Credito d’imposta R&S: come si determina in presenza di operazioni di trasformazione

di Soluzione Tasse
26 Lug, 2018
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    A tutte le imprese che effettuano investimenti nel settore ricerca e sviluppo viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a un massimo annuale di 20 milioni di Euro/anno per beneficiario, e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

    La disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, pone una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da operazioni straordinarie che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo del parametro storico di riferimento.

    Attraverso la Circolare n.10/E del 16 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito una serie di indicazioni in merito al calcolo del credito nel caso in cui il soggetto beneficiario sia soggetto ad operazioni straordinarie. Nel caso di specie, il soggetto beneficiario è soggetto, appunto, ad un’operazione di trasformazione.

    Determinazione del credito d’imposta in presenza di operazione di trasformazione

    Ricordiamo che la trasformazione è un’operazione che si sostanzia nel passaggio ad un modello societario diverso senza dover effettuare alcuna liquidazione dell’organo di costituzione già esistente né, conseguentemente, costituirne uno nuovo. Si divide in due categorie:

    • progressiva, quando si effettua un passaggio da società di persona a società di capitali;
    • regressiva, quando avviene il contrario, quindi dsa società di capitali a società di persona.

    Proprio con riferimento ai casi di trasformazione progressiva o regressiva, viene previsto che, il periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, costituisce autonomo periodo d’imposta. Pertanto, in relazione a tale periodo, il soggetto “trasformando” ha diritto a calcolare il credito d’imposta per i costi ammissibili ad esso imputabili in base alle regole di competenza previste dalla disciplina agevolativa. In buona sostanza, il credito dovrà essere calcolato per due diversi periodi d’imposta autonomi.

    Risulta necessario, quindi, fare una netta distinzione tra il periodo “ante trasformazione” e il periodo “post trasformazione”.

    Supponiamo che una società in nome collettivo esistente dal 2012 e con media storica pari a 38mila Euro si sia trasformata in una società a responsabilità limitata nel corso del 2017, con effetto dal 1° ottobre, e che il primo esercizio post trasformazione si sia chiuso il 31 dicembre 2017.

    • In questo caso distinguiamo due periodi autonomi:
      periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017 (ultimo periodo della società di persone). Periodo in cui sarà la società di persona a calcolare il credito d’imposta, ragguagliando a nove mesi la media storica di riferimento.
    • periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2017 (primo periodo della società a responsabilità limitata). Periodo in cui sarà la società di capitale a calcolare il credito, confrontando i costi di competenza di detto periodo con la medesima media di riferimento, ragguagliata a tre mesi.

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    Ipotizziamo, ora, le spese ammissibili imputabili:

    • le spese società di persone ammontano a 34mila Euro;
    • le spese società a responsabilità limitata ammontano a 12mila Euro.

    Quindi, il credito d’imposta relativo al periodo ante trasformazione è calcolato su un’eccedenza pari a 5.500 Euro, risultante da 34mila Euro – 28.500 Euro (pari a nove dodicesimi della media storica). Mentre il credito d’imposta relativo al periodo post trasformazione è calcolato su un’eccedenza pari a 2.500 Euro, risultante dalla da 12mila Euro – 9.500 Euro (pari ai tre dodicesimi della media storica).


    Conseguentemente:

    • credito d’imposta relativo al periodo ante trasformazione è pari a 2.750 Euro (50% dell’eccedenza agevolabile pari a 5.500 Euro);
    • credito d’imposta relativo al periodo post trasformazione è pari a 1.250 Euro (50% dell’eccedenza agevolabile pari a 2.500 euro).

    Per accedere al beneficio, la società di persone è tenuta ad effettuare investimenti agevolabili almeno pari a 22.500 Euro (valore calcolato ragguagliando a nove mesi la soglia minima di investimenti ammissibili, pari a 30mila Euro), mentre la società di capitali è tenuta a superare la soglia di 7.500 Euro di investimenti ammissibili.

    Per i periodi d’imposta successivi, la società risultante dall’operazione di trasformazione calcola il credito d’imposta avendo riguardo alla media storica di riferimento, tenuto che tale operazione non porta all’estinzione dell’ente trasformato.

    Attesa la continuità e l’identità sostanziale tra il soggetto trasformato ed il soggetto risultante dall’operazione, da sottolineare che, la somma dei crediti maturati da entrambi i soggetti, secondo le descritte modalità, non può essere diversa dall’ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l’operazione di trasformazione.

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