Fattura elettronica: cosa cambia da luglio?

di Soluzione Tasse
18 Giu, 2019
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    Dopo sei mesi dall’entrata in vigore della fattura elettronica viene modificato il termine di emissione delle fatture. Dall’1 luglio 2019, infatti, per emettere una fattura avrai a disposizione 10 giorni di tempo che, molto probabilmente diventeranno 12, per effetto di ulteriori novità.

    Infatti, dopo un lungo periodo di assestamento, la nuova modalità di fatturazione dovrebbe entrare a pieno regime, modificando, tra l’altro, le sanzioni previste nel caso in cui emetti una fattura oltre la data prestabilita.

    Dovrai stare molto attento, perché è facile sbagliare e ancora più facile incorrere in sanzioni del caso.

    10 giorni di tempo per emetterla

    Ma torniamo al discorso iniziale, ovvero il termine di emissione.

    Ma cosa si intende per emissione? Sicuramente avrai avuto modo di leggere gli articoli del nostro blog, per cui saprai già che, la fattura elettronica, deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI).

    Bene, per emissione, specifichiamo fin da subito, si intende il termine in cui avviene la trasmissione al nostro posti digitale: il SdI. Quindi, quando parliamo di emissione della fattura vuol dire trasmettere la stessa al postino.

    Se fino al 30 giugno 2019 puoi emettere la fattura, ovviamente per qualsiasi operazione, fino al giorno prima della liquidazione dell’IVA, senza applicazioni di sanzioni.

    A partire dall’1 luglio 2019, devi emettere la fattura entro 10 (che potrebbero diventare 12 per effetto di un emendamento) dall’effettuazione dell’operazione.

    Per farti capire meglio, se effettui un’operazione il 3 luglio, puoi emettere la fattura e trasmetterla al SdI entro il 13 luglio, riportando la data in cui è stata effettua l’operazione (3 luglio) nella fattura.

    Questo per quanta riguarda la fattura immediata.

    In alternativa, se effettui più operazioni con lo stesso soggetto, puoi emettere la fattura differita, quindi consegni al cliente il documento di trasporto dove attesti che hai effettuato una serie di operazioni e, solo alla fine, emetti un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

    Sulla base dell’esempio precedente, dovrai emettere la fattura differita entro il 15 agosto.

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    Oltre il termine, ci sono le sanzioni

    Come puoi ben capire, non hai tutto quel tempo che ti veniva concesso prima, per cui è necessario porre la giusta attenzione riguardo ai termini, perché non mancano le sanzioni.

    Altra novità, infatti, riguarda proprio il tema delle sanzioni, perché fino al 30 giugno, come hai potuto vedere sopra, non solo hai più tempo per emettere la fattura, ma non sei nemmeno sanzionabile. Tra l’altro, sempre fino al 30 giugno, ti viene concesso di poter emettere la fattura anche entro la seconda liquidazione dell’IVA di riferimento, subendo una sanzione ridotta pari al 20%.

    Dall’1 luglio, la sanzione ridotta non esisterà più, ma sarai sottoposto a sanzione piena. Sanzioni che non ti riguardano se sei un contribuente IVA soggetto a liquidazione mensile. In questo caso, infatti, il periodo senza sanzioni viene esteso fino al 30 settembre 2019.

    Poi, anche questi contribuenti, saranno soggetti a sanzioni piene comprese tra il 90 e il 180% dell’imposta non prontamente documentata. Qualora la violazione non va ad incidere sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 a 2mila Euro.

    5 giorni di tempo in caso di scarto

    Nulla cambia, invece, in caso di scarto della fattura elettronica da parte del SdI. Qualora la fattura viene scartata dal sistema, lo stesso invia una notifica al soggetto che l’ha emessa.

    Ricevuta la notifica della fattura scartata, entro 5 giorni devi predisporre una nuova fattura. Per tale motivo, la notifica deve essere letta tempestivamente.

    Discorso totalmente diverso nel caso in cui la fattura il SdI non è in grado di recapitarla. In questo caso puoi stare tranquillo, perché il SdI metterà comunque a disposizione del cessionario/committente la fattura elettronica all’interno della sua area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate, specificando questa informazione.

    Pertanto, ai fini prettamente fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla giorno in cui il cessionario/committente prende visione della stessa sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

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