Nelle srl ai soci che non assumono la veste di amministratori viene riconosciuto il potere di controllo riguardo lo svolgimento dell’attività della società. Ma solo questi diritti d’informazione vengono riconosciuti? O hanno anche altri poteri? Andiamo a scoprire di meglio quali sono i diritti e i doveri dei soci in una società a responsabilità limitata, se è consentito il ruolo del socio lavoratore, e le migliori soluzioni per le imposte.
I diritti di controllo dei soci della SRL: quali sono?
I soci, nella srl, hanno un ruolo fondamentale rispetto magari a quelli di qualsiasi altra forma societaria. Come tali hanno determinati poteri all’interno della srl disciplinati direttamente dalla normativa italiana. Inoltre, possono esercitare delle influenze significative sia riguardo al controllo e che alla verifica dell’operato degli amministratori.
La norma che disciplina i diritti di controllo della minoranza dei soci nelle srl è l’articolo 2476 del Codice Civile. In particolare, la norma in questione, riconosce ai soci che non sono amministratori, ma che partecipano al capitale della società, il potere di controllo circa l’andamento della società.
Ma non solo, perché possono avere anche il controllo sull’operato degli amministratori. Un potere volto a verificare se stanno svolgendo il proprio operato nel migliore dei modi o meno. E che può essere esercitato nei confronti degli amministratori sia per il risarcimento del danno subito personalmente che per il danno alla società.
Nel caso di danno alla società, deve essere verificata e accertata responsabilità degli amministratori verso la società. Appare impossibile, sennò, riuscire ad ottenere un risarcimento nei confronti della società o magari del socio stesso (che alla fine è una conseguenza del primo).
Inoltre, lo stesso articolo afferma che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.
Sostanzialmente, al socio, non può e non deve sfuggire nulla poiché è colui che investe ed ha investito nella società.
I poteri di controllo dei soci della SRL: quali sono?
Ai soci vengono riconosciuti due poteri di controllo che possiamo riassumere in due diritti:
- diritto dell’informazione: avere informazioni relativamente all’andamento della società;
- diritto della consultazione: poter consultare specifici documenti relativi alla società.
Questi, a norma di legge, sono diritti inderogabili. Cosa significa questo? Anche con l’inclusione di clausole statutarie, questi diritti, vengono sempre riconosciuti e non possono in nessun modo essere limitati. E questo succede anche quando il controllo interno della società è affidato al collegio sindacale. L’attivazione dell’uno, piuttosto che dell’altro diritto, permette al socio di reperire informazioni vitali per raggiungere un duplice scopo per valutare:
- lo stato gestionale della società;
- l’attivazione di determinati meccanismi sanzionatori nel caso in cui si rileva uno svolgimento errato della gestione d’impresa.
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Nel caso di uno svolgimento errato della gestione d’impresa, ad esempio, si può esercitare un’azione contro l’amministratore. Ma questo è possibile solo secondo solo se sussistono determinate condizioni. Infatti, si può avviare questa azione solo dopo una precedente attività di preventiva e di adeguata attività di informazione sull’andamento della gestione e sull’operato dell’amministratore.
Si tratta, in particolare, di avere una base informativa adeguata che possa consentire al socio di stabilire se è opportuno agire o meno nei confronti dell’amministratore. E tutto questo non sarebbe possibile se non venissero riconosciuti al socio i suddetti diritti.
Senza quelli, ovviamente, si troverebbe in una situazione di svantaggio non avendo tutte le informazioni necessarie che, però, sono già in possesso dell’amministratore visto il ruolo che svolge.
Soci SRL lavoratori: cosa comporta
I soci SRL lavoratori non sono una incompatibilità, quindi un dipendente può ricoprire il ruolo di Socio di una SRL ottenendo un ruolo nella società di capitali, quindi rispondendo delle obbligazioni assunte soltanto relativamente al capitale sociale.
Nel caso di Soci SRL lavoratori, è doveroso ribadire che devono comunque sussistere le seguenti condizioni:
- il socio lavoratore della società a responsabilità limitata non deve far parte dell’organico amministrativo
- il socio lavoratore non deve essere “di maggioranza”.
I soci della SRL sanno quante tasse pagano?
E per quanto riguarda l’andamento fiscale? I soci hanno informazioni riguardo la percentuale di imposte che versa una srl? Sanno quanto pagano o lo scoprono solo alla fine dell’anno che l’utile va via in imposte?
Per chi non lo sapesse, una srl, versa in percentuale, anche più di un’impresa individuale o società di persona. Ad esempio, una srl con due soci ed un utile di 150.000 euro, tra Ires, Irap, Inps e Imposta sulla distribuzione degli utili, versa il 70,74% del guadagno prodotto.
Sembra strano vero? Dovendo versare solo l’Ires al 24%. Ed invece non è così.
Ma come sai, ad ogni problema (perché di questo si tratta quando si parla tra gli imprenditori), c’è sempre un rimedio. Infatti, attraverso una corretta pianificazione fiscale, la stessa srl, con lo stesso utile e stessi soci, versa al Fisco, solo il 26,58% di imposte.
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