Punti chiave diritto camerale 2026
- Il diritto camerale è un tributo annuale per le imprese iscritte al Registro delle Imprese, variabile in base alla forma giuridica e al fatturato.
- Dal 2026, il DM 17 marzo 2026 prevede una maggiorazione del 20% per il triennio 2026-2028.
- Le imprese sono tenute al versamento in base a scadenze specifiche, generalmente entro il 30 giugno.
- Il mancato pagamento comporta sanzioni che vanno dal 10% al 100%, con possibilità di ravvedimento operoso.
- È fondamentale rispettare le scadenze per evitare sanzioni pesanti e gestire correttamente il diritto camerale.
Non è una semplice formalità, ma un obbligo che richiede attenzione Scopri nel dettaglio, o richiedi una prima consulenza gratuita.
Il diritto camerale è il tributo annuale obbligatorio che ogni impresa iscritta al Registro delle Imprese versa alla Camera di Commercio. Può essere pagato in misura fissa o in base al fatturato: tutto dipende dalla forma giuridica utilizzata per fare impresa.
In sintesi, paghi:
- 44-100 € se sei un’impresa individuale o società di persone;
- da 100 € a 20.000 € se sei una società di capitali (in base al fatturato)
Per il 2026 ci sono c’è una novità importante: il DM 17 marzo 2026 introduce una maggiorazione del 20% per il triennio 2026-2028, in vigore dal 28 aprile 2026. Pertanto, è fondamentale che ogni imprenditore sappia quali sono gli importi le scadenze e le modalità di calcolo è fondamentale per evitare sanzioni.
Continua a leggere, in questa guida pratica, potrai scoprire quanto, come e quando paga la tua impresa nel 2026.
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Guida al diritto camerale 2026
- Cos’è il diritto camerale e chi deve pagarlo
- Quali sono gli importi del diritto camerale 2026
- Maggiorazione del 20% prevista nel 2026
- Come si versa il diritto camerale
- Quando si versa il diritto annuale: le nuove scadenze 2026
- Cosa succede in caso di mancato pagamento del diritto camerale 2026
- Rispettare le scadenze per evitare sanzioni
- FAQ diritto camerale: le risposte alle tue domande
Cos’è il diritto camerale e chi deve pagarlo
Il diritto camerale è il tributo annuale dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti al REA. Finanzia le attività delle Camere di Commercio ed è condizione per il regolare mantenimento della posizione nel Registro.
L’importo varia in base a tre fattori: natura giuridica del soggetto, sezione di iscrizione, fatturato dell’anno precedente (per le società di capitali).
Chi è obbligato al versamento del diritto camerale 2026
Sono tenuti al versamento i soggetti che al 1° gennaio 2026 risultano iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nel REA:
- imprese individuali (sezione ordinaria e speciale);
- società di persone (SNC, SAS);
- società di capitali (SRL, SpA, SAPA);
- società semplici (agricole e non agricole);
- ccooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali, GEIE, società tra avvocati;
- imprese estere con unità locali in Italia;
- soggetti iscritti solo al REA.
Il tributo è dovuto alla CCIAA della provincia in cui l’impresa ha sede legale al 1° gennaio. Se trasferisci la sede in corso d’anno, il diritto resta dovuto alla provincia di provenienza.
Chi è esonerato
L’obbligo cessa dall’anno solare successivo nei seguenti casi:
- fallimento o liquidazione coatta amministrativa (salvo esercizio provvisorio autorizzato);
- impresa individuale cessata (se la domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio successivo);
- società con bilancio finale di liquidazione approvato (stessa condizione sui termini di cancellazione);
- cooperative sciolte per atto dell’Autorità governativa.
Le imprese in liquidazione ordinaria, inattive o sospese restano obbligate al versamento.
Quali sono gli importi del diritto camerale 2026
L’importo può essere versato:
- in misura fissa
- o commisurato al fatturato.
ll calcolo dipende dalla forma giuridica applicata all’impresa.
Importi fissi per imprese individuali e società semplici – sezione speciale
| Tipologia | Sede (€) | Ogni unità locale (€) |
|---|---|---|
| Imprese individuali, imprenditori agricoli, coltivatori diretti | 44,00 | 8,80 |
| Società semplici agricole | 50,00 | 10,00 |
| Società semplici non agricole | 100,00 | 20,00 |
| Società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001) | 100,00 | 20,00 |
| Unità locali di imprese con sede estera | — | 55,00 |
| Soggetti iscritti solo al REA | 15,00 | — |
Importi fissi per imprese individuali e società di persone – sezione ordinaria
Pagano in misura fissa anche:
- imprese individuali in sezione ordinaria: 100 € sede + 20 € unità locale;
- società di persone (SNC, SAS): 100 € sede + 20 € unità locale;
- cooperative e consorzi: 100 € sede + 20 € unità locale.
Calcolo importo per imprese con fatturato elevato
Le SRL, SpA, SAPA e gli altri soggetti iscritti in sezione ordinaria non in misura fissa calcolano il diritto in base al fatturato rilevante ai fini IRAP del 2025. La tabella sotto contiene gli importi già al netto della riduzione del 50%, su cui si applica eventualmente la maggiorazione del 20%.
| Fatturato 2025 (€) | Importo da versare |
|---|---|
| Da 0 a 100.000 | 100,00 (misura fissa) |
| Da 100.000,01 a 250.000 | 200,00 + 0,015% sulla parte eccedente 100.000 |
| Da 250.000,01 a 500.000 | 222,50 + 0,013% sulla parte eccedente 250.000 |
| Da 500.000,01 a 1.000.000 | 255,00 + 0,010% sulla parte eccedente 500.000 |
| Da 1.000.000,01 a 10.000.000 | 305,00 + 0,009% sulla parte eccedente 1.000.000 |
| Da 10.000.000,01 a 35.000.000 | 1.115,00 + 0,005% sulla parte eccedente 10.000.000 |
| Da 35.000.000,01 a 50.000.000 | 2.365,00 + 0,003% sulla parte eccedente 35.000.000 |
| Oltre 50.000.000 | 2.815,00 + 0,001% sulla parte eccedente 50.000.000 |
Maggiorazione del 20% prevista nel 2026
Il DM 17 marzo 2026 (pubblicato sul sito MIMIT il 28 aprile 2026) ha autorizzato per il triennio 2026-2028 una maggiorazione del 20% sul diritto annuale. La maggiorazione finanzia programmi di sviluppo economico approvati dai Consigli camerali.
2 scenari concreti in base a quando hai pagato
In questo contesto, si possono verificare due scenari:
- hai già pagato (o sei una nuova impresa iscritta prima del 28 aprile): devi versare solo il conguaglio del 20% entro il 30 novembre 2026 (F24, codice tributo 3850), senza sanzioni né interessi. Se superi la data, scatta il ravvedimento operoso;
- non hai ancora pagato: versi direttamente l’importo totale (già maggiorato del 20%) alle normali scadenze (30 giugno, o 30 luglio con +0,40%). Non serve alcun versamento separato.
Come si versa il diritto camerale
Il versamento si effettua in unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione. Due modalità disponibili nel 2026.
Modalità 1 — Modello F24 (sezione “IMU e altri tributi locali”)
| Campo | Valore |
|---|---|
| Codice tributo – diritto annuale | 3850 |
| Codice tributo – sanzioni | 3852 |
| Codice tributo – interessi | 3851 |
| Codice ente | Sigla provincia CCIAA + lettera T (es. MIT per Milano) |
| Anno di riferimento | 2026 |
In presenza di unità locali in province diverse, compila un rigo separato per ciascuna CCIAA destinataria.
Modalità 2 — pagoPA
Disponibile per imprese che versano in misura fissa, che ricevono dalla CCIAA un avviso di pagamento con importo già calcolato.
Quando si versa il diritto annuale: le nuove scadenze 2026
Il D.L. n. 89/2026 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 117/2026) ha modificato i termini di versamento del diritto camerale. Infatti, a seguito del rinvio delle imposte sui redditi, si proroga automaticamente anche la scadenza per il versamento del diritto annuale camerale 2026:
- entro il 20 luglio 2026: termine ultimo per effettuare il pagamento senza alcuna maggiorazione (rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno).
- dal 21 luglio al 20 agosto 2026: termine per pagare applicando la maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
Cosa succede in caso di mancato pagamento del diritto camerale 2026
In caso di mancato o ritardato versamento del diritto camerale 2026, la Camera di Commercio applica delle sanzioni proporzionate alla gravità dell’inadempienza:
- tardivo versamento (pagamento oltre la scadenza): sanzione del 10%;
- omesso versamento (nessun pagamento): sanzione dal 30%-100%
Ravvedimento operoso
Il mancato versamento entro un anno, può essere sanato con il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione calcolata sulla base del 30% per omessione (non sulla sanzione del 10% per tardivo).
| Tempo dalla scadenza | Riduzione | Sanzione finale |
|---|---|---|
| Entro 30 giorni | 1/8 | 3,75% |
| Dal 31° giorno fino a un anno | 1/5 | 6,00% |
Rispettare le scadenze per evitare sanzioni
Il rispetto delle scadenze e delle modalità corrette di versamento è fondamentale per evitare sanzioni pesanti, che possono facilmente superare l’importo originario del tributo.
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FAQ diritto camerale: le risposte alle tue domande
Il termine di pagamento è il 30 giugno di ogni anno. La data stabilita, tra l’altro, coincide con il versamento del primo acconto relativo all’imposta sui redditi. Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio.
L’esenzione del pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio è riconosciuto solo start-up innovative (e non alle PMI innovative) e agli incubatori certificati di start-up per un massimo di 5 anni.
Il pagamento in base al fatturato è riconosciuto alle società di capitali (SRL, SpA, SAPA), le cooperative e i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.
Il pagamento è dovuto è dovuto per anno solare da chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel REA anche solo per un giorno dell’anno di riferimento.
Per verificare l’avvenuto pagamento del diritto annuale camerale, è possibile accedere al Cassetto digitale dell’imprenditore sul sito impresa.italia.it. In alternativa, va controllata la copia del modello F24 con la quale, eventualmente, è stato pagato il diritto camerale.
Il diritto camerale (o diritto annuale camerale) è un contributo obbligatorio che tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese devono versare ogni anno alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Devi versare il conguaglio del 20% entro il 30 novembre 2026 tramite F24 con codice tributo 3850. Entro questa data il conguaglio è senza sanzioni né interessi. Oltre il 30 novembre 2026, il versamento è possibile solo con ravvedimento operoso.
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