Anche se la srl gode della della responsabilità patrimoniale limitata alla quota di capitale sottoscritta, al socio è possibile pignorare la propria porzione di società se ha contratto debiti personali. Vediamo come avviene il pignoramento delle quote della srl e come il socio deve difendersi da questo fenomeno.
Che cos’è il pignoramento quote della srl?
Il pignoramento quote della srl è uno strumento che consente al creditore di soddisfare il credito vantato nei confronti del debitore, in questo caso il socio della società. Il creditore può recuperare la somma che vanta nei confronti del debitore rivalendosi sui beni mobili, immobili e immateriali, e quindi anche le partecipazioni sociali.
Stando alle disposizioni della normativa italiana, e più precisamente l’articolo 2471 del Codice Civile, infatti, “la partecipazione può formare oggetto di espropriazione”. Questo avviene perché la quota di partecipazione in una srl, pur essendo un bene immateriale, è equiparata a un bene mobile. Conseguentemente può essere oggetto di pegno, usufrutto, sequestro ed espropriazione quando il socio ha contratto dei debiti personali.
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È bene ricordare che, il pignoramento della quota, avviene solo se il socio ha contratto dei debiti personali, fuori della sfera societaria. In quest’ultimo caso, a rispondere è la srl stessa, senza che il patrimonio personale venga in alcun modo intaccato.
Qual è il procedimento di pignoramento quote srl?
Il pignoramento del creditore particolare del socio avviene mediante una notifica, che viene inviata sia al debitore che alla società stessa, senza che vi sia la necessità di seguire altre forme espropriative.
In questo modo, non serve la presenza di un soggetto terzo per verificare e individuare l’oggetto del pignoramento. Infatti, il creditore può rivolgersi direttamente al tribunale territorialmente competente per chiedere e ottenere il pignoramento delle quote della srl.
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Dunque, inviata la notifica, si procede all’iscrizione nel Registro delle imprese che può essere fatta dall’ufficiale giudiziario oppure direttamente dal creditore. Il giudice, assicuratosi della presenza del diritto del creditore, dopo, sancisce la vendita.
Da questo momento in poi possono sorgere diverse opzioni. Ad esempio, debitore e creditore si possono accordare tra di loro e trovare la soluzione migliore per fine della “lite”. Quindi, il debitore paga il debito nei condotti del debitore e la quota rimane salda nelle sue mani. Se questo non avviene, il creditore può decidere di comprare la quota ed entrare ufficialmente nella compagine societaria.
L’opzione più estrema si verifica quando non vi è alcuna intesa tra le parti. Quindi la quota societaria non è facilmente liberabile. Conseguentemente, l’unico sblocco consiste nella vendita all’incanto della quota. Questo significherebbe far entrare nella compagine societaria non più il creditore ma un soggetto più estraneo alla società con la quale il debitore non ha instaurato alcun rapporto nel tempo.
Per evitare questo fenomeno, la srl ha il potere di poter bloccare la vendita all’incanto. Infatti, attraverso il diritto di prelazione la società può scegliere liberamente a quale soggetto vendere o meno la quota ed evitare di far entrare nella srl soci che non sarebbero graditi.
Come difendersi dal pignoramento delle quote srl?
Per opporsi al pignoramento è possibile anche, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica – attraverso una citazione del giudice competente – sospendere l’esecuzione se la richiesta del creditore risulti infondata.
Trascorsi 90 giorni dalla notifica, se il creditore non ha provveduto a presentare la domanda di vendita della quota, il pignoramento si annulla. Conseguentemente, il tribunale competente, chiede la cancellazione del pignoramento e la relativa iscrizione al Registro delle Imprese.
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E chi non ha ricevuto la notifica ma pensa di essere in debito ha una soluzione per difendersi? In questo caso, la situazione cambia radicalmente. Ad esempio, se non ha ricevuto alcuna notifica ancora, può pensare a una trasformazione regressiva della società: da srl a snc, rendendo così la quota inattaccabile. Nella snc, infatti, la quota non è liberamente trasferibile se non con il consenso di tutti i soci.
È la soluzione migliore? Potrebbe, ma non è semplice da stabilire: ogni situazione aziendale e debitoria necessita di un’attenta analisi valutativa prima di procedere con scelte affrettate (che possono risultare anche sbagliate a volte).
La soluzione alternativa si potrebbe concretizzare con la vendita della propria quota ad un soggetto di fiducia (coniuge? Parente?). O ancora, ridurre il valore della quota in modo tale da non riuscire a remunerare il creditore.
Ma anche qua, sono le soluzioni migliori? Difficile da stabilire: una valutazione preventiva potrebbe essere utile a evitare imprevisti e conseguenze dannose.
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