PMI

Crisi d’impresa: cosa cambia per l’imprenditore?

di Soluzione Tasse
12 Apr, 2019
Tempo di lettura
( parole )

Conserva ora questo articolo!

Inserisci qui sotto il tuo nome e la tua email. Riceverai subito un'email, con un link per rileggere l’articolo tutte le volte che vuoi.

    Se anche tu sei titolare o amministratore di una Srl, sai che dal 16 marzo è entrato in vigore il nuovo Codice delle Crisi d’impresa che impone nuovi obblighi per quanto riguarda, appunto, le Srl.

    Le novità, che riguarderanno anche le Srl c.d. “in salute”, saranno molte ed interesseranno, in particolare, la gestione amministrativa delle società. Gli obiettivi della riforma, infatti, sono quelli:

    • prevenire un eventuale periodo di crisi della società;
    • salvaguardare la capacità dell’imprenditore che non può evitare il fallimento.

    Dopo questa breve introduzione, andiamo a vedere ora le novità più rilevanti che ti potranno colpire, essendo titolare di una Srl, soprattutto a livello gestionale/amministrativo.

    Ecco come ti devi organizzare

    L’imprenditore, in questo caso tu, devi dotarti di una organizzazione amministrativo/contabile che sia adeguata alla natura e alla grandezza della tua Srl, così da essere in grado di monitorare i flussi di cassa dell’azienda.

    Ora a meno che non sei abbastanza ferrato in materia ti stai chiedendo cosa sono i flussi di cassa. Da non confondere con l’utile d’esercizio, il flusso di cassa, è dato differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite generate e rappresenta la somma di denaro che l’impresa è riuscita a generare in un arco temporale, quindi che realmente ti resta in “tasca”.

    Questo cosa significa? Significa che l’organizzazione della tua Srl deve avere le capacità di verificare, periodicamente (noi consigliamo trimestralmente), che la stessa società abbia la capacità di poter far fronte ai propri debiti mediante i propri flussi di cassa, senza necessariamente far fronte a finanziamenti da parte di terzi.

    Perché se sei in grado di far fronte a tuoi debiti, senza far chiedere soldi a terzi, significa che la tua azienda è sana. Però, nel momento in cui questo non è possibile, quindi ti trovi in difficoltà, devi attivarti e dotarti al più presto di uno degli strumenti previsti dalla normativa, per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

    Ciò al fine di evitare il fallimento e garantire la continuità aziendale.

    Richiedi la tua prima consulenza gratuita

    3 parametri che ti obbligano alla nomina dell’organo di controllo

    Se fino ad ora non eri obbligato alla nomina dell’organo di controllo, dal 16 marzo, se superi determinati parametri, che adesso andremo a vedere, sarai anche tu obbligato a questa nomina.

    Pertanto, sei obbligato alla nomina dell’organo controllo:

    • se la tua società è soggetta al bilancio consolidato (bilancio che espone la situazione finanziaria e patrimoniale di un gruppo di imprese, elaborato dalla società capogruppo);
    • se la tua società è obbligata alla revisione legale dei conti (Spa o enti pubblici);

    se la tua società non rispetti, per almeno due esercizi, questi parametri:

    totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 2 milioni di Euro;

                – ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore a 2 milioni di Euro;

                – dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 10 unità.

    Senza controllo non hai futuro

    Alla luce di tutto ciò, appare chiaro che, anche se sei titolare di una società di modeste dimensioni, devi avere sempre il controllo su tutto, perché anche il superamento di uno solo di questi tre ultimi parametri, ti fa scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Questo perché spesse volte sono queste che non controllano i flussi di cassa e vanno conseguentemente in crisi.

    Se scatta l’obbligo devi provvedere alla nomina dell’organo e, qualora nello statuto non è prevista la predetta nomina, ad adeguare lo statuto entro 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (16 marzo 2019).

    Tale organo ha il compito di  controllare che l’attività economica si svolga sempre nel rispetto delle leggi. Ma in particolare deve:

    • monitorare almeno ogni tre mese i flussi di cassa per verificare eventuali ritardi di pagamenti che, conseguentemente, non consentono di far fronte agli obblighi assunti dalla Srl;
    • attivare la procedura di allerta quando il monitoraggio si accorge che la Srl è “ammalata”, cioè non riesce a far fronte agli obblighi assunti, mettendo a rischio la continuità aziendale.

    Appare evidente che, stando così le cose, la regolarità dei pagamenti sono la base per avere una Srl “sana”, mentre l’organo di controllo, se nominato, svolge la funzione più importante: prevedere per evitare la crisi aziendale.

    Gli amministratori, infine, devono rispondere personalmente quando la Srl non è in grado soddisfare i debiti della società con il proprio patrimonio.Questo perché non ha fatto scattare l’allerta.

    Richiedi la tua prima consulenza gratuita

    Condivi l'articolo