Opzione regime MOSS: cos’è?

di Soluzione Tasse
20 Mar, 2019
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    Per i soggetti che effettuano attività di commercio elettronico, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo sistema di tassazione dell’IVA: il regime opzionale MOSS.


    Il regime opzionale MOSS è stato introdotto per semplificare la tassazione dell’IVA relativa a tutti quei soggetti che vendono servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) e ai servizi elettronici B2C.

    Con le nuove regole, la tassazione di queste prestazioni, ai fini IVA ovviamente, avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo ) e non nello Stato  del prestatore (Stato membro di identificazione).

    Attraverso questo regime, il fornitore, al fine di dover adempiere a tutti gli obblighi richiesti, quali dichiarazioni e versamento IVA, evita di doversi identificare in ogni Stato Membro di Consumo.

    Pertanto, aderendo al MOSS, i soggetti che vendono quei servizi, dovranno iscriversi al portale e, attraverso questo dovranno trasmettere le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuare i versamenti solo ed esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione.

    Sarà compito del portale, attraverso una rete di comunicazione sicura, trasmettere le dichiarazioni trimestrali e l’IVA versata acquisite dallo Stato membro di identificazione, ai rispettivi Stati Membri di Consumo.

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    Chi può ricorre al MOSS?

    A ricorrere al MOSS sono, sia:

    • i soggetti passivi stabiliti nell’UE;
    • i soggetti passivi stabiliti fuori dalla UE.

    Si tratta di un regime facoltativo ma quando il soggetto decide di optare per tale regime è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri.

    A quali servizi viene applicato il regime?

    Tale regime si applica alle operazioni B2C che vengono effettuate solo in modalità  elettronica, quali:

    • servizi di telecomunicazione;
    • servizi di teleradiodiffusione;
    • servizi forniti per via elettronica, come ad esempio: hosting, software, immagini, lezioni a distanza ed eventi.

    In quale Paese il soggetto deve registrarsi?

    Il soggetto che decide di avvalersi del MOSS è tenuto ad effettuare la registrazione nello Stato membro di identificazione. Quest’ultimo è lo stato in cui il soggetto che si avvale del MOSS ha fissato la sede della propria attività economica.

    Qualora, i soggetti passivi UE, non hanno provveduto a fissare la sede dell’attività economica nell’UE, lo Stato Membro di Identificazione, automaticamente, sarà quello in cui è stabilita la propria stabile organizzazione. Tutti coloro che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE hanno la facoltà di scegliere uno Stato, cui, eventuale revoca, non può avvenire prima di due anni.

    Per quanto riguarda il regime non UE, i soggetti passivi extra UE, senza stabili organizzazioni in UE, potranno scegliere qualsiasi Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato che verrà scelto dovrà assegnare al soggetto predetto un numero individuale di identificazione IVA, utilizzando il formato EUxxxyyyyyz.

    Che sia soggetto passivo UE o extra può avere un solo Stato di identificazione, che per il soggetto extra può essere uguale  con lo Stato Membro di Consumo.

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