Oltre al dubbio riguardo la data di emissione, l’entrata in vigore della fatturazione elettronica porterà con sé un ulteriore dubbio, ovvero la data di quando la fattura viene considerata ricevuta.
Dubbi da tenere bene in considerazione, perché l’operatività della detrazione dell’IVA che il cliente in questione deve esercitare, dipende data in cui la fattura viene ricevuta.
Se per l’emissione della fatturazione elettronica, la data da prendere in considerazione è quella riportata all’interno del documento digitale, per la quanta riguarda la data di ricezione della fattura, la questione è da valutare in maniera significativa perché da essa dipende l’operatività della detrazione dell’IVA.
Il provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, dell’Agenzia delle Entrate, recante le “regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio”, oltre a fornire indicazioni relativa alla data di emissione della fattura, fornisce indicazioni anche per quanto riguarda la data di ricezione di essa.
Quando la fattura elettronica si considera ricevuta
Stando alle disposizioni contenute all’interno di tale provvedimento, la fattura si considera ricevuta nel momento in cui quest’ultima risulta essere recapitata.
Ai fini fiscali, o meglio, in merito all’esercizio delle detraibilità dell’IVA, la data da tenere in considerazione è quella che corrisponde con la data di ricezione che viene certificata dal Sistema di Interscambio (SdI).
Se invece la fattura è stata recapitata senza alcun indirizzo, la stessa viene depositata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, dopo che l’emittente ha avvisato il destinatario, per l’esercizio della detraibilità dell’IVA, la data da tenere in considerazione è quella corrispondente al giorno in cui si prende visione della stessa.
In buona sostanza, la data di ricezione della fattura elettronica dipende dal servizio mediante il quale, il destinatario, riceve la fattura.
Servizio di ricezione della fattura
Abbiamo tre servizi di ricezione:
- PEC;
- SdICoop;
- FTP (SERVIZIOSDIFTP).
Pertanto, qualora il servizio mediante il quale la fattura viene recapitata sia la PEC, la data di consegna della fattura corrisponde con la data contenuta nella ricevuta di consegna inviata dallo SdI al proprio gestore PEC.
Qualora il servizio di ricezione sia SdICoop, la data di ricezione corrisponde a quella che vi si trova dentro il “response”, del predetto servizio. il response attesta la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l’emissione della fattura.
Se invece viene utilizzato il servizio FTP, la data di ricezione corrisponde al giorno in cui la fattura viene recapitata con successo.
Mancato recapito della fattura
Può capitare, infine, che, la fattura non venga recapitata al destinatario per problemi tecnici.
In questo caso, la stessa, sarà depositata, all’interno dell’apposita area dell’Agenzia delle Entrate.
Sarà compito dello SdI informare il mittente del mancato recapito, il quale, a sua volta, dovrà informare il destinatario che è possibile recuperare la fattura all’interno della predetta area.
Nel caso di specie, la data di ricezione corrisponde al momento in cui quest’ultimo visiona la propria fattura depositata all’interno dell’area riservata.
Dunque, ai fini fiscali, l’esercizio della detraibilità dell’IVA può essere attivato nel momento in cui la fattura viene consegnata oppure quando si prende visione di essa.