Emissione della fattura elettronica entro 10 giorni

di Soluzione Tasse
25 Ott, 2018
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    Il decreto fiscale collegato alla manovra del 2019, approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri, porta con sé una serie di novità relative alla fatturazione elettronica.

    Novità e semplificazioni, richieste a gran voce, da tutti gli operatori del settore.

    Come abbiamo visto e detto, a decorrere da gennaio 2019, la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, ovvero “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, che effettuano operazioni commerciali relative allo scambio di beni e servizi.

    Restano fuori dalla fatturazione i forfettari e tutti i soggetti che effettuano operazioni con soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano.

    La predisposizione della fattura elettronica può essere effettuato mediante un software (https://www.soluzionetasse.com/soluzione-contabilita/), che consente di emettere la fattura e di convertirla nel formato .XML (l’unico formato accettato dallo SdI) in maniera semplice e veloce.

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    La via alternativa sarebbe quella di utilizzare il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure quello fornito direttamente dalla Camera di Commercio.

    Dopo questo breve passo indietro, andiamo ora a vedere quali novità porta con sé il predetto decreto.

    Nessuna sanzione per il primo semestre

    La novità di maggior rilievo è quella riferita alle sanzioni da applicare in caso di mancata predisposizione della fatturazione elettronica entro i termini.

    Infatti, per quanto concerne il primo semestre non verranno applicate sanzioni, qualora la fattura venga emessa ed inoltrata allo SdI entro i termini stabiliti per la liquidazione dell’IVA.

    Viene previsto, sempre per il primo semestre, nel caso in cui la fattura venga emessa entro il termine di liquidazione dell’IVA successivo, una riduzione delle sanzioni di un quinto.

    Maggiore flessibilità per l’emissione

    L’altra novità riguarda la tempistica di emissione della fattura. Si dà la possibilità, infatti, di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono.

    Pertanto, se l’operazione viene effettuata giorno 30 aprile e lo stesso giorno si riceve il pagamento, con la nuova disposizione, la fattura potrà essere emessa entro il 10 maggio, con relativo invio allo SdI.

    Ai fini fiscali, però, deve essere indicato che la fattura si riferisce ad un’operazione effettuata ad aprile. Questo perché la predetta operazione rientra nella liquidazione IVA del mese di aprile.

    In buona sostanza, per la detraibilità dell’IVA è da tenere in considerazione la data di effettuazione dell’operazione.

    Maggiore flessibilità per l’annotazione nei registri IVA

    Data la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’operazione, viene previsto, inoltre, che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione.

    Termine che verrà applicato anche per quanto riguarda le fatture differite.

    Registrazione fatture acquisti

    Restando sempre nell’alveo della semplificazione, viste le difficoltà riscontrate, viene abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

    Questo perché non potendo modificare le fatture, si rendeva necessario munirsi di un registro di protocollo che consentisse l’attribuzione di un numero da attribuire in maniera combinata ad elementi che collegassero il tutto alla fattura.

    Viste la complessità dell’operazione, è stato eliminata la registrazione progressiva.

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