell’immediato, infatti vengono previste delle scadenze:
- entro il 2019, si prevedono introduzioni di misure atte a semplificare gli adempimenti ai fini IVA per le vendite all’interno dell’UE relative a servizi elettronici;
- entro il 2021, ci sarà l’ampliamento dello sportello unico alle vendite a distanza di beni, sia all’interno dell’UE sia provenienti da Paesi terzi, nonché la soppressione dell’esenzione dall’IVA per le piccole spedizioni.
Effetti della nuova normativa sul commercio elettronico diretto
Per quanto concerne l’e-commerce diretto, qui, la semplificazione, riguarda l’introduzione di una soglia del valore di 10mila Euro, al di sotto della quale, gli operatori che operano nel settore delle telecomunicazioni e teleradiodiffusione, che prestano un servizio B2C (verso il consumatore finale), dovranno applicare l’IVA nello Stato membro in cui trovano la propria stabilizzazione. In buona sostanza, l’operatore in questione eviterà di identificarsi in ogni singolo stato in cui esso opera. In alternativa potrà aderire allo sportello unico MOSS (Mini One Stop Shop) che consente ai soggetti passivi di poter assolvere l’IVA in uno solo Stato UE.
Semplificazioni anche per operatori che agiscono in regime speciale MOSS. Infatti viene abolito l’obbligo di conservazione della documentazione, stabilito in passato a 10 anni. Quindi visto che tale limite non è conforme con i requisiti di molti Stati membri, ogni Stato membro, per tutti gli operatori che operano in regime speciale MOSS, avrà il compito di indicare il limite temporale di conservazione.
Viene abbattuto, inoltre, l’obbligo di fatturazione dei singoli Stati membri. Così facendo, verrà consentito, ai soggetti MOSS, di effettuare la fatturazione seguendo le regole di un singolo Stato membro. In buona sostanza, vengono adottate le regole dello Stato in cui i soggetti passivi sono registrati ai fini del regime speciale MOSS.
Nuova normativa e commercio elettronico indiretto
In tema di commercio elettronico indiretto, vengono eliminate le attuali soglie, previste da ogni singolo stato UE, comprese tra 35.000 e 100.000 Euro annui. L’eliminazione delle predette soglie consente agli operatori che operano in questa categoria di e-commerce di aderire al regime MOSS, come avviene già per i prestatori di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. Qualora non si superi la soglia dei 10 mila Euro annui, gli operatori potranno applicare l’IVA nello stato membro di origine.
L’altra novità riguarda le condizioni di trasporto dei beni. Viene considerato trasporto effettuato per conto del fornitore nel momento in cui il cedente intervenga direttamente nel trasporto oppure quando, sempre il cedente intervenga indirettamente nel trasporto.
Pertanto, attraverso le nuova normativa verranno introdotte notevolie semplificazionie nei confronti delle nuove imprese e delle PMI, per cui, se il valore delle vendite transfrontaliere online sarà inferiore a 10 mila Euro all’anno, le imprese potranno continuare ad applicare le norme in materia di IVA in vigore nel paese d’origine.
Inoltre, viene eliminata l’esenzione IVA per le spedizioni provenienti da Paesi Extra UE aventi un valore inferiore a 22 Euro. Di conseguenza alla Dogana, le spedizioni aventi un valore inferiore ai 22 euro, saranno esenti solo da dazi e oneri di sdoganamento, ma saranno invece assoggettate al pagamento dell’IVA. Questa modifica negli adempimenti per il commercio elettronico internazionale, è doveroso in quanto mentre le imprese operanti nei confini UE devono applicare l’IVA indipendentemente dal valore dei beni venduti, le imprese operanti da Paesi Extra UE, beneficiando di tali limiti ed esenzioni, spesso dichiarano alla dogana un valore delle merci inferiori, proprio per essere esentati dal versamento dell’IVA.
Dunque, con tale adozione, si avrà un miglioramento delle norme che adeguerà il nostro sistema IVA all’economia digitale.