Prevista dal regolamento del Fondo solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale e per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del settore del credito prevede, una tipologia aggiuntiva di prestazione: contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva.
Il Fondo è stato istituito al fine di attuare interventi per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.
Questa va ad aggiungersi alle tradizionali prestazioni ordinarie (assegno ordinario), a quelle emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) e a quelle straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo).
La contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva non è altro che una possibilità, di cui il Fondo si fa carico, di erogare la contribuzione piena nei confronti del lavoratori, qualora quest’ultimi accettano contestualmente:
- una riduzione del loro normale orario di lavoro;
- riduzione della retribuzione;
- assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
L’accesso alla prestazione non avviene automaticamente, ma è necessario stipulare e depositare presso l’Istituto territoriale del lavoro, un accordo sia aziendale che sindacale. Tale istituto, oltre a fungere da deposito, deve vigilare al fine di garantire la regolare attuazione dei predetti contratti.
Soggetti beneficiari
I soggetti che potranno beneficiare della presente prestazione sono i lavoratori dipendenti delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. n. 158 del 28 aprile 2000, ovvero imprese di credito, compresi anche i dirigenti e i lavoratori assunti con contratto sia di apprendistato professionalizzante che di lavoro a tempo determinato.
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Come accedere alla domanda?
Qualora si accede alla predetta prestazione, l’intervento è stabilito in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda istante, vale a dire dal complesso delle società del gruppo cui essa fa parte, “fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e per contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva”, punto 2.3, Circolare n. 84 dell’INPS del 28 giugno 2018.
Qualora si supera questo limite, la differenza resta a carico del datore di lavoro.
Si accede alla prestazione previa presentazione della domanda. Domanda che deve essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica alla sede INPS competente per la matricola in questione, in riferimento ai lavoratori ai interessati, vale a dire “competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva”, come stabilito circolare n. 80 del 25 giugno 2014.
L’invio della domanda avviene accedendo al portale www.inps.it e, dopo essersi autenticati mediante PIN fornito dall’Ente, si procede alla scelta della tipologia di utenza alla quale si fa parte. Si entra poi nella sezione “Fondi e gestioni” e si sceglie “Fondi di solidarietà: assegno ordinario e finanziamento programmi di formazione”. Si entra in “Invio domande” e si sceglie il tipo di prestazione “Correlata per solidarietà espansiva” e tipo di fondo “Fondo credito”.
Dall’1 giugno 2018, alla presentazione della domanda, i datori di lavoro o i propri consulenti, dovranno associare alla domanda, un Ticket, composto di 16 caratteri alfanumerici. Quest’ultimo deve essere richiesto obbligatoriamente durante la compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket” presente all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
Da allegare, infine, alla domanda i seguenti documenti:
- copia dell’accordo sindacale;
- elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione indicando, per ciascuno di loro: la retribuzione oraria lorda, i mesi, il numero di ore per le quali si richiede l’intervento e dell’aliquota contributiva della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza.
La domanda non potrà riguardare interventi che abbiano una durata superiore a dodici mesi.