Come ampiamente detto nei vari articoli pubblicati su questo blog, la fatturazione elettronica sarà la nuova modalità di emettere fatture.
Approfondisci qui: Come emettere una fattura elettronica

La fatturazione elettronica, da gennaio 2019, sarà obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA che effettuano operazioni commerciali B2B o B2C eccetto i contribuenti minimi e quelli in in regime forfettario.
Approfondisci qui se vuoi sapere come emettere una fattura elettronica nei confronti di un contribuente con regime forfettario

Per quanto riguarda le operazioni commerciali con soggetti non residenti in Italia, si può anche fare a meno del suo utilizzo, ma la norma permette un vantaggio interessante per chi sceglie di farlo. Infatti, se la fattura elettronica viene emessa nei confronti di un soggetto non residente, rispettando le stesse procedure previste per i soggetti italiani, l’azienda italiana è esonerata dall’obbligo di trasmissione telematica dell’esterometro.
Approfondisci: Chi e quando deve comunicare in base all’Esterometro

La fattura elettronica, come quella cartacea, deve contenere degli elementi obbligatori stabiliti dall’articolo 21 del Decreto IVA come, ad esempio: data di emissione, numero della fattura, dati del fornitore e del cliente natura dell’operazione ed aliquota IVA.
L’Agenzia delle Entrate preme sottolineare che è possibile inserire, facoltativamente, anche altri elementi, in quanto questi, non pregiudicano in alcun modo l’invio della fattura.
Vuoi conoscere quali sono tutti gli elementi fondamentali che deve avere una fattura elettronica? Clicca qui e scoprili.
Nel caso di fatture generiche o differite, al fine di evitare il rischio di detrazione dell’IVA, viene data la possibilità di allegare alla fattura documenti comprovanti la natura, qualità e quantità dei beni (e dei servizi).
La condizione è che tali documenti dovevano essere “inscindibilmente” associati al documento fattura.
Quali documenti allegare alla XML-fattura?
In questo caso dovrai allegare alla .XML-fattura differita tutti i pdf dei documenti di trasporto (DDT) e indicando nella descrizione dell’unico articolo del file .XML (o altro rigo generico del medesimo file) la seguente dicitura “La natura, qualità e quantità dei beni ceduti risultano dagli allegati documenti di trasporto, che costituiscono parte integrante della presente fattura”, indicando ovviamente date e numeri.
La data del giorno da indicare nella fattura è la data in cui realmente viene emessa, non può essere retrodatata.
Tra l’altro, così facendo, anche questi DDT saranno posti automaticamente in conservazione a norma insieme alla fattura.
Per analogia, stando a quanto afferma l’Agenzia delle Entrate, anche nel caso di fattura immediata, senza DDT, contenente tutte le indicazioni dei beni e servizi ceduti o erogati, può garantire da una parte l’inscindibilità richiamata e dall’altra il rispetto dell’articolo 21 del Decreto IVA.
Nella descrizione dell’unico articolo del file .XML (o altro rigo generico del medesimo file) occorrerà riportare la seguente dicitura “La natura, qualità e quantità dei beni ceduti risultano dall’allegata fattura dettagliata, che costituisce parte integrante della presente fattura”, indicando ovviamente data e numero.
Quindi sarà molto semplice ricostruire il file .XML leggendo i punti “fermi” della testata e della coda della pdf-fattura mentre il dettaglio sarà riportato nel file pdf-fattura allegato al file .XML-fattura.