Non tutti sono tenuti a versare i contributi Inps.
Questo è quanto stabilito la Cassazione che – con le sentenze n. 23792, 23790 e 21540 del 2019 – si è pronunciata, eliminando ogni dubbio.
I contributi Inps – ricordiamo – rappresentano le quote della retribuzione versati da artigiani, commercianti e lavoratori dipendenti (per il tramite dell’azienda) al fine di beneficiare, in futuro, di un trattamento pensionistico.
Qualora i lavoratori autonomi non siano inquadrati come artigiani e commercianti, e non facciano parte di alcun ordine professionale dotato di una propria cassa previdenziale, dovranno versare il contributo alla Gestione separata dell’Inps.
Insomma, sono i famosi contributi per la pensione, che devono versare i lavoratori.
Non sono dovuti contributi INPS per i soci di srl che non prestano lavoro
Quello che oggi interessa a noi è capire se tu socio non lavoratore di una srl – ti limiti solo a investire il tuo capitale senza apportare lavoro, ma solo per ricevere un utile – devi versare o meno questi contributi.
A toglierci ogni dubbio è intervenuta la Cassazione, la quale ha stabilito che – i soci non lavoratori della srl – non sono tenuti al versamento di alcun contributo; perché, se sei socio non lavoratore, tutto ciò che ne deriva dalla tua partecipazione alla srl, è configurabile come reddito di capitale e, come tale, non soggetto a contribuzione Inps.
Per renderti più chiaro il concetto, facciamo un esempio:
se sei socio e svolgi attività lavorativa per Alfa srl e nello stesso tempo sei socio nella Beta srl – senza svolgere alcuna attività lavorativa, apporti solo del capitale in attesa di eventuali utili – sei tenuto a versare i contributi Inps solo sui redditi derivanti da Alfa srl.
L’obbligo contributivo è dovuto solo quando l’attività lavorativa che svolgi presso la srl – alla quale sei socio – sia abituale prevalente.
Non sei tenuto a sommare all’imponibile contributivo Inps il reddito derivante dalla tua partecipazione al capitale della srl, perché definito, appunto, reddito di capitale.
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Diversamente per i soci di società di persona
La situazione cambia quando si tratta, invece, si società di persona o srl a tassazione trasparente, cioè quando il reddito non è più in capo alla società ma ai singoli soci.
Il reddito prodotto da queste società è:
- personale, inteso come rapporto tra più persone che prestano lavoro per portare avanti l’attività;
- configurato come reddito d’impresa e, come tale, è soggetto ad obbligo contributivo Inps. Ciò vale sia se si tratta di Snc (Società in nome collettivo) che di Sas (Società accomandita semplice).
Esemplificando:
se hai una ditta individuale e sei iscritto all’Inps commercianti per la tua ditta e nello stesso tempo hai una partecipazione in una srl – dove apporti solo capitale in attesa degli utili eventuali – e accomandante (con responsabilità limitata) in una Sas, versi i contributi:
- sul reddito prodotto dalla tua ditta individuale;
- sulla quota di reddito che ne deriva dalla Sas.
Questo perché se sei socio accomandante – secondo una sentenza della Cassazione – ai fini contributivi devono essere conteggiati anche questi redditi, anche se sono diversi dal reddito che causa l’iscrizione all’Inps.
Dunque:
- non devi versare alcun contributo Inps se sei socio di società di capitali, come la srl, dove ti limiti solo ad investire apportando capitale;
- devi versare i Inps se sei lavoratore e se sei socio di una società di persona – che sia Snc (Società in nome collettivo) o Sas (Società accomandita semplice).
I contributi Inps – chiamate erroneamente tasse – sono la vera grana di ogni imprenditore: se uniti alle altre imposte, sono una vera zavorra per la tua impresa.
A volte ti trovi a pagare contributi che, forse, con una corretta pianificazione fiscale, non dovresti nemmeno: chiedi la tua consulenza – un nostro consulente ti contatterà per comprendere se se puoi o meno beneficiare dei nostri servizi di risparmio fiscale.