Uno dei dilemmi che porta con sé l’introduzione della fatturazione elettronica riguarda la data di quando la fattura viene considerata emessa.
Come sappiamo, a decorrere dall’1 gennaio 2019, 3 milioni di partite IVA si dovranno adeguare, al fine di non trovarsi impreparati, per l’emissione della fattura elettronica per qualsiasi operazione commerciale, sia B2B che B2C.
A rimanere fuori da quest’obbligo sono i contribuenti forfettari o minimi, i quali, però, dovranno sempre adeguarsi alla digitalizzazione per le eventuali fatture passive.
Oltre a questi soggetti, la fatturazione elettronica non riguarderà le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non risiedono nel territorio dello stato italiano. E’ fatto salvo, però, la facoltà di emettere, lo stesso, la predisposizione della fattura anche in formato elettronico.
Il dilemma nasce dal fatto che, per quanto concerne la fatturazione in modalità cartacea, questa veniva considerata emessa il giorno in cui la stessa veniva trasmessa al destinatario.
Quando la fattura si considera emessa
Con l’introduzione della fatturazione elettronica, stando a quanto viene riportato sulle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, le cose dovrebbero cambiare.
Se ci soffermiamo solo sulle disposizioni contenute all’interno del decreto IVA, “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Se, però, prendiamo in considerazione quando detto dal provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, dell’Agenzia delle Entrate, recante le “regole tecniche per l’emissione e la
ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le
relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio”, le cose non starebbero proprio così.
Infatti, secondo le disposizioni del Direttore dell’Agenzia, la fattura si considera emessa in base alla data che viene indicata all’interno del campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica.
Data che, rappresenta uno degli elementi essenziali, nonché obbligatori della fattura elettronica.
In buona sostanza, la data di emissione, è quella riportata sul documento digitale.
Pertanto, se con la fattura cartacea, all’interno di essa veniva indicato il giorno 15, ovvero la data di costituzione della stessa, ma veniva consegnata il giorno 18, quest’ultimo veniva considerato come il giorno di emissione della fattura.
Stando alle disposizioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la fatturazione elettronica, la data di emissione deve coincidere con la data, elemento obbligatorio, che viene indicata all’interno della fattura.
Quindi, se all’interno della fattura elettronica nel campo “Data”, viene indicato il giorno 15, ma la stessa viene viene trasmessa il giorno 18, la data di emissione da considerare sarà, ovviamente, il giorno 15.
Approfondisci: Come emettere fattura elettronica?
Ai fini fiscali, se una fattura elettronica viene trasmessa al destinatario il giorno 4 del mese di aprile, ma la data riportata sul documento digitale è il 27 marzo 2019, verrà considerata come data emessa proprio quest’ultimo giorno.
Pertanto, per quanto concerne l’IVA, la somma della predetta fattura, rientra nella liquidazione di marzo.
Quando la fattura viene scartata
Qualora la fattura venga scartata dal Sistema di Interscambio (SdI), a causa della mancanza di tale data, la stessa non viene considerata emessa.
Nel caso di specie, lo SdI invierà una notifica, indicando il motivo dello scarto e si dovrà procedere all’emissione di una nuova fattura, entro 5 giorni, e ad un nuovo invio. Ecco cosa fare quando il SdI scarta la Fattura elettronica.