Abbiamo letto nell’articolo riguardante la soggettività tributaria, che nell’ordinamento Italiano sono riconosciute due tipi di persone, fisiche e giuridiche, in questo articolo approfondiamo il concetto di persona giuridica. Prima di tutto, è cosa buona e giusta fornire una definizione chiara riguardo il concetto di persona giuridica. Di persona giuridica si parla in riferimento ad enti espressamente registrati al quale l’ordinamento giuridico conferisce l’appellativo di soggetto di diritto. L’istituzione, la vita e la specifica legislazione a riguardo viene regolata e tutelata da uno specifico codice denominato statuto.
Persona giuridica caratteristiche
In base a ciò che afferma il codice civile italiano vigente, la personalità giuridica è direttamente ed improrogabilmente legata alla capacità fornita alle organizzazioni stesse di essere soggette allo stesso tempo sia di diritti sia in egual misura di doveri. Ovviamente è utile premettere e mettere immediatamente in chiaro che si tratta di una capacità giuridica di proporzioni nettamente ed evidentemente minori rispetto a quella spettante alle cosiddette persone fisiche. Conseguentemente a ciò che è stato appena affermato, la persona giuridica non possiede alcuni tipi di diritti quali quello di fare testamento, riconoscere figli e via dicendo. Tuttavia, uscendo dal contesto delle situazioni appena menzionate, esiste un buon livello di affinità tra la capacità delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Esempio di codesta affinità può essere quello concernente i diritti alla personalità, riconosciuti indifferentemente ad entrambi i soggetti.
Persone giuridiche pubbliche e private
Le persone giuridiche possono essere differenziate in pubbliche e private e secondo molteplici e differenti sottocategorie. Vediamo brevemente quali.
- enti pubblici: Tra questi, impossibile non citare lo Stato. Altri enti pubblici possono essere gli enti locali, come Province, Regioni e Comuni, o quelli facenti parte dell’embito previdenziale, tra qui l’INPS. La disciplina di tali enti non è specifica, ma dettata da regole approvate gradualmente e di volta in volta, con la parte non soggetta a regolamento che segue i principi di diritto comune
- enti privati: La stessa definizione fa comprendere facilmente che questi seguono le leggi concernenti il diritto privato. Tra gli esempi di enti privati possono è possibile rammentare le associazioni e le fondazioni
- enti provvisti di personalità giuridica e privi di personalità giuridica, la quale differenza sta proprio sul fatto di possedere o meno una autonomia patrimoniale perfetta
- associazioni non riconosciute
- enti a struttura associativa ed enti a struttura di natura istituzionale. La base dei primi è contrattuale, mentre i secondi si fondano su una volontà unica
- enti a scopo di lucro o no-profit
- associazioni, composte da persone munite di uno scopo identico e comune
- fondazioni, nelle quali sia il patrimonio sia lo scopo sono comuni.