Fattura elettronica: riduzione delle sanzioni a metà

di Soluzione Tasse
1 Feb, 2019
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    Fattura elettronica: riduzione delle sanzioni a metà

    Per cercare di limitare le eventuali conseguenze derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi informatici, è stata prevista una moratoria riguardo le tempistiche per l’emissione della fattura elettronica. Durante questo periodo, le sanzioni stabilite dal regime sanzionatorio ordinario, saranno sospese.

    E’ stata confermata, pertanto, una fase di transizione in modo tale da rendere più soft almeno la fase iniziale del nuovo ciclo di fatturazione:

    • dall’1 gennaio al 30 giugno 2019 per tutti i soggetti passivi con liquidazione IVA trimestrale
    • dall’1 gennaio al 30 settembre 2019 per tutti i soggetti passivi con liquidazione IVA mensile.

    Durante questo periodo, se la fattura verrà inviata entro il termine della liquidazione IVA del periodo di riferimento, non sarà applicata nessuna sanzione.

    Verrà applicata la sanzione, invece, con una riduzione dell’80%, quindi si andrà a pagare solo il 20%, qualora la fattura venga inviata elettronicamente entro il termine della liquidazione del periodo di liquidazione IVA successivo a quello di riferimento.

    Dopo questo periodo di transizione, verrà applicato il regime sanzionatorio ordinario. Pertanto, se la fattura non verrà emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, potrai incorrere in sanzioni comprese tra il 90 e il 180% dell’imposta non prontamente documentata.

    Sanzione piena per il mancato versamento dell’IVA

    Tale riduzione delle sanzioni non viene applicata per quanto riguarda il mancato versamento dell’IVA.

    Pertanto, supponiamo che tu effettui un’operazione il 20 febbraio, ma solo il 12 aprile provvedi alla trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio. Il giorno dell’emissione, come vedi, va oltre il termine stabilito per la liquidazione dell’IVA di febbraio. Al contempo, però, la trasmissione avviene entro il periodo di liquidazione IVA successivo a quello di riferimento, quindi potrai usufruire della riduzione delle sanzioni previsti per il primo semestre. 

    Se al contempo, tu effettui il versamento dell’IVA, oltre a trasmettere la fattura in ritardo, il 16 aprile, anziché aver provveduto al versamento il 16 marzo (quindi entro il 18 marzo perché 16 e 17 sono festivi), sarai sottoposto alle sanzioni per omesso versamento dell’IVA.

    Dunque, la moratoria è rivolta solo per l’emissione della fattura elettronica, ma non per il mancato versamento dell’IVA. Pertanto, il mancato versamento dell’imposta non “scappa” dalla sanzione piena, a meno che non fai ricorso al ravvedimento operoso, pagando la sanzione in base al ritardo dei giorni in cui viene effettuato il versamento.

    Se hai sbagliato ad emettere una fattura elettronica, leggi qui:

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