Non hai versato le imposte entro il 30 Giugno? Ecco come ravvedersi

di Soluzione Tasse
10 Lug, 2018
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    I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di contribuente.

    Attraverso la dichiarazione dei redditi, i contribuenti, dichiarano i redditi prodotti nel periodo d’imposta relativi all’anno precedente, in questo caso il 2017. Qualora dalla dichiarazione risultino delle imposte a debito il contribuente è tenuto all’obbligo di versamento.

    In generale, i versamenti delle imposte sui redditi avvengono in 2 fasi:

    • il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione, siccome la scadenza orginaria cade di domenica, il giorno del versamento slitta al 2 luglio;
    • dal 3 luglio al 20 agosto 2018, con la maggiorazione dello 0,40%.

    Pertanto, chi non ha provveduto al pagamento entro il 2 luglio, può regolarizzare la sua posizione con l’erario saldando con una maggiorazione dello 0,40% entro il 20 agosto 2018.

    Le società di persone e gli enti a esse equiparati, tenuti a pagare IRES e IRAP, sono tenuti ad effettuare il pagamento entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, anziché entro il 16.

    Per quanto riguarda quei soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, sono tenuti ai versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

    Nota bene – Quando i bilanci non sono stati approvati entro i termini previsti dalla normativa, i versamenti devono essere sempre e comunque fatti entro l’ultimo giorno del mese successivo.

    I versamenti, effettuati dopo i termini prestabiliti, quindi entro il mese successivo (30° giorno), devono essere maggiorati dello 0,40%.

    Qualora l’importo a debito, risultante dalla dichiarazione, risulti essere:

    • inferiore o uguale a 12 Euro (somme relative a IRPEF e IRES)
    • o  inferiore o uguale a 10,33 Euro (somme relative a IRAP),

    non dovrà essere effettuato alcun versamento.

    Gli importi a debito, scaturiti dalla dichiarazione, devono essere arrotondati all’unità di Euro, per poter essere versati. Esempio: importo a debito 180,60 Euro; arrotondamento a 181 Euro. Se invece sono 180, 40 Euro; arrotondamento a 180 Euro.

    Tali versamenti devono essere effettuati attraverso il modello F24, utilizzabile, soprattutto in formato telematico.

    I versamenti di saldo e acconto a debito, eccenzion fatta per l’acconto di novembre (da versare in un’unica soluzione), possono essere versati anche a rate. Agli importi a debito rateizzati sono da aggiungere gli interessi nella misura del 4% annuo, indicandoli separatamente nel modello F24, dall’imposta a debito. Tali versamenti rateizzati, devono essere versati il 16 di ciascun mese.

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