Abbiamo letto nell’articolo precedente cos’è una persona giuridica, in questo articolo approfondiamo l’argomento persone giuridiche private, ma per prima cosa, per una miglior comprensione, richiamiamo una parte dell’articolo dedicato alle persone giuridiche.
Per persona giuridica si intende infatti un ente al quale l’ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica, fornendole quindi lo status di soggetto di diritto.
Che si tratti di ambito pubblico o di ambito privato, le discipline subiscono considerevoli variazioni. Infatti, il comportamento delle persone giuridiche private è tutelato e disciplinato dal corrispondente diritto privato.
Al contrario, il comportamento delle persone giuridiche pubbliche è tutelato e disciplinato dal diritto di matrice pubblica. Soffermandoci nel contesto delle persone giuridiche private, numerose e molteplici sono le tipologie annoverabili a riguardo. In seguito vedremo quali.
Associazioni riconosciute
Tutte le associazioni, indifferentemente dalla forma associativa che ne caratterizza i connotati, possono essere divise a loro volta tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute. Possono essere considerate associazioni riconosciute quelle associazioni che hanno ricevuto dall’ordinamento giuridico lo status di persona giuridica.
Il predetto riconoscimento permette alla stessa associazione di acquisire una autonomia patrimoniale di tipo perfetto, con una netta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei soci partecipanti. Gli associati, pertanto, rispondono delle obbligazioni dell’associazione solo in relazione alla propria quota associativa. In quanto associazioni riconosciute, queste hanno diritto a molteplici benefici, tra cui quello di richiedere contributi provenienti da enti pubblici, possibilità di ricevere donazioni o comprare immobili
La costituzione dell’associazione avviene mediante atto pubblico, che diventa necessario anche per le eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto.
S.p.a
Acronimo di Società per Azioni, la S.p.a. le società dove la partecipazioni dei soci partecipanti viene esplicata mediante azioni.
Rappresenta il prototipo di società commerciale utilizzata per i grandi investimenti.
La S.p.a. viene costituita mediante atto pubblico davanti al notaio, il quale provvederà poi alla registrazione dell’atto ed all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Per la costituzione della società è necessario un capitale minimo pari a 50 mila euro, di cui 12.500, ovvero il 25% del capitale, devono essere versati direttamente nelle mani dei potenziali amministratori, dando conto all’interno dell’atto costitutivo. Al contrario, nel caso di S.p.a. unipersonale, il capitale deve essere versato tutto per intero.
Si distinguono due diverse tipologie di S.p.a.:
- aperte, società quotate in mercati regolamentati, quindi facenti ricorso al capitale di rischio;
- chiuse, società che non vi fanno ricorso.
La differenza tra aperte e chiuse sta nel fatto che, le S.p.a. chiuse affidano il controllo contabile al collegio sindacale; mentre quelle aperte ad una società di revisione.
I soci della S.p.a. non devono pagare i debiti della società con i propri soldi, perché è la società che deve rispondere dei propri debiti. Nel caso in cui non vi riesce, la società è destinata al fallimento, mentre i soci no, ma perdono solo il valore delle azioni possedute.
Anche in questo caso, si tratta di organi con autonomia patrimoniale perfetta, al quale l’ordinamento attribuisce la personalità giuridica. Lo scopo principale della sua costituzione è il tentativo di mitigare il rischio, con azioni che costituiscono prova tangibile della partecipazione dei soci.
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S.r.l.
Acronimo di Società a Responsabilità limitata, le S.r.l. rappresentano una versione semplificata delle Società per Azioni citate in precedenza. Si tratta di una struttura società utilizzata per investimenti di misura inferiore rispetto alla S.p.a., anche se, ad oggi, viene anche utilizzata per investimenti anche di maggiori dimensioni.
Gode di un’ampia autonomia perfetta e flessibilità. I soci non sono tenuti a rispondere delle obbligazioni della società, anche se hanno operato in nome e per conto di essa. Grazie alla propria flessibilità i soci possono modellare l’atto costitutivo in base alle proprie esigenze.
I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.
La S.r.l. viene costituita mediante atto pubblico davanti al notaio, il quale provvederà poi alla registrazione dell’atto ed all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Per l’avvio di una S.r.l. è necessario, invece, un investimento minimo di 10mila Euro. E’ consentito ai soci anche investire solo il 25% del capitale dichiarato. Se l’ammontare del capitale risulta essere inferiore a 10 mila Euro, ma pari almeno ad 1 euro, i conferimenti devono essere fatti esclusivamente in denaro ed interamente versati all’atto della sottoscrizione.
Dal momento in cui l’investimento supera i 120mila Euro, i soci sono sottoposti a determinati criteri gestionali.
S.a.p.a.
Acronimo di Società in Accomandita per Azioni, le S.a.p.a è un tipo di società in cui risiedono due categorie di soci:
- accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente in base al proprio conferimento;
- accomandatari, amministratori di diritto, quindi personalmente e illimitatamente responsabili.
Come avviene per le S.p.a. le azioni rappresentano la quota di partecipazione di ogni socio. Tre sono sostanzialmente gli organi che la compongono:
- assemblea societaria;
- organo amministrativo, composto dagli amministratori che svolgono anche la funzione di soci accomandatari;
- collegio sindacale, con funzioni di controllo.
Trattasi di una struttura societaria utilizzata pochissimo nel sistema italiano se non come “cassaforte di famiglia”.
Società cooperative
Secondo la definizione fornita dal codice civile italiano, per società cooperative si intendono quelle società crete per gestire in maniera collettiva un’impresa che ha lo scopo di erogare beni e servizi, motivo per il quale la cooperativa è nata.
Lo scopo principale è pressoché mutualistico, quindi riuscire a soddisfare il bisogno della persona, ovvero del socio.
La recente riforma del diritto societario ha eliminato l’istituzione della piccola cooperativa, concedendo contrariamente la possibilità di costituire cooperative anche in caso di un numero minimo di tre soci.