La fatturazione elettronica per acquisto carburanti slitta al 2019

di Soluzione Tasse
26 Lug, 2018
Tempo di lettura
( parole )

Conserva ora questo articolo!

Inserisci qui sotto il tuo nome e la tua email. Riceverai subito un'email, con un link per rileggere l’articolo tutte le volte che vuoi.

    Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrozaione.

    Viene rinviato all’1 gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante ai soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

    La fatturazione elettronica, visto il provvedimento preso dal Consiglio dei Ministri, resta obbligatoria dal 1° luglio 2018 per:

    • cessione di gasolio o benzina da utilizzare come carburante per motori (passaggi antecedente alla vendita);
    • prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture contratto con un ente della PA.

    Mentre per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione verrà prorogata all’1 gennaio 2019.

    Dunque, resta salva, fino al 31 dicembre 2018 la famosa scheda carburante per l’acquisto di carburante per autotrazione, da compilare ogni qualvolta si faccia rifornimento alla pompa, indipendentemente dal tipo di carburante che viene acquistato.

    Pertanto, per i prossimi sei mesi, per detrarre l’IVA e poter dedurre la spesa relativa all’acquisto dei carburanti, sarà possibile utilizzare, ancora, la carta carburante. Resta immutato l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito, carte prepagate), affinché si possa portare in detrazione tale spesa.

    Come comportarsi dal 1° luglio 2018?

    Scomparendo l’obbligo di fatturazione elettronica per l’acquisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, il soggetto che acquista carburante per autotrazione può scegliere tre diverse opzioni tutte fiscalmente valide, per poter dedurre tale spesa:

    • fattura elettronica, è un’opzione facoltativa e si può farne uso qualora il gestore dell’impianto si sia attrezzato per adempiere a tale adempimento, ovvero all’emissione di essa;
    • scheda carburante, si può continuare ad utilizzare la scheda carburante, purché, per poter detrarre IVA e spesa, i pagamenti siano effettuati mediante pagamenti tracciabili;
    • pagamento tramite moneta elettronica, è possibile accantonare definitivamente la scheda carburante ed effettuare i pagamenti tramite mezzi elettronici, purché, ai fini delle detrazioni, vengano esposti i documenti che attestano il pagamento sia stato fatto attraverso, appunto, i predetti mezzi elettronici.

    Dunque, con tale provvedimento, il Governo ha optato per vari binari. Viene concesso, infatti, l’utilizzo della carta carburante per altri 6 mesi, ovvero fino al 21 dicembre 2018. Nel contempo, però, chi già si era organizzato per l’utilizzo della fattura elettronica già dall’1 luglio 2018, potrà proseguire, facoltativamente, verso questa strada.

    Richiedi la tua prima consulenza gratuita

    Condivi l'articolo