L’arrivo del 2019 porterà con sé l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria per tutti i soggetti passivi residenti nel territorio dello stato italiano.
La fattura elettronica o e-fattura è una fattura telematica, o meglio, un documento in formato digitale autenticato mediante firma digitale e trasmesso ad un particolare Sistema di Interscambio (SdI).
Tutti i soggetti passivi, a decorrere dall’1 gennaio 2019, dovranno abbandonare il sistema cartaceo utilizzato per quanto concerne la fatturazione e, passare, obbligatoriamente, alla fatturazione elettronica, qualora effettuano delle operazioni commerciali.
Ad essere obbligati non sono tutti i soggetti passivi e nemmeno tutte le operazioni. Infatti, sono esonerati dall’obbligo tutti i soggetti aderenti al regime dei minimi o forfettario, ovvero soggetti che non dispongono di un elevato volume d’affari.
Per quanto attiene, invece, alle operazioni, sono esentate dall’obbligo tutte quelle relativo all0 scambio di beni e servizi, che vengono effettuate con soggetti non residenti nel territorio dello stato italiano.
Oltre ai soggetti minimi che sono esonerati dalla fatturazione elettronica, lo sono anche tutti quei soggetti che, per la tipologia di attività svolta, emettono, invece della fattura, la ricevuta fiscale. E’ il caso, ad esempio, dei titolari di ristoranti, dei commercianti al minuto o per tutti coloro che emettono scontrino fiscale.
Ricevuta fiscale sempre valida
Detto ciò, tenuto conto delle disposizioni normative, qualsiasi soggetto titolare di partita IVA che effettua un’operazione commerciale che comporti lo scambio di beni o servizi, è tenuto a documentare l’avvenuta operazione. Questo, ovviamente, ai soli fini IVA.
La documentazione dell’operazione può essere effettuata, oltre che con la fattura, anche mediante lo scontrino fiscale o una ricevuta.
L’introduzione della fattura elettronica non comporta alcun cambiamento se non quello di dover emettere la fattura in formato digitale. Pertanto, i soggetti che, per la loro tipologia di attività, sono tenuti a documentare le proprie operazioni commerciali non attraverso la fattura, continueranno ad emettere la ricevuta senza alcun cambiamento.
Con l’introduzione di essa, come magari si poteva pensare, non sparirà, pertanto, la ricevuta fiscale.
Obbligo di emissione della fattura
Gli stessi soggetti, però, qualora gli venga richiesta, espressamente, la fattura, sono tenuti ad emetterla in formato elettronico. A meno che non siano soggetti forfettari.
La predisposizione della fattura elettronica può essere effettuato mediante un software (http://www.mastrobook.it/ingresso-gruppo-fb), che consente di emettere la fattura e di convertirla nel formato .XML (l’unico formato accettato dallo SdI) in maniera semplice e veloce.
Si potrebbe utilizzare, alternativamente, il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure quello fornito direttamente dalla Camera di Commercio.
Che sia cartacea o elettronica, la fattura deve sempre contenere gli stessi dati da inserire in una normale fattura cartacea. A cambiare è, praticamente, solo il formato.
Nel predisporre la fattura elettronica, è importante la scelta del mezzo di trasmissione della fattura, mediante il quale lo SdI deve effettuare l’invio.
Si può scegliere di inviarla mediante “codice destinatario”, indicandolo nell’apposito campo, oppure mediante PEC. Se al posto del codice identificativo del destinatario, viene scelto come mezzo di trasmissione quest’ultimo, il campo codice destinatario sarà “0000000” e valorizzato il campo “PECDestinatario”.
Se invece utilizza il servizio web service o FTP, nella fattura, verrà inserito il codice del destinatario.
Preparata il file fattura, questa, dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio e non più al cliente. Il sistema, che non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture, ha solo il compito di controllare la fattura e di inviarla. (approdondisci qui Cosa fare quando il SdI scarta la Fattura elettronica)
L’invio al sistema avviene mediante Pec oppure tramite:
- tramite servizio web service o protocollo FTP;
- tramite servizio “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Tali soggetti, dunque, dovranno adeguarsi ugualmente alla digitalizzazione, per essere sempre preparati alla richiesta della fattura.