IRAP 2018: Quali attività agricole sono esonerate e quali no?

di Soluzione Tasse
24 Set, 2018
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    Introdotta dall’ 1 gennaio 1998, l’IRAP è definita come l’imposta sul “valore della produzione netta” che viene versata direttamente alla Regione dove viene esercitata l’attività.

    Ogni Regione ha la facoltà di:

    • variare la propria aliquota, sempre restando nei limiti stabiliti dalla normativa in materia;
    • differenziare l’aliquota per settore di attività e tipologia di soggetti passivi.

    Viene consentito alla Regioni, inoltre, di poter diminuire tale imposta fino al punto di azzerarla.

    L’introduzione di tale imposta è stata fatta per perseguire i seguenti obiettivi:

    • avviamento del decentramento fiscale e quindi introduzione di un importante margine di autonomia alle Regioni;
    • diminuzione del costo del lavoro dovuto all’eliminazione dei contributi assistenziali;
    • semplificazione del sistema fiscale dovuta all’abrogazione di una serie di imposte e tasse di entità minore.

    Ad essere assoggettati alla predetta imposta sono:

    • tutti i soggetti che esercitano attività di impresa e lavoro autonomo, indipendentemente dalla struttura giuridica;
    • enti non commerciali privati;
    • amministrazioni ed enti pubblici.

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    Abrogazione IRAP

    Con la Legge di Stabilità 2016, articolo 1 comma 70, i soggetti che esercitano attività agricola sono esenti dal versamento dell’imposta IRAP. Prima della predetta legge, tali soggetti erano assoggettati ad un’aliquota pari all’1,9%.

    Sostanzialmente, stando alle disposizione dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 446/1997 il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività  esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.”

    Si presume così, che, anche le aziende che svolgono attività agricola sono assoggettate al versamento dell’IRAP, perché, nonostante la modifica apportata mediante l’articolo sopra citato, vi sussiste ancora il presupposto.

    Soggetti passivi esclusi dall’IRAP

    In buona sostanza, in merito all’applicazione dell’IRAP per tali soggetti, possiamo dire che sono da tenere in considerazione:

    • sia la Legge di Stabilità 2016
    • che il D.Lgs. n. 446/1997.

    Pertanto, vi sussistono ancora soggetti passivi che svolgono attività agricola che sono assoggettati all’imposta e soggetti che non sono assoggettati all’imposta.

    Andando più nel dettaglio, possiamo distinguere i soggetti esclusi, quali:

    • tutti i soggetti che esercitano attività di cui all’articolo 32 del TUIR, ovvero coloro per i quali il reddito agrario deriva dal reddito medio ordinario derivante dai terreni che vengono utilizzati per l’attività agricola (attività di sevicoltura oppure attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili, per un quarto, dal terreno in questione);
    • cooperative agricole e relativi consorzi operanti nell’attività della piccola pesca;
    • cooperative e relativi consorzi che forniscono servizi inerente il settore della sevicoltura.

    Soggetti passivi assoggettati all’IRAP

    Sulla base del presupposto stabilito dal citato articolo 2, vi sono soggetti che, nonostante le  modifiche della Legge di Stabilità 2016, risultano essere ancora assoggettate all’IRAP, quali:

    • attività di agriturismo;
    • attività di allevamento di animali allevati con mangimi dove il terreno utilizzato risulta essere insufficiente per poter soddisfare tutti;
    • altre attività agricole previste dall’articolo 56 bis del TUIR come, ad esempio, produzione di vegetali oltre il limite di un quarto o attività di manipolazione e commercializzazione di prodotti differenti da quelli previsti dall’articolo 32 comma 2 lettera b) del TUIR.

    Modello IRAP 2018

    Dunque, per l’IRAP 2018 abbiamo soggetti tenuti al versamento e soggetti non tenuti al versamento.

    Per tale motivo, il Modello 2018, è diviso in 3 settori, proprio per individuare i soggetti esclusi e quelli ancora assoggettati all’IRAP.

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