Per determinare il reddito o per detrarre l’IVA di un’impresa attiva o anche di un lavoratore autonomo, risulta fondamentale un principio, quello d’inerenza. Questo principio non ha una definizione ben precisa all’interno della normativa, infatti non viene né visto né considerato determinante ai fini fiscali, ma risulta basilare per i bilanci degli esercizi.
L’inerenza è una nozione giuridica di origine economica che si calcola al netto dei costi sostenuti per la propria azienda. Per dedurre i costi è importante che un’impresa deve innanzitutto interpretare in modo ampio tale concetto, fare acquisti potenziali che devono produrre utili soddisfacenti a quest’ultima o intraprendere progetti da cui derivino altri proventi che concorrono a formare il reddito non si possono prendere in considerazione invece i ricavi.
Dunque il principio d ‘inerenza stabilisce che le spese e i vari componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, si possono dedurre solo qualora riguardanti l ‘attività e il suo sviluppo alla crescita.
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Tale principio riguarda pertanto l’attività complessiva svolta dall’impresa e non è più legato ai ricavi dell’impresa; inoltre da non escludere un concetto validante per questo principio ovvero, deve sempre sussistere un collegamento, una relazione immediata e diretta tra le spese da sostenere e l’attività svolta, non sono assolutamente deducibile quindi, acquisti di beni o servizi relativi alla sfera personale, quindi non riguardanti, appunto non inerenti in alcun modo all’Impresa.
Il principio di inerenza è stato rivisto ed esteso e sono venute fuori diverse modifiche, infatti nella nuova disciplina delle imposte sui redditi, ad esempio sono state rese deducibili le spese di rappresentanza o spese sostenute per fini promozionali, le quali prevedono costi deducibili in futuro, nel momento in cui l’ investimento precedente renderà i frutti, ciò risulta possibile in quanto la pubblicità non svolge solo un ruolo informativo del prodotto ma può incuriosire per prodotti non ancora concretamente offerti e disponibili e sono inerenti all’attività anche se sostenute prima dell’offerta del bene e dal servizio al pubblico.
Rispetto alla legislazione precedente, che diceva che la spesa non poteva essere generica ma specifica; altra spesa resa deducibile nella nuova normativa è quella relativa ai servizi di revisione e certificazioni sostenute da società autorizzate, sia in caso di quella volontaria che quella prevista per legge.
Al contrario non sono deducibili le spese relative alle cure mediche di un dirigente per mancanza di requisiti, nella fattispecie: costi sostenuti per cure mediche, operazioni chirurgiche o permanenza presso strutture ospedaliere e i costi sostenuti per cure volte la miglioramento delle condizioni psicologiche di un dirigente. Non sono deducibili le sanzioni irrogate da autorità pubbliche.
La legislazione per evitare abusi, dal momento in cui gli imprenditori spesso tentano di dedurre costi da loro sostenuti non legati per alcuna ragione alla propria impresa, può prevedere delle limitazioni o esclusioni anche se non può escludere totalmente la deduzione di un componente negativo di reddito sostenuti dall’impresa se regolarmente documentato con tanto di fattura.