Regime Pex: come utilizzarlo per pagare meno tasse

di Soluzione Tasse
9 Dic, 2020
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    Supponiamo che tu, persona fisica, possedendo delle partecipazioni in una srl, decidi di cedere questa partecipazione. Se effettui la cessione da persona fisica, e dalla stessa emerge una plusvalenza questa sarà interamente oggetto di tassazione. 

    Se invece decidi di evitare che la plusvalenza sia tassata interamente ed ottenere una esenzione quasi totale da tassazione, puoi ricorrere al regime PEX.

    Ma come funziona questo regime? Quali sono i requisiti? Quanto si risparmierà realmente? Andiamolo a vedere insieme nell’articolo di oggi rivolto a questo speciale tema. 

    Regime Pex: cos’è e a chi può beneficiare

    Con la “Riforma Tremonti”, è stata introdotta un’importante misura volta ad agevolare il trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da partecipazioni strategiche.

    Parliamo della Participation exemption (Pex): strumento mediante il quale, tutti i ricavi derivanti dalle partecipazioni subiscono sì, una tassazione Ires, però su una percentuale minima di reddito imponibile.

    La Pex prevede che le plusvalenze realizzate mediante questo strumento non rientrino tra i ricavi soggetti a tassazione Ires. O meglio, rientrano ma concorrano alla formazione del reddito imponibile dell’impresa solo per una minima parte.

    Regime Pex: come funziona?

    Nella pratica, la normativa prevede che, le plusvalenze generate in regime PEX o Partecipation exemption, secondo quanto stabilito dall’articolo 87 del TUIR concorrono alla formazione del reddito imponibile Ires solo nella misura del 5%.

    E il restante 95%? Bella domanda! Il restante 95% è detassato,
    Non è soggetto ad alcuna tassazione. 

    Un taglio netto che ti fa risparmiare un sacco di tasse.

    Il regime in Pex si applica a queste tipologie di plusvalenze:

    • titoli;
    • partecipazione al capitale sociale;
    • partecipazione al patrimonio;
    • partecipazioni societarie;
    • strumenti finanziari similari alle azioni;
    • contratti di associazione in partecipazione;
    • contratti di cointeressenza.

    Nota molta importarne è che i vantaggi della Pex si applicano anche alle partecipazioni detenute in altri stati dell’UE – non solo quelle italiane – e rappresentano il modo più sicuro, trasparente e lecito per riportare in Italia gli utili conseguiti in UE.

    Regime Pex: chi può beneficiare

    Stante all’articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) a beneficiare del regime in Pex non sono tutti i soggetti ma solo coloro che esercitano reddito d’impresa. 

    Quindi, chi sono questi soggetti?

    • Società di persone (Snc, Sas, incluse le società di fatto commerciali);
    • Società di capitali (Spa, Sapa, Srl);
    • Società cooperative;
    • Società di mutua assicurazione;
    • Enti pubblici e privati diversi dalle società, consorzi e associazioni non riconosciute (ma solo sulla parte di attività commerciale esercitata).

    Insomma, capisci bene non possono beneficiare del regime: le persone fisiche, che non producono reddito d’impresa; così come anche la società semplice che presenta però numerosi vantaggi fiscali.

    Leggi anche: Società semplice, piccola ma potente: cos’è e perché devi utilizzarla

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    I 4 requisiti di applicazione del regime Pex

    Per usufruire del regime PEX, l’impresa partecipante deve possedere 4 requisiti:

    • il possesso della partecipazione deve essere per un periodo ininterrotto (dal primo giorno del 12° mese precedente a quello dell’avvenuta cessione);
    • le partecipazioni devono rientrare tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
    • la residenza fiscale della società non deve essere in un paradiso fiscale (deve essere nella cosiddetta “white list”);
    • la società partecipata deve esercitare attività di impresa commerciale.

    Se sussistono questi elementi allora puoi beneficiare dei vantaggi fiscali del regime Pex.

    Come calcolare il periodo?

    Sicuramente ti stai chiedendo: ma come faccio a calcolare il possesso ininterrotto della partecipazione?

    Può sembrare difficile, ma in realtà è molto semplice

    Facciamo un esempio pratico. 

    Supponiamo che l’acquisto della partecipazione avviene il 22 febbraio 2021, per beneficiare della Pex, la cessione deve avvenire almeno l’1 marzo del 2022.

    Insomma, devi aspettare il primo giorno del 12° mese successivo in cui è avvenuta il trasferimento della cessione.

    Se si tratta di operazioni rientranti tra quelle definite a neutralità fiscale ci troviamo di fronte ad un’operazione diversa da quanto appena detto. Ad esempio, nel caso si tratti invece di operazioni di trasformazione, siccome sono effettuate secondo il principio di neutralità fiscale, non vanno ad interrompere il periodo di possesso della partecipazione.

    Insomma, per il calcolo viene tenuto in considerazione il periodo prima e quello dopo la trasformazione. Quindi dopo la trasformazione non viene azzerato il conteggio dei 12 mesi ma continua ininterrottamente.

    Questo secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad un preciso interpello.

    Anche se può sembrare semplice, stabilire chi e quando è un’operazione da analizzare dettagliatamente, magari affidarsi ad un Pool di professionisti specializzati in queste operazioni

    Regime Pex: un esempio per capire meglio

    Capiamo meglio come funziona attraverso un esempio.

    Prendiamo come oggetto l’imprenditore Mario che decide di cedere le quote oppure incassare gli utili a fine anno e pagare lo stesso meno tasse.  

    Per far funzionare tutto questo in maniera fiscalmente inattaccabile, utilizziamo il meccanismo da noi chiamato Holding-Trading. Si tratta di creare una holding che chiameremo madre e alla quale intestare le quote della figlia, ovvero la società realmente operativa.

    Supponiamo che l’imprenditore Mario decide di cedere le proprie quote generando una plusvalenza pari a 130.000 euro. Di questi 130.000 la parte tassata è solo sul 5%, quindi su 6.500 euro.

    La Holding, in questo caso, essendo una srl, versa l’aliquota Ires del 24% che tradotto in soldoni significa pagare solo 1.560 euro (diciamo solo perché la cifra è veramente minima).

    Se vuole ricevere gli utili a fine anno, invece di essere oggetto dell’imposta sostitutiva pari al 26%, può lo stesso beneficiare delle Pex, trasferendo gli utili dalla srl figlia alla holding madre.

    Un enorme risparmio, perché se volesse incassare i propri utili la società andrebbe a pagare 33.800 di imposta, sulla base dell’esempio di prima.

    ALT: c’è un limite a tutto!

    Purtroppo, come succede spesso tra gli imprenditori italiani, quando le agevolazioni sono attraenti, si cerca spesso di approfittare. Errore sbagliatissimo!

    L’utilizzo di questo regime, come hai potuto vedere, pone delle limitazioni e requisiti speciali che devi possedere, altrimenti è impossibile usufruire dell’agevolazione all’1,2%. 

    Uno fra tutti, ad esempio, essere in possesso delle quote societarie da almeno un anno.

    Molti pensano che sia necessario creare una società Holding  procedere al trasferimento delle quote e quindi beneficiare delle agevolazioni fiscali della PEX.

     Troppo semplice per essere vero, soprattutto se pensiamo che viviamo in uno dei paesi con il sistema tributario più complesso al mondo e con una pressione fiscale sempre in aumento.

    Leggi anche: Pressione fiscale in Italia al 48,2%: come fare impresa nel paese più tassato d’Europa

    Nelle realtà dei fatti, nessuno ti vieta di fare questo, ma la probabilità che l’Agenzia delle Entrate bussi alla porta della tua impresa è molto alta. Tra l’altro, negli anni si è dimostrata particolarmente severa con gli imprenditori che hanno utilizzato la holding in maniera scorretta.

    Evita il pericolo di finire sotto la lente del Fisco per una banale negligenza o per approfittare scorrettamente dell’agevolazione: chiedo adesso la tua consulenza gratuita.

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