Fattura elettronica: chi sono i soggetti esonerati

di Soluzione Tasse
2 Gen, 2019
Tempo di lettura
( parole )

Conserva ora questo articolo!

Inserisci qui sotto il tuo nome e la tua email. Riceverai subito un'email, con un link per rileggere l’articolo tutte le volte che vuoi.

    Fattura elettronica: chi sono i soggetti esonerati

    La tanto chiacchierata fattura elettronica è arrivata. Si tratta di un nuovo modo di gestire il ciclo di fatturazione, quindi la fase di emissione e di ricezione della fattura.

    Se fino al 31 dicembre hai emesso le fatture mediante, ad esempio Excel, ed inviate ai tuoi clienti mediante la PEC, la mail o mezzo posta, da ieri, 1 gennaio 2019, questa modalità di emissione è andata in pensione lasciando spazio alla fattura elettronica.

    La fattura elettronica non è altro che una fattura cartacea e, come tale, non vi è una sostanziale differenza, se non nel formato. Quindi i dati che dovrai inserire all’interno di essa sono identici a quelli della fattura cartaceai, a parte l’aggiunta di altri due elementi obbligatori: Codice destinatario e PEC.

    Ad essere obbligati all’emissione di fattura elettronica sono quasi tutti i soggetti passivi IVA residenti nel territorio dello Stato. Infatti, ad essere esonerati sono:

    • soggetti aderenti al regime forfettario;
    • soggetti aderenti al regime dei minimi (regime di vantaggio);
    • piccoli imprenditori agricoli.

    Richiedi la tua prima consulenza gratuita

    Nuovi forfettari

    Per quanto riguarda i primi, si tratta, in buona sostanza, di tutti quei soggetti passivi IVA che, per il periodo d’imposta 2019, quindi a decorrere dall’1 gennaio, vista la recentissima normativa, non superano la soglia di 65 mila Euro di fatturato annuo. Soggetti che, tra l’altro, sono esonerati da qualsiasi adempimento di IVA.

    Questi, insieme a quelli aderenti al regime di vantaggio, non sono obbligati nemmeno alla conservazione elettronica della fatture ricevute, nel caso in cui non comunichino al loro fornitore la PEC o il Codice destinatario per la ricezione.

    Questo perché, essendo considerati al pari dei consumatori privati devono ricevere, dal loro fornitore, anche una copia cartacea.

    Sono esonerati anche i c.d. piccoli produttori agricoli, ovvero tutti coloro che hanno un volume di affari inferiore a 7 mila Euro che, essendo esonerati da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo, non sono obbligati alla fatturazione elettronica.

    Operatori sanitari esonerati

    Con il recente Decreto Fiscale n. 119/2019, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, ma solo per il periodo che va dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019, sono:

    • farmacie;
    • aziende sanitarie locali;
    • aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN (Sistema Sanitario Nazionale);
    • medici iscritti al proprio ordine di appartenenza;
    • soggetti iscritti agli appositi albi come: psicologi, infermieri, medici veterinari, tecnici di radiologia, ostetriche;
    • strutture sanitarie autorizzate all’erogazione di servizi e non accreditate al SSN;
    • strutture autorizzate per la vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
    • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
    • esercizi commerciali dediti all’attività di distribuzione di farmaci, al pubblico, ai quali, il Ministero della salute, ha assegnato il codice identificativo univoco.

    Alla luce di quanto detto, per tutti i dati che non vengono trasmessi mediante il Sistema Tessera Sanitaria, la fattura elettronica rimane obbligatoria.

    Dunque, tutti i soggetti che, per le proprie operazioni di cessioni di beni o servizi a decorrere dall’1 gennaio 2019, non sono tenuti ad emettere fattura elettronica, al contempo, dovranno  adeguarsi alla digitalizzazione del Fisco, in quanto possono essere soggetti destinatari della fattura elettronica.

    Richiedi la tua prima consulenza gratuita

    Condivi l'articolo