Le normative che regolamentano la detraibilità dell’IVA (imposta valore aggiunto) in merito all’acquisto di un auto sono contenute nel testo dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dove vi sono specificati quali costi si possono dedurre dalle tasse e quali percentuali di iva si ha diritto di detrarre dall’acquisto di un veicolo.
In sintesi il testo presente nell’articolo dice che esiste una limitazione pari ad un massimo del 40% che riguarda ogni veicolo provvisto di motore non ad uso agricolo, con una portata di 3.500 kg adibito a trasporto di persone e cose su sede stradale. La normativa sulla detrazione dell’IVA per l’auto continua informando che questa percentuale di detrazione è possibile per tutti quei veicoli che non sono di uso esclusivo per attività d’azienda.
Detrarre l’iva è possibile in misura diversa in ogni campo dell’economia aziendale, così come per l’auto, anche per le spese di rappresentanza esistono normative vigenti che ne limitano o consentono la detrazione totale o parziale. Anche per questo abbiamo preferito scrivere un articolo che illustri come detrarre l’iva delle spese di rappresentanza nella misura massima e con un po’ di ingegno senza essere considerati evasori fiscali, e risparmiando sulle tasse in modo legale.
Cos’è l’IVA?
Iva è l’acronimo di “Imposta sul Valore Aggiunto”, l’importanza e le funzioni di tale imposta la collocano tra le più pesanti imposte indirette italiane. Essa è presente in ogni fruizione di beni o servizi ed è regolamentata grazie al testo unico 633 del 1972. L’IVA viene inoltre disciplinata a livello europeo e non più solo nazionale dalla VI direttiva CEE del 1977 e successivi.
Si tratta di un’imposta indiretta generale sui consumi, che va a colpire il valore di un bene o servizio ad ogni passaggio commerciale (dalla produzione al consumatore finale).
Grazie ad un gioco di rivalsa o detrazioni, essa rimane un costo passivo completamente a carico del consumatore, mentre può essere detratta da soggetti come imprenditori o professionisti che ne rimangono più o meno neutrali.
Presupposti IVA
L’imposta sul valore aggiunto deve essere applicata, in base al verificarsi di determinate condizioni, che sono di tipo: oggettivo, soggettivo e territoriale.
- Il presupposto oggettivo va ad identificare il tipo di prodotto sul quale si deve aggiungere l’IVA, che dovrà rientrare nelle categorie di prodotti menzionati nella normativa.
- Il presupposto soggettivo pone una differenza sostanziale tra gli scambi di merce tra aziende o quelli che avvengono tra privati. Stabilendo che solo i primi soggetti (aziende, imprenditori, professionisti) e non privati, devono applicare l’IVA sui propri scambi.
- Il presupposto territoriale infine, stabilisce che l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto vada a colpire solo gli scambi di beni e servizi che avvengono all’interno del territorio dello stesso Stato.
Sei l’Esattore dell’IVA e non lo sai…
In base alla normativa, ogni soggetto della filiera di vendita/trasformazione di un prodotto/servizio è di fatto una sorta di “esattore” dell’IVA, infatti egli la incassa dai suoi clienti, detrae quella pagata ai suoi fornitori e versa allo Stato la differenza che gli resta in tasca.
Per questo motivo si usa dire che l’IVA è una “partita di giro”, cioè non può in alcun modo essere considerata un guadagno, e di conseguenza un costo, perchè all’interno di qualsiasi attività imprenditoriale di fatto si stanno solo gestendo i soldi di qualcun altro, in questo caso dello Stato…o forse, per meglio dire, del consumatore finale che è l’unico che non può chiederla indietro a nessuno.
In base a questo principio, almeno in teoria, nessun imprenditore dovrebbe avere problemi a versare IVA allo Stato, infatti ogni fine mese/trimestre, gli bastarebbe fare come ogni esattore: redigere il rendiconto IVA e versare quella che ha incassato in eccesso rispetto a quella che ha già pagato ai fornitori…almeno in teoria…
In realtà, infatti, accade ben altro, moltissimi imprenditori sono in seria difficoltà a rispettare le loro scadenze in materia. Ma perchè ci viene da chiederci? Il sistema di riscossione graduale dell’IVAsembra perfetto.
Hai mai sentito parlare di “pagamento a B.M.”? BM sta per Babbo Morto, e quel genere di pagamento che si usa per dire che il servizio/prodotto erogato invece di essere pagato entro i normali 30-60gg, o entro gli ormai canonici 120-150-180gg, diventa spesso un credito in contenzioso, per poi diventare credito inesigibile ed infine una perdita su crediti. Come dire campa cavallo che l’erba cresce…
Questo genere di pagamenti sono quei pagamenti che mettono in crisi anche perfetto sistema di riscossione dell’IVA, infatti l’imrenditore che eroga un servizio ed emette la relativa fattura, immediatamente certifica il suo debito IVA nei confronti dello Stato, perchè certificati di aver venduto un servizio e per tanto di aver incassato IVA dal successivo anello della filiera, in automatico alla fine del mese/trimestre dovrà versare tale IVA allo Stato…ma se nel mentre è intervenuto un pagamento a BM?
Allo Stato non importa…hai emesso una fattura: devi versarmi l’IVA in essa riportata. Non ci sono deroghe.
Ecommerce e IVA
Il mercato dell’e-commerce grazie alla digitalizzazione è in forte crescita anche in Italia. Tuttavia, però, nonostante la continua crescita, i numeri ci dicono che, rispetto al resto dell’Europa siamo ancora indietro. Esercitando la propria attività tramite e-commerce, si possono verificare scambi di beni anche con soggetti che vivono fuori dal sistema economico italiano. Per tale motivo, è molto importante stabilire, in tale contesto, il presupposto dell’IVA.
Innanzitutto, prima di soffermarci sui presupposti, facciamo un passo indietro spiegando cosa sia questa imposta. L’IVA sappiamo già sia l’imposta sul valore aggiunto; viene applicata sul valore aggiunto ottenuto ad ogni passaggio del ciclo produttivo e, come tale, non va a colpire il valore pieno di ogni fase della produzione. (continua a leggere qui).
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Operazioni fuori campo IVA
A meno di una settimana dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica i dubbi riguardo l’operatività della stessa non cessano. L’unica certezza è che, se dall’1 gennaio 2019 continuerai ad emettere le fatture ancora cartacee, qualora tu sia un soggetto obbligato ad emettere in formato elettronico, sarai punito severamente.
L’Agenzia delle Entrate, visti il susseguirsi di numerosi dubbi riguardo l’operatività della fatturazione elettronica, ha voluto una serie di FAQ, in modo tale da affrontare il cambiamento senza alcun patema d’animo.
Tra le varie incertezze, quelle di cui ci occuperemo nel presente articolo riguardano due casi:
- fatture per operazioni fuori campo IVA;
- fatture verso una partita IVA cessata.
Operazioni IVA tipologie e classificazione
Quando devi emettere una fattura devi stare prestare molta attenzione nell’inserimento dei dati obbligatori previsti dalla legge. Quello che genera maggiore confusione nel predisporre una fattura è il trattamento dell’IVA visto che, in Italia, abbiamo varie operazioni ai fini dell’imposta. In questo articolo ti spiegheremo per prima cosa quando devi applicare l’IVA, così da poter emettere una fattura senza alcun problema.
Gruppo IVA
Il gruppo IVA è una delle più importanti novità introdotte della Legge di Bilancio 2017. In realtà il gruppo IVA esiste da un paio di anni, ma solo nel 2018, è entrata in vigore l’ultima disciplina in materia. Tale normativa ti consente di poter raggruppare tutti gli adempimenti ai fini IVA, delle tue attività, in unico soggetto con importanti risvolti sia in termini di organizzazione che di compensazione di crediti o pagamenti di debiti. Scopri da qui come funziona il gruppo IVA.
Opzione regime MOSS
Per i soggetti che effettuano attività di commercio elettronico, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo sistema di tassazione dell’IVA: il regime opzionale MOSS.
Il regime opzionale MOSS è stato introdotto per semplificare la tassazione dell’IVA relativa a tutti quei soggetti che vendono servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) e ai servizi elettronici B2C.
Con le nuove regole, la tassazione di queste prestazioni, ai fini IVA ovviamente, avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo ) e non nello Stato del prestatore (Stato membro di identificazione).
Attraverso questo regime, il fornitore, al fine di dover adempiere a tutti gli obblighi richiesti, quali dichiarazioni e versamento IVA, evita di doversi identificare in ogni Stato Membro di Consumo.
Pertanto, aderendo al MOSS, i soggetti che vendono quei servizi, dovranno iscriversi al portale e, attraverso questo dovranno trasmettere le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuare i versamenti solo ed esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione. (qui l’articolo completo sull’opzione MOSS).