Punti chiave Società tra Professionisti
- La società tra professionisti (STP) permette a più professionisti di esercitare in forma associata con vantaggi fiscali e di protezione patrimoniale.
- Le novità normative in vigore tra il 2025 e il 2026 rendono la STP uno strumento strategico per la crescita degli studi professionali.
- La STP può essere monodisciplinare o multidisciplinare, consentendo la collaborazione tra diverse professionalità.
- I principali vantaggi includono l’ampliamento dei servizi, la riduzione della tassazione e la tutela del patrimonio personale.
- È possibile costituire una STP seguirendo un iter specifico che prevede l’atto notarile, l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’albo professionale.
La STP (società tra professionisti) consente a più professionisti di esercitare in forma associata con molti vantaggi. Scoprili nel dettaglio, o richiedi una prima consulenza gratuita.
L’esercizio della libera professione in Italia sta cambiando. Per i professionisti con un fatturato elevato, il tradizionale modello della Partita IVA individuale o dello studio associato non rappresenta più una scelta efficiente. Oltre ad esporre il patrimonio personale a rischi illimitati, il professionista è costretto a subire una tassazione progressiva IRPEF che, tra aliquota massima e addizionali, con un utile elevato può superare il 43%.
La Società tra Professionisti (STP), disciplinata dalla legge n. 183/2011 e dal decreto ministeriale n. 34/2013 rappresenta la soluzione giuridica e fiscale per evolvere lo studio in una vera e propria impresa. Inoltre, le recenti e rivoluzionarie novità normative entrate in vigore tra il 2025 e il 3 gennaio 2026 hanno rimosso gli storici ostacoli fiscali e di governance, rendendo la STP lo strumento migliore per la crescita e la protezione patrimoniale dei grandi studi.
Continua, in questo articolo potrai leggere cos’è la STP, come si costituisce una società tra professionisti, i requisiti essenziali, qual è la forma giuridica migliore per aprirla e i vantaggi offerti e quali sono le novità apportate dal Ddl Concorrenza 2025.
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Società tra professionisti: una guida rapida
- Cos’è una STP e perché costiturila
- Professioni ammesse: chi può essere socio della Società tra Professionisti
- Governance della STP: le novità in vigore dal 3 gennaio 2026
- Le forme giuridiche della STP: con quale società costituire la Società tra Professionisti
- Come si costituisce e si iscrive una STP: l’iter operativo
- Trasformare lo studio in STP: i vantaggi della neutralità fiscale
- FAQ STP: le risposte alle tue domande
Cos’è una STP e perché costiturila
La STP è un modello che consente a una società regolata dal Codice Civile di avere come oggetto sociale l’esercizio esclusivo di una o più attività professionali protette, per le quali è richiesta l’iscrizione in appositi albi, ordini o collegi (es. commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, medici).
La società può essere strutturata in due modi:
- monodisciplinare: incentrata su un’unica professione ordinistica;
- multidisciplinare: integra professionisti iscritti ad albi differenti (es. un avvocato, un commercialista e un consulente del lavoro), permettendo di offrire al mercato un servizio integrato e ad alto valore aggiunto, ideale per intercettare clienti corporate di grandi dimensioni.
Perché costituire una STP: i vantaggi
La STP offre vantaggi strategici, fiscali e organizzativi ai professionisti che scelgono di unire le proprie competenze:
- ampliamento dei servizi grazie alla sinergia tra competenze;
- maggiore efficienza operativa e riduzione dei costi;
- tutela del patrimonio personale con la forma a responsabilità limitata;
- riduzione della pressione fiscale;
- rafforzamento dell’immagine e della competitività.
Professioni ammesse: chi può essere socio della Società tra Professionisti
I soci ammessi alla STP sono:
- soci professionisti: iscritti ad albi regolamentati incaricati dell’esecuzione delle prestazioni professionali;
- soci per prestazioni tecniche: non iscritti che forniscono attività indispensabili (es. manager IT, responsabili HR).
- soci di capitale (o soci investitori): apportano esclusivamente risorse finanziarie senza esercitare la professione. Questa figura è fondamentale per gli studi che necessitano di capitali per digitalizzarsi, acquisire quote di mercato o strutturare passaggi generazionali.
Un aspetto cruciale per la scalabilità riguarda le incompatibilità: l’articolo 10 comma 6 della L. 183/2011 vieta la partecipazione contemporanea a più STP (il divieto si estende a tutte le categorie di soci, inclusi quelli di capitale e i tecnici).
Ma per comprendere come gestire il controllo di queste strutture complesse, è necessario analizzare la storica riforma della governance scattata all’inizio del 2026.
Governance della STP: le novità in vigore dal 3 gennaio 2026
Le regole che disciplinano il controllo decisionale all’interno delle STP con l’entrata in vigore dell’articolo 1 comma 24 della Legge Concorrenza 2025 hanno subito una modifica strutturale. Questa riforma ha risolto definitivamente un blocco che per oltre un decennio ha limitato la crescita dimensionale degli studi professionali italiani.
Il requisito dei due terzi passa da cumulativo ad alternativo
Prima della riforma, per avere una Società tra Professionisti i professionisti dovevano rappresentare:
- i 2/3 del voto (per testa)
- e, contemporaneamente, possedere almeno i 2/3 delle quote di capitale.
Questo impediva di fatto l’ingresso di soci finanziatori disposti a immettere capitali importanti a fronte di quote societarie superiori al 33%.
Dal 3 gennaio 2026, il requisito non deve essere più cumulativo. Infatti, con la riforma, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni.
Cosa cambia concretamente
Oggi è perfettamente legittimo e iscrivibile all’albo uno statuto di una STP SRL in cui un socio investitore esterno detiene il 60% del capitale sociale, a condizione che ai soci professionisti sia garantito il diritto di voto sufficiente a determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni assembleari (attraverso le regole di voto previste dal modello societario).
| Vecchia governance | Nuova governance |
| Doppio vincolo rigido: i soci professionisti dovevano detenere i 2/3 del capitale sociale e i 2/3 dei voti per testa nelle deliberazioni. | Focus sul potere decisionale: il requisito dei 2/3 è legato esclusivamente alle deliberazioni assembleari. |
| Struttura rigida che scoraggiava i partner finanziari. | Ideale per finanziare la crescita dello studio. |
Per evitare manovre elusive, sono radicalmente nulli e inefficaci i patti sociali o parasociali finalizzati a “eliminare” il potere decisionale reale dei soci professionisti.
Le forme giuridiche della STP: con quale società costituire la Società tra Professionisti
La STP può essere costituita adottando qualsiasi forma societaria prevista dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile. Non esiste un vincolo legato alla tipologia di professione: la scelta dipende esclusivamente dagli obiettivi di protezione patrimoniale e ottimizzazione fiscale.
Perché la STP SRL domina il mercato rispetto alle società di persone
Nelle STP costituite come società di persone (SNC e SAS), l’imponibile viene determinato secondo le regole del reddito d’impresa ma viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione. Questo significa che l’intero utile prodotto viene tassato immediatamente in capo ai singoli professionisti con le aliquote progressive IRPEF, indipendentemente dal fatto che l’utile venga prelevato o lasciato in società per autofinanziamento.
Al contrario, la STP SRL offre due vantaggi strategici:
- separazione patrimoniale: delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio capitale. Il patrimonio personale dei soci è totalmente blindato da azioni esecutive di terzi o fornitori;
- pianificazione fiscale: le STP costituite in forma di società di capitali producono sempre reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo
Ammissibilità della STP Unipersonale
Come confermato dal CNDCEC con il parere orientativo n. 14 del 14 febbraio 2019, l’art. 10 comma 4 lett. b) è ammessa la costituzione di una STP SRL con un unico socio professionista. In pratica, un professionista può operare individualmente ma in forma societaria, beneficiando dei vantaggi della SRL.
Se una STP nata pluripersonale si riduce a un solo socio (per recesso o esclusione), può continuare a operare, a patto che l’unico socio rimasto sia un professionista iscritto.
Come si costituisce e si iscrive una STP: l’iter operativo
La costituzione di una STP richiede un atto costitutivo pubblico, l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’albo professionale di riferimento.
Le fasi principali
- Fase 1 (atto notarile e statuto): si redige il rogito notarile adottando la veste societaria scelta (es. SRL). Lo statuto deve contenere quattro clausole: oggetto sociale esclusivo, criteri di esecuzione dell’incarico affidati ai soli soci iscritti (con diritto di scelta del cliente), obbligo di polizza assicurativa RC professionale collettiva intestata alla STP, e clausola di esclusione automatica del socio radiato dall’albo.
- Fase 2 (iscrizione e attivazione): la società viene inizialmente iscritta al Registro delle Imprese come “società inattiva”. Successivamente, si presenta la domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo Professionale presso l’Ordine della sede legale (o presso tutti gli albi in caso di STP multidisciplinare). Solo dopo il controllo di legalità e la delibera dell’Ordine, la STP può attivarsi al Registro delle Imprese, iniziare a fatturare e utilizzare legalmente l’acronimo “S.t.p.” nella denominazione.
Trasformare lo studio in STP: i vantaggi della neutralità fiscale
Trasformare lo studio individuale o associato in una STP oggi è molto più vantaggioso. Se prima il Fisco tassava immediatamente il valore della clientela e dell’avviamento, oggi è diverso: il conferimento dello studio in STP non genera plusvalenze tassabili.
Un vantaggio in più per costituirla.
Anche perché, continuare a fatturare centinaia di migliaia di euro all’anno attraverso una Partita IVA individuale o uno studio associato tradizionale significa accettare passivamente un’emorragia finanziaria in tasse e un livello di rischio patrimoniale ingiustificabile nel contesto economico attuale.
La STP SRL, invece, rappresenta un’importante leva di pianificazione strategica. Ti consente di blindare i tuoi beni personali e abbattere il tax rate reale sui profitti.
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FAQ STP: le risposte alle tue domande
La STP consente di esercitare attività professionali protette in forma societaria. È aperta sia a professionisti iscritti agli albi, sia a soggetti non professionisti (come investitori di capitale o tecnici). L’unico vincolo di legge è che ai soci professionisti deve spettare almeno la maggioranza dei 2/3 dei voti in assemblea.
Con Ddl concorrenza è sufficiente che abbiano la maggioranza nelle decisioni, anche usando strumenti come statuti o patti tra soci; non serve più che i professionisti siano la maggioranza nel numero.
Il costo per aprire una STP varia in base alla forma societaria e alle spese notarili, di iscrizione e consulenze, mediamente tra 1.500 e 3.000 euro, con possibili incrementi per società di capitali o consulenze aggiuntive.
Una STP permette ai professionisti iscritti a un albo di esercitare la propria attività in forma societaria, offrendo servizi specialistici e iscrivendosi alla sezione speciale dell’ordine professionale.
La STP SRL genera reddito d’impresa (IRES 24% + IRAP), permette di dedurre i compensi dei soci (tassati come lavoro autonomo) e sconta i dividendi al 26%. Lo studio associato produce invece reddito di lavoro autonomo, imputato direttamente ai singoli soci con IRPEF progressiva fino al 43%, senza alcuna schermatura societaria.
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