IRAP: definizione e come si calcola l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive

di Soluzione Tasse
4 Giu, 2019
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    IRAP, abbreviativo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive, rappresenta un’imposta di matrice locale esercitata in ciascun ente locale dislocato sul territorio italiano. Introdotta dall’ 1 gennaio 1998, l’IRAP è definita come l’imposta sul “valore della produzione netta” che viene versata direttamente alla Regione dove viene esercitata l’attività.

    Si tratta di una tassa che deve essere corrisposta al Fisco solo e soltanto da chi è in possesso di una attività di impresa, e non da altre tipologie di contribuenti. La sua istituzione ha accorpato ed allo stesso tempo rimpiazzato l’istituzione di altre imposte in materia, dalle tasse di concessione comunali all’Iciap, dal contributo al Sistema Sanitario Nazionale alla tassa riguardante la partita IVA, dall’Ilor fino ad arrivare ad altre tasse secondarie.

    Autonomia IRAP regionale

    Ogni Regione ha la facoltà di:

    • variare la propria aliquota, sempre restando nei limiti stabiliti dalla normativa in materia;
    • differenziare l’aliquota per settore di attività e tipologia di soggetti passivi.

    Viene consentito alla Regioni, inoltre, di poter diminuire tale imposta fino al punto di azzerarla.

    Il gettito finanziario derivante dal versamento dell’Irap viene interamente devoluto agli enti regionali, che ne utilizzano i proventi per coprire i molteplici e dispendiosi servizi sanitari locali.

    Presupposti dell’IRAP

    Il presupposto dell’Irap  è l’esercizio abituale, all’interno della regione di appartenenza, di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L’introduzione di tale imposta è stata fatta per perseguire i seguenti obiettivi:

    • avviamento del decentramento fiscale e quindi introduzione di un importante margine di autonomia alle Regioni;
    • diminuzione del costo del lavoro dovuto all’eliminazione dei contributi assistenziali;
    • semplificazione del sistema fiscale dovuta all’abrogazione di una serie di imposte e tasse di entità minore.

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    Soggetti passivi dell’Irap

    I soggetti passivi dell’imposta sono:

    • società di capitali; (SRL, SPA etc)
    • enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale
      amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.);
    • enti non commerciali residenti;
    • società ed enti non residenti di qualsiasi tipo;
    • società in nome collettivo e società in accomandita semplice;
    • persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo, tranne quelli rientranti nel regime dei minimi;
    • produttori agricoli, qualora questi non siano esonerati.

    Soggetti passivi esclusi dall’IRAP

    In buona sostanza, in merito all’applicazione dell’IRAP per tali soggetti, possiamo dire che sono da tenere in considerazione:

    • sia la Legge di Stabilità 2016
    • che il D.Lgs. n. 446/1997.

    Pertanto, vi sussistono ancora soggetti passivi che svolgono attività agricola che sono assoggettati all’imposta e soggetti che non sono assoggettati all’imposta.

    Andando più nel dettaglio, possiamo distinguere i soggetti esclusi, quali:

    • tutti i soggetti che esercitano attività di cui all’articolo 32 del TUIR, ovvero coloro per i quali il reddito agrario deriva dal reddito medio ordinario derivante dai terreni che vengono utilizzati per l’attività agricola (attività di sevicoltura oppure attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili, per un quarto, dal terreno in questione);
    • cooperative agricole e relativi consorzi operanti nell’attività della piccola pesca;
    • cooperative e relativi consorzi che forniscono servizi inerente il settore della sevicoltura.

    IRAP: Come di calcola

    Per effettuare un calcolo corretto dell’Irap è necessario ed opportuno delle informazioni concernenti il bilancio dell’azienda interessata. La sua base imponibile deriva dalla differenza che intercorrente tra il valore della produzione ed i costi sostenuti nella produzione. Il tutto al netto delle perdite sui crediti, dei compensi per il lavoratore autonomo e sul personale.

    Si applica, pertanto, sulla produzione netta.

    Aliquote IRAP

    Riguardo invece all’aliquota, essa ammonta al un valore pari al 3,90%. Tuttavia, codesto valore può essere soggetto a variazioni decretate a discrezione dell’ente regionale, le quali non possono a loro volta superare la misura del punto percentuale.

    La base imponibile non prevede deducibilità dei costi del lavoro. Una zavorra, questa, che grava in maniera decisiva sulla competitività delle aziende italiane.

    L’aliquota Irap viene applicata alla produzione netta. Le percentuali delle aliquote sono le seguenti:

    • 3,9 aliquota ordinaria;
    • 4,20% aliquota per le imprese concessionarie;
    • 4,65% aliquota per le banche e le società finanziarie;
    • 5,9 aliquota per le imprese di assicurazione;
    • 8,5 aliquota per le amministrazioni e gli enti pubblici.

    IRAP: Come si versa

    Il versamento viene effettuato, dopo aver presentato il Modello Irap, seguendo le scadenze fissate per le altre imposte come Irpef ed Ires. Quindi, il saldo deve essere versato:

    • entro il 2 luglio da parte delle persone fisiche, società e associazioni;
    • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per tutti gli altri soggetti.

    L’acconto, da versare sempre il 2 luglio, per essere versato da persone fisiche e, società ed associazioni deve essere superiore a 51,65 euro;  per gli altri soggetti deve essere superiore a 20.66 euro.

    L’acconto può essere versato in due rate:

    • 40% entro il 2 luglio. Versamento che non è dovuto qualora sia inferiore a 103 euro;
    • il restante 60% entro il 30 novembre.

    I versamenti devono essere fatti mediante modello F24.

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