Può capitare che, la fattura elettronica, venga scartata dal Sistema di Interscambio.
Può capitare che, erroneamente, non venga inserito qualche elemento obbligatorio che comporta lo scarto di tutto il file. Gli elementi che non devono mai mancare all’interno della fattura elettronica sono: la data di emissione o il codice destinatario.
L’elemento data è estremamente importante ai fini dell’esercizio della detraibilità dell’IVA, perché è in base a tale data che viene stabilito il periodo di riferimento per la liquidazione dell’imposta.
Con le innumerevoli novità apportate dal decreto fiscale del 15 ottobre, da parte del Consiglio dei Ministri, la fattura può essere emessa e trasmessa allo SdI entro 10 giorni dall’avvenuta operazione commerciale. Ai fini IVA, però, va tenuta in considerazione sempre la data del giorno in cui, tale operazione, sia realmente avvenuta.
L’altro elemento di estrema importanza è il codice destinatario. Indipendentemente dal mezzo indicato per il recapito della fattura al destinatario finale, tale codice deve essere sempre inserito.
Anche se il mezzo utilizzato risulta essere la PEC, il campo “Codice destinatario”, deve essere valorizzato con il seguente codice: “0000000”.
Scarto della fattura da parte del SdI
Se manca uno dei due elementi, ad esempio, la fattura viene scarta direttamente dallo SdI. Lo scarto viene comunicato attraverso una notifica, inviata sullo stesso mezzo utilizzato per la trasmissione della fattura. Infatti, il compito di tale sistema non è solo quello di fare da postino, quindi recapitare la fattura al destinatario.
Il proprio compito, infatti, consiste anche nel visionare la fattura e verificare che sia conforme agli ordini di legge, altrimenti la fattura, naturalmente viene scartata.
La domanda in questo caso sorge spontanea: “come fare in caso di scarto?”
Qualora la fattura viene scartata dal sistema, lo stesso invia una notifica al soggetto che l’ha emessa. Pertanto, è estremamente importante stabilire da prima chi si deve occupare della gestione delle notifiche.
Ricevuta la notifica, il titolare di partita IVA che avevo predisposto la fattura scartata, entro 5 giorni deve predisporre una nuova fattura. Per tale motivo, la notifica deve essere letta tempestivamente.
Una fattura scartata è come se non fosse mai stata emessa. Pertanto, ai fini IVA, si è puniti con la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
Nella nuova fattura, deve essere indicato tutto quanto già esposto precedentemente e, quindi, stesso numero e stessa data di emissione.
In questo caso, stando alle disposizioni formulate dall’Agenzia delle Entrate, la fattura non risulterebbe duplicata. Questo perché, la fattura scartata, come detto, è come se non fosse mai esistita.
Fattura scartata ma già registrata
Può capitare, però, che la fattura venga contabilizzata ancor prima dello scarto. Nel caso di specie, il gestionale in uso non consente la registrazione di una nuova fattura con data e numero identico.
Dunque, per evitare lo scarto della fattura ed eventuali operazioni relativa alla stessa contabilizzata, è bene controllare in maniera dettagliata gli elementi inseriti all’interno del file da trasmettere. Soprattutto se si tratta di un file che contiene più fatture, perché lo SdI, anche se la fattura errata è una sola, scarta l’intero file .XML trasmesso.
O quanto meno, inoltre, verificare che la fattura non venga scartata e poi procedere con la contabilizzazione.
Alla luce di tutto ciò, per evitare sanzioni e risolvere tale problema, si potrebbe registrare la fattura, però andando a indicare che, la stessa, si riferisce alla fattura scartata. Quindi la nuova fattura, una volta contabilizzata, risulterebbe come una rettifica di quella prima scartata.