Nuovi cambiamenti per quanto riguarda i parametri che fanno scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’interno della srl.
Dopo esserci occupati in passato della Crisi d’impresa, ed in particolare dell’organo di controllo, ci sembrava doveroso tornarci per informarti, visti gli ultimi aggiornamenti apportati alla normativa.
Il 16 marzo è entrato in vigore il nuovo Codice delle Crisi d’impresa che impone nuovi obblighi per quanto riguarda, appunto, le Srl. Obblighi che coinvolgono anche le c.d. srl in “in salute”, ma che, con i nuovi parametri, non saranno molte come avevamo calcolato in passato.
Gli obiettivi della riforma, infatti, sono quelli:
- prevenire un eventuale periodo di crisi della società;
- salvaguardare la capacità dell’imprenditore che non può evitare il fallimento.
Come devi aggiornarti
Per rispettare la nuova normativa devi dotarti di un’organizzazione amministrativo/contabile che sia adeguata alla natura e alla grandezza della tua srl, così da essere in grado di monitorare i flussi di cassa dell’azienda, dimostrando il suo stato di salute e la sua capacità di stare sul mercato pagando i propri fornitori e dipendenti.
Questo significa che l’organizzazione della tua srl deve avere le capacità di verificare, periodicamente, che la stessa azienda abbia la capacità di far fronte ai propri debiti mediante i propri flussi di cassa, senza necessariamente attingere a finanziamenti da parte di terzi.
Sei in grado di far fronte a tuoi debiti, senza chiedere soldi a terzi, significa che la tua azienda è sana. Ed è proprio quando non ci riesci che, per effetto della nuova normativa, devi attivarti e dotarti al più presto di uno degli strumenti previsti, per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
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Quello che ancora non è scritto nella norma, ma che si può facilmente presupporre è che i nuovi indicatori del Codice della Crisi saranno sempre più utilizzati anche per cose che potrebbero sembrare banali: ad esempio una dilazione di pagamento o un ravvedimento operoso che ti verranno concessi solo che se i tuoi parametri di solvibilità dimostreranno un certo stato di salute della tua azienda.
Se non è in salute, e gli indicatori sono negativi, non ti verrà più data una dilazione di pagamento, figuriamoci una linea di credito da parte della banca o da terzi finanziatori.
I 3 parametri che fanno scattare l’obbligo di nomina
Se fino ad ora non eri obbligato alla nomina dell’organo di controllo, con la nuova normativa sulla crisi d’impresa, se superi i parametri scaturiti dagli ultimi aggiornamenti, che adesso andremo a vedere, sarai anche tu obbligato a questa nomina.
Ad essere obbligato alla nomina sono tutte le srl che, per due esercizi consecutivi, superano uno dei seguenti parametri:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 4 milioni di Euro;
- totale ricavi superiore a 4 milioni di Euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 20 unità.
Se superi uno di questi parametri, sei tenuto, entro il 16 dicembre 2019 (nel caso in cui devi adeguare lo statuto) a dotarti di un organo di controllo, su nomina dell’assemblea. Qualora l’assemblea non provvederà alla nomina, l’organo ti sarà nominato direttamente dal tribunale competente su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
Se lo statuto è già adeguato, la nomina scatta entro 30 giorni successivi a decorrere dall’assemblea in cui si verifica il superamento dei nuovi parametri.
Tale obbligo, non dura per sempre, infatti cessa nel momento in cui, per 3 esercizi consecutivi non superi uno dei suddetti parametri.
Dunque, la regolarità dei pagamenti sono la base per avere una srl “sana”, mentre l’organo di controllo, se nominato, svolge la funzione più importante: prevedere per evitare la crisi aziendale.
E perché si fosse adeguato con i vecchi parametri?
Ovviamente c’è chi, invece di attendere fino a dicembre, ha provveduto a riformulare l’assetto organizzativo societario tenuto conto dei vecchi parametri.
Se ti fossi già adattato ai precedenti parametri (non ti saresti mai aspettato che una norma andata in vigore a marzo, fosse prontamente cambiata a giugno), ma gli ultimi aggiornamenti dicono che non superi i nuovi e quindi non sei obbligato alla nomina dell’organo di controllo, puoi tranquillamente procedere alla revoca della nomina.
Per fare ciò, devi seguire tutto un iter procedurale prestabilito, che risulta essere ancora più complesso, nel momento in cui devi revocare anche i sindaci. Pertanto, non correre, ma fatti aiutare da chi ha competenza in materia, chiedi una CONSULENZA GRATUITA, perché correre dei rischi inutili, visti i tempi che corrono, non è mai una soluzione ottimale.