Il mercato dell’e-commerce grazie alla digitalizzazione è in forte crescita anche in Italia. Tuttavia, però, nonostante la continua crescita, i numeri ci dicono che, rispetto al resto dell’Europa siamo ancora indietro. Esercitando la propria attività tramite e-commerce, si possono verificare scambi di beni anche con soggetti che vivono fuori dal sistema economico italiano. Per tale motivo, è molto importante stabilire, in tale contesto, il presupposto dell’IVA.
Innanzitutto, prima di soffermarci sui presupposti, facciamo un passo indietro spiegando cosa sia questa imposta. L’IVA sappiamo già sia l’imposta sul valore aggiunto; viene applicata sul valore aggiunto ottenuto ad ogni passaggio del ciclo produttivo e, come tale, non va a colpire il valore pieno di ogni fase della produzione.
I presupposti dell’IVA nell’e-commerce sono:
- presupposto oggettivo;
- presupposto soggettivo;
- presupposto territoriale.
Presupposto oggettivo
Il presupposto oggettivo è il primo presupposto per l’applicazione dell’IVA. Questo si realizza, infatti, quando siamo in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
L’e-commerce si divide in due categorie e, pertanto, la realizzazione del presupposto varia a seconda del tipo di e-commerce:
- e-commerce indiretto, si realizza nel momento in cui la transazione avviene digitalmente e il bene, solo in un secondo momento, viene spedito all’acquirente;
- e-commerce diretto, trattandosi di un bene immateriale, viene consegnato digitalmente, quindi il presupposto si realizza nel momento in cui il bene consegnato, senza tenere conto solo della transazione.
Dunque, sotto il profilo fiscale, la determinazione di tale presupposto assume una determinata importanza in corrispondenza al momento impositivo relativo all’operazione.
Presupposto soggettivo
Per quanto concerne il presupposto oggettivo, questo si realizza nel momento in cui l’operazione di cessione viene realizzata nell’esercizio di un’attività economica, che può essere attività di impresa o arti e professioni. Quindi, per tale presupposto, non vengono tenuti in considerazione, non essendo assolutamente rilevanti tutte le operazioni realizzate da privati.
Altro requisito per cui è possibile stabilire che il presupposto soggettivo si realizza è quando l’attività viene svolta in maniera del tutto abituale e non occasionalmente o in via esclusiva, perché in quel modo non vi può coesistere la soggettività. Quindi, l’attività deve essere svolta abitualmente.
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Presupposto territoriale
Quanto a questo presupposto, ai sensi dell’articolo 1 e articolo 7 del d.P.R. n. 633/1972, esso si realizza ogni volta che l’operazione viene effettuata all’interno dell’Italia. Tale presupposto varia a seconda che si tratti di e-commerce:
- indiretto;
- diretto.
E-commerce indiretto, quando si tratta di operazioni di cessioni di beni avvenute in Italia, che sia commercio B2B o B2C, in relazione al regime fiscale, trovano applicazione le regole relative alla cessioni di beni nel territorio nazionale.
Quanto alle operazioni intracomunitarie, nella fattispecie B2B, la tassazione della cessione del bene avviene nel paese in cui tale bene è destinato ad essere consumato. Nel caso di operazione B2C la regola generale vuole che la tassazione avviene nel paese di origine.
Per le importazioni e le esportazioni, la regola generale, invece, vuole che la tassazione avvenga nel paese di destinazione del bene, quindi non vi possono sussistere delle particolarità derivanti dalla cessione del bene mediante e-commerce.
E-commerce diretto, equiparabile ad una prestazione di servizio, poiché la consegna del bene avviene in maniera digitale, oltre, ovviamente, alla transazione.
Indipendentemente che si tratti di operazioni B2B o B2C, o che il committente sia un soggetto UE o extra UE, la tassazione, secondo il presupposto di territorialità, avviene nel paese di destinazione del bene.
Dal 2015, possono essere contemplate come operazioni effettuate in Italia, i seguenti casi:
- quando ci troviamo di fronte ad un’operazione di e-commerce diretto B2B con prestazione di servizio erogata nei confronti di un cliente soggetto passivo residente in Italia, l’IVA è assolta del soggetto committente attraverso l’utilizzo del reverse charge, in cui il debitore dell’imposta non è il soggetto emittente fattura, ma chi acquista.
- quando ci troviamo di fronte ad un’operazione di e-commerce diretto B2C con prestazione di servizio erogata attraverso mezzi elettronici, quando il soggetto committente ha il domicilio in Italia o risulta essere residente, l’imposta viene assolta attraverso identificazione diretta o avvalendosi di un rappresentante fiscale o addirittura mediante il regime speciale MOSS.
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