Stabilire la residenza o la localizzazione della propria società in uno stato estero, ovviamente, ha numerosi vantaggi fiscali. Non sempre, però, risulta essere una decisione giusta.
Infatti, se la gestione della società non viene fatta nei minimi dettagli, rispettando tutte le normative di riferimento, è molto facile cadere nell’esterovestizione, perché per te hai cambiato bandiera, quindi ti ritieni all’estero, ma in realtà per il Fisco sei ancora in Italia.
Una società, soggetto IRES, ha la propria residenza fiscale in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha nel nostro paese la sede legale, la sede dell’amministrazione o oggetto principale.
Ma cosa significa:
- sede legale nel territorio dello Stato,
- sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato,
- oggetto principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato?
Sede legale, sede dell’amministrazione ed oggetto principale
Allora, dire di avere la sede legale fa riferimento all’atto costitutivo della società, quindi dov’è costituita.
Per sede dell’amministrazione si intende, invece, il luogo in cui:
- è localizzato l’organo amministrativo della società che ha il compito di gestione dell’attività;
- vengono prese le decisione strategiche per la gestione della società;
- nasce e si forma la volontà del soggetto (la società).
Per oggetto principale si intende, invece, il luogo dove vengono svolte le attività della società.
Basta anche un solo elemento di questi citati affinché la società subisca la tassazione italiana.
Quando invece la società cade nell’esterovestizione?
Quando parliamo di esterovestizione, intendiamo quel comportamento illecito condotto da alcune società. In particolare, si tratta di un procedimento attraverso il quale, si localizza la residenza fiscale, in maniera fittizia, di una società in un paese dove la posizione fiscale è molto vantaggiosa.
Quindi, detto in altri termini, cosa succede? Succede che si simula di avere la residenza fiscale all’estero, per non pagare le tasse in Italia.
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Ad esempio, si parla di esterovestizione quando una società italiana, acquisisce il controllo di una società in Bulgaria, per poi vendere dalla partecipata bulgara al mercato italiano. Ma perché succede questo?Perché è difficile dimostrare che si ha, in Bulgaria, un’organizzazione di mezzi, persone e l’amministrazione.
Quindi una società, può avere un controllo sulla società estera senza finire in esterovestizione quando, ad esempio, svolge dall’Italia una pura attività di orientamento, però poi le scelte del consiglio di amministrazione, i verbali, sono svolti nel territorio estero. Perché per la Cassazione è quella che conta, dove si svolge il ruolo amministrativo.
Appare chiaro che, ad oggi, l’esterovestizione è un fenomeno di evasione fiscale internazionale, quindi è necessario conoscere la materia.
Come difendersi dall’accusa di esterovestizione?
Per il TUIR, se non si prova il contrario viene considerato esistente in Italia la sede dell’amministrazione di società ed enti non residenti, che detengono partecipazioni di controllo, se:
- a sua volta sono controllati da soggetti residenti in Italia;
- oppure sono amministrati da un organo di gestione composto principalmente da soggetti residenti nel nostro territorio.
Per quanto riguarda gli amministratori ed in particolare la loro residenza, i si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Al fine di combattere la lotta all’evasione, il nostro ordinamento ha inserito uno strumento in cui deve essere tu a provare che non sia stato sottoposto ad esterovestizione.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, attraverso la circolare n. 28/E/2006, ha stabilito che il contribuente deve dimostrare, argomentando adeguatamente, che la direzione effettiva della società non è in Italia, ma all’estero.
Deve dimostrare, ad esempio, di:
- avere mantenuto all’estero la propria sede dell’amministrazione;
- effettuare all’estero l’attività commerciale;
- di non aver fatto il trasferimento all’estero per solo motivi fiscali.
Qualora non è in grado, il soggetto estero è a tutti gli effetti residente in Italia e, come tale, soggetto a tassazione italiana (anche alla luce delle normative sulla tassazione mondiale).
Dunque, l’esterovestizione è ormai diventata una pratica per pagare meno tasse, ma il rischio di cadere nell’evasione è facile. Se vuoi pagare meno tasse, chiedi la tua CONSULENZA GRATUITA, un nostro consulente, sulla base della tua situazione fiscale e giuridica, ti saprà indicare la direzione giusta per abbattere il tuo carico fiscale.