Credito d’imposta per la formazione 4.0

di Soluzione Tasse
4 Lug, 2018
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    Lo sai che, indipendentemente dalla natura giuridica, dall’attività economica svolta, dalla grandezza dell’impresa, nonché del regime contabile adottato, tutte le imprese che hanno la propria residenza nel territorio dello stato italiano possono beneficiare del credito d’imposta formazione 4.0?

    Nella legge di bilancio 2018, è al via il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.

    A cosa serve questo credito? Tale iniziativa ha come obiettivo quello di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

    Il credito è destinato ai seguenti soggetti:

    • imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
    • enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa;
    • imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

    Il credito d’imposta per la formazione 4.0 non si applica  alle “imprese in difficoltà”.

    Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Nello specifico, le attività sono le seguenti:

    • big data e analisi dei dati;
    • cloud e fog computing;
    • cyber security;
    • simulazione e sistemi cyber-fisici;
    • prototipazione rapida;
    • sistemi di visualizzazione, realta’ virtuale (RV) e realta’ aumentata (RA);
    • robotica avanzata e collaborativa;
    • interfaccia uomo macchina;
    • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
    • internet delle cose e delle macchine;
    • integrazione digitale dei processi aziendali.

    Bonus formazione 4.0 ecco le attività agevolabili

    Vengono considerati ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato, come discente, nelle attività di formazione, ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

    Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

    Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

    In quale misura viene riconosciuto il credito d’imposta? Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300mila Euro per ciascun beneficiario.

    Per le sole imprese che non sono soggette alla revisione legale dei conti, il credito d’imposta include anche le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro. Tali imprese devono, infatti, certificare la corrispondenza tra le spese ammissibili e la documentazione contabile. Certificazione, rilasciata da un revisore  legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

    La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

    Il credito predetto può essere utilizzato in compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate.

    Credito d’imposta formazione 4.0 decreto

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