Decidere di versare denaro alla società per poi rinunciare alla restituzione sono considerate sopravvenienze attive, ovvero componenti di reddito in più per l’azienda che non aveva nemmeno preventivato. Quello che molti soci e imprenditori si chiedono è: devono essere tassate in capo alla società oppure no?
Sopravvenienze attive: cosa sono?
Capita spesso che il socio decida di versare alla società una somma di denaro a titolo di finanziamento. Al versamento dovrebbe poi succedere una restituzione di questi denari. Infatti, come ogni finanziamento, se non è a fondo perduto, deve essere sempre restituito. Quindi, la società, prima o dopo, dovrebbe restituire quanto ottenuto dal proprio socio.
Tuttavia, non sempre questo succede. A volte il socio decide di rinunciare alla restituzione del versamento fatto. La rinuncia a quello che poi si trasforma in credito per socio potrebbe rappresentare un problema per i propri conti della società
Se il socio decide di rinunciare a questo credito, la società si troverebbe con un’entrata non preventivata. Un’entrata che possiamo definire straordinaria e che prende il nome di sopravvenienze attive.
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Le sopravvenienze attive sono componenti positivi di reddito che l’azienda si trova di avere ma che non aveva minimamente preventivato. Si tratta, quindi, di una fonte di guadagno straordinaria che incide sul reddito dell’esercizio in maniera positiva.
Le sopravvenienze attive possono riguardare:
- ricavi maggiori maturati rispetto a quelli preventivati
- ma anche minori uscite di denaro rispetto a quelli stabiliti.
Nel caso di oggi, un esempio di sopravvenienze attive è la rinuncia al credito da parte dei soci per un finanziamento precedentemente devoluto all’azienda.
Fiscalità delle sopravvenienze attive: come funziona?
Trattandosi di componenti positive di reddito, come tali, dovrebbero essere tassate e assoggettate all’Ires (in alcuni casi anche a Irap). Infatti, sono considerate sopravvenienze attive tassabili, ad esempio, i ricavi o altri proventi relativi a costi dedotti nei precedenti esercizi fiscali.
Le sopravvenienze attive secondo una regola generale, sono tassabili solo nel caso in cui siano riconducibili a costi dedotti negli esercizi precedenti. Altrimenti non è possibile tassarle nonostante apportino un incremento positivo del reddito.
La tassazione, ricordiamolo, è applicabile anche quando i costi sono soggetti a deducibilità limitata.
Tuttavia, c’è sempre un’eccezione alla regola generale.
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Finanziamenti tassabili o meno?
La rinuncia al credito, che va a formare una sopravvenienza attiva, non è tassabile ai sensi dell’articolo 88 comma 4 del Tuir. Questo è quanto detto dal predetto articolo e confermato anche dalla vicenda vissuta da una srl, destinataria di un un avviso di accertamento.
Nell’avviso, l’Agenzia delle Entrate, recuperava a tassazione sopravvenienze attive generate dalla rinuncia del credito da parte dei soci finanziatori.
Tuttavia, Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, si opponevano alla teoria dell’Agenzia, confermando quanto stabilito dall’articolo sopracitato. L’Agenzia, forte delle proprie ragioni (sbagliando!) presenta il ricorso in Cassazione accusando la srl di aver violato l’articolo.
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La Cassazione, a sua volte, pone fine alla lite confermando la tesi delle due Commissioni, ovvero:
- si considerano sopravvenienze attive solo quegli elementi di reddito positivi che sono correlati a costi dedotti negli anni precedenti.
Dunque, il finanziamento e poi la successiva rinuncia all’obbligo di restituzione da parte della società viene classificata come elemento patrimoniale che va ad aumentare il patrimonio dell’azienda.
Attenzione all’aggiornamento normativo
Nel tempo, però, le cose sono cambiate. Infatti, nel 2020, un importante aggiornamento normativo, per rendere più chiara la fattispecie trattata, fa la distinzione tra:
- soci persona fisica;
- soci non persona fisica.
Quando il socio persona fisica rinuncia alla restituzione del finanziamento erogato alla società, lo stesso può essere considerato “versamento a fondo perduto”.
Diverso il caso in cui il socio della società non è una persona fisica. La rinuncia del socio al credito è tassata in capo alla società solo per l’eccedenza rispetto al relativo valore fiscale.
In questa fattispecie, la società socia comunica alla partecipata tale valore con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si tratta di una dichiarazione di prima importanza, perché la mancata comunicazione rende la sopravvenienza tassabile integralmente.
Alla luce di tutto ciò è fondamentale considerare efficientemente la natura del credito. Farlo in maniera approssimativa può nascondere dei pericoli fiscali non di poco conto. Così come può nascondere insidie fiscali anche qualsiasi artifizio fatto per evitare di pagare le imposte a debito. Soprattutto se si ha la possibilità di ridurre la pressione fiscale dell’azienda in maniera del tutto legale.
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