A meno di una settimana dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica i dubbi riguardo l’operatività della stessa non cessano. L’unica certezza è che, se dall’1 gennaio 2019 continuerai ad emettere le fatture ancora cartacee, qualora tu sia un soggetto obbligato ad emettere in formato elettronico, sarai punito severamente.
L’Agenzia delle Entrate, visti il susseguirsi di numerosi dubbi riguardo l’operatività della fatturazione elettronica, ha voluto una serie di FAQ, in modo tale da affrontare il cambiamento senza alcun patema d’animo.
Tra le varie incertezze, quelle di cui ci occuperemo nel presente articolo riguardano due casi:
- fatture per operazioni fuori campo IVA;
- fatture verso una partita IVA cessata.
Fattura fuori campo IVA
Le operazioni fuori campo IVA, c.d. “monofase”, come specifica la dicitura, non sono soggette alla predetta imposta.
Nel caso in cui ti trovi di fronte ad un’operazione che, per natura, è fuori campo IVA, il dubbio che nasce è: sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo IVA?
Per le operazioni di questa natura, quindi fuori dall’applicazione dell’IVA, la normativa di riferimento, stabilisce che se ti trovi di fronte ad un’operazione del genere non sei tenuto ad emettere una fattura.
Tale disciplina, anche con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, dal gennaio prossimo, non è stata in alcun modo modificata. Pertanto, non sarai obbligato ad emettere ed inviare la fattura elettronica.
Viene evidenziato, però, che in base alle disposizioni fornite direttamente dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento del 30 aprile 2018, è consentito ugualmente di poter gestire l’emissione e la ricezione attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato .XML.
Quindi, nel momento in cui deciderai di emettere una fattura, in modo tale da certificare l’avvenuta operazione, sarai tenuto ad emetterla in formato elettronico, quindi .XML ed inviarla al SdI.
Nel caso di specie, quello che dovrai fare, nella fase di predisposizione della fattura attraverso il tuo software (se non hai ancora uno,Soluzione Contabilità https://www.soluzionetasse.com/soluzione-contabilita/, potrebbe fare al caso tuo) nel campo “codice natura” dovrai indicare il codice “N2”, rappresentante tali operazioni.
Fattura nei confronti della partita IVA cessata
A volte, nel predisporre una fattura, è molto facile che, nel momento in cui devi inserire i dati del destinatario, per errore, sbagli ad inserire il numero di partita IVA, di conseguenza, la stessa, risulterà essere inesistente.
Nel caso in cui riporti all’interno della fattura, un numero di partita IVA o addirittura un codice fiscale errato del destinatario in questione, non esistente nell’Anagrafe Tributaria, il SdI effettua lo scarto della fattura poiché non è conforme alle normativa del Decreto IVA relativa agli elementi obbligatori da inserire nella fattura. In questo caso, i dati fiscali del destinatario.
Qualora, invece, il numero di partita IVA della fattura elettronica risulta essere cessata, o addirittura si tratta di un codice fiscale di un soggetto deceduto, quindi sempre inesistenti per l’Anagrafe Tributaria, il SdI non effettua alcun scarto della fattura. Infatti, ai fini fiscali, risulterà essere emessa correttamente.
Sarà poi compito dell’Agenzia delle Entrate verificare la veridicità dell’operazione in questione.
Dunque, i dubbi non sono pochi. L’unica cosa certa è che la normale emissione delle fatture di fatto diventerà una pratica illegale che sarà punita con severe sanzioni.
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