La gestione dell’IVA per la vendita di beni e servizi a privati UE, attraverso il commercio elettronico, cambia dall’1 luglio 2021. Nasce, infatti, il regime OSS che va a sostituire quello che fino ad oggi era il regime Moss.
Analizziamo il regime speciale cosa cambia da luglio 2021.
Regime Moss 2021: operazioni Iva più semplici
Lāacquisto di beni e servizi proveniente da ogni parte del mondo ha messo ha messo in evidenza alcune criticitĆ riguardo la fiscalitĆ indiretta delle operazioni poste in essere. Per ovviare queste criticitĆ ĆØ stato introdotto il c.d. āVAT e-commerce packageā che entrerĆ in vigore dal prossimo 1 luglio 2021.
Attraverso il regime Moss – che da luglio prende il nome di OSS – infatti, vengono risolte alcune criticitĆ , semplificato lāassolvimento dellāIva con importanti novitĆ .
La novitĆ importante non sta solo nel cambio del nome, ma anche all’ambito di applicazione. Viene esteso, infatti, a tutte le operazioni di vendita online anche di beni e non solo servizi.
Viene applicato, quindi, anche alla cessione dei beni. Per cui, se decidi di vendere nellāUE avvalendoti del commercio elettronico, non dovrai più identificarti superata una certa soglia (35.000 euro) nei paesi in cui vendi, ma potrai utilizzare il regime Moss.
Attraverso il Moss, ogni impresa che effettua operazioni con consumatori privati (non aziende) può identificarsi allo sportello ed essere tassata, ai fini Iva, nel paese in cui ha la sede regime Ue o identificate nel regime non Ue.
In altre parole, applichi lāaliquota Iva del Paese in cui viene ceduto il bene versando lāimporto direttamente allāAgenzia delle Entrate italiana.
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Un regime interessante e da utilizzare
Il vantaggio di utilizzare il regime Moss ĆØ la semplificazione. Infatti, ti permette di evitare di assolvere gli obblighi Iva in ciascun stato membro di consumo.
Attenzione: le operazioni oggetto del regime Moss sono solo ed esclusivamente quelle e-commerce effettuate nei confronti di privati UE (esclusi quindi i privati nazionali).
Se aderisci al regime Moss 2021, o OSS, emetterai una fattura nei confronti del privato applicando lāIva del Paese in cui lo stesso ĆØ domiciliato. Il vantaggio ĆØ quello di versare cumulativamente lāIva e presentare unāunica dichiarazione dellāimposta riepilogativa unica nel Paese nel quale sei identificato.
A sua volta, questo, trasmetterĆ ai vari Stati (di residenza dei privati consumatori) le informazioni per una corretta attribuzione dellāIva, tenuto conto della dichiarazione presentata.
Insomma, una vera semplificazione rispetto alla normativa ordinaria che richiede lāidentificazione ai fini Iva dellāimpresa in tutti gli Stati di consumo.
Nessun obbligo, ma due vantaggi
Sintetizzando il tutto, se effettui operazioni inferiori a 10.000 euro sono rilevanti nel territorio italiano (quindi soggetti ad Iva italiana) e non vi ĆØ alcun obbligo di fattura o scontrino (salvo specifica richiesta da parte del cliente).
Insomma, fino a 10.000 euro di imponibile puoi vendere allāestero a privati senza applicazione dellāIva della residenza del clienti.
Mentre, se le operazioni superano i 10.000 euro, non sono rilevati nel territorio italiano e quindi, puoi decidere se identificarti in più Paesi UE oppure utilizzare il portale MOSS pagando lāIva in maniera semplificata.
Lāadesione al regime Moss non ĆØ obbligatoria, ma facoltativa. Tuttavia, rappresenta una semplificazione importante per te che eroghi servizi e commercio elettronico indiretto nei confronti di privati dei Paesi UE diverso dallāItalia.
Non solo: consente alle imprese di modeste dimensioni, magari meno strutturati, per evitare di avere un Dottore Commercialista per ogni Paese in cui erogano servizi.
Dunque, se vendi anche a consumatori esteri devi assolutamente adeguarti i per essere pronto allāappuntamento dellā1 luglio 2021 e adeguarti al nuovo sistema che non può che essere un vantaggio per la tua impresa.
Se pensi di avere ancora dubbi, contattaci e ti aiuteremo, su questo e altri dubbi relativi alla pressione fiscale sempre in aumento.