Chiunque fa uso di marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con multe salatissime. La condotta di contraffazione del marchio viene inquadrata così dal diritto penale e, come tale, può essere sanzionata anche con la reclusione.
Utilizzare il marchio è molto vantaggioso, ma allo stesso tempo non è semplice: scopri sfruttarlo senza finire nei guai.
Contraffazione marchio: un dettaglio può fare la differenza
Copiare il marchio di altri è un atto illecito che ti può costare molto caro. Se sei il titolare, solo tu acquisti il diritto esclusivo dell’utilizzo dello stesso a meno che non decidi di cedere la licenza per sfruttare i vantaggi fiscali.
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Come previsto dall’articolo 20 CPI (Codice Proprietà Intellettuale), infatti, chi è titolare del marchio può decidere di vietare, salvo proprio consenso, di usare un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici già registrato.
Oppure un segno identico al marchio per prodotti o servizi:
- se, essendo simile, può determinare un rischio di confusione per i consumatori (che può consistere anche nell’associazione fra i due segni).
- se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre un vantaggio indebito dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
La contraffazione del marchio, dunque, è un’operazione non conforme alla normativa della proprietà intellettuale. Si manifesta quando si imita o si riproduce qualcosa che è già presente sul mercato per tentare di confonderlo.
Un piccola svista, infatti, può fare la differenza, come successo ad un noto marchio di abbigliamento sportivo.
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Insomma, creare un marchio per ingannare il potenziale cliente non è consentito, per fortuna, dalla legge.
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Contraffazione marchio: cosa rischi?
L’articolo 473 del codice penale, che fa riferimento al reato di contraffazione, non punisce solo l’attività del contraffare, cioè della creazione del marchio, ma anche l’uso di questi nel mercato.
Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro.
Questa condotta non viene punita solo quando la stai compiendo, ma anche quando già l’hai compiuta. L’articolo 474 del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 3500 a 35000 euro chiunque introduce nel territorio dello Stato marchi contraffatti o alterati al fine di trarne profitto.
Due discipline: conosci la differenza?
Ora ti chiederesti: ma che differenza c’è tra l’uno e l’altro reato? Effettivamente sembrerebbe due reati uguali, ma in realtà non solo. Per chiarire questo ci viene in aiuto ci sovviene la Cassazione che, nel 2010, con la sentenza n. 26263 dichiare che:
- l’articolo 473 si riferisce all’immissione nel mercato un prodotto falsamente contrassegnato.
- l’articolo 474 invece si riferisce all’immissione nel mercato di un prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che, il contrassegno sia già stato apposto su quella merca.
Insomma, il 473 si riferisce all’immissione del prodotto falso per distinguersi, il 474 non solo l’ha immesso nel mercato ma ha pure apposto il contrassegno su una determinata merce.
I presupposti della contraffazione del marchio
Il reato di contraffazione del marchio, quindi, si realizza anche se, il prodotto, non sia giunto mai nelle mani del consumatore. Basta solo che il marchio venga utilizzato per confondere il mercato.
Come stabilito ancora dall’articolo 473 del codice penale il marchio, è tutelato, in caso di contraffazione del marchio, solo se lo stesso rispetta le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Cosa significa questo? Solo il marchio registrato è tutelato. Ovviamente solo dopo l’avvenuta registrazione fatta a norme di legge.
Sarebbe banale, no? Ma è doveroso specificarlo in quanto, in passato, era sorto il dubbio se la tutela poteva essere estesa anche alla domanda di registrazione oppure all’attestato di registrazione da parte dell’ufficio italiano brevetti.
Un procedimento delicato ma di assoluto vantaggio
Utilizzare il marchio non è semplice. Tu pensi di aver creato qualcosa di nuovo e solo dopo scopri che già esiste sul mercato qualcosa di simile. Un errore compiuto da molti, purtroppo.
La registrazione del marchio è un processo delicato in quanto la mancanza dei requisiti di registrabilità come:
- esistenza di un marchio anteriore confondibile nelle banche dati,
- la carenza di capacità distintiva,
- idoneità a ingannare il pubblico etc.,
rendono nulla la domanda di registrazione depositata.
La nullità del marchio non autorizzato porta a responsabilità di natura penale. Non solo, tutto ciò che di cui hai beneficiato prima, vantaggi fiscali e di posizionamento sul mercato, lo perdi.
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