Socio amministratore srl: quando la doppia contribuzione Inps non è automatica?

di Soluzione Tasse
24 Feb, 2021
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    Escluso l’obbligo della doppia contribuzione Inps per il socio amministratore di srl. Questo è quanto affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 1759/2021 che è intervenuta per porre fine alla questione del doppio obbligo contributivo per coloro che sono contemporaneamente soci e amministratori della srl.

    Un’ordinanza importante, un grande risparmio di denaro, ma come evitare la doppia contribuzione senza subire conseguenze di natura contributiva? La stessa ordinanza detta un principio da seguire molto importante. Andiamo a vedere qual è.

    Socio amministratore srl e contributi Inps: cosa succedeva prima?

    L’amministratore della srl é colui che ha poteri generali di direzione, gestione e rappresentanza della società. Questa ruolo può essere occupato sia da un socio che da un’altra persona della stessa società o estranea. Quello che interessa a noi è la figura del socio in merito alla contribuzione Inps.

    Da oltre dieci anni coloro che sono contemporaneamente soci e amministratori della srl sono obbligati al versamento dei contributi Inps Commercianti (per il reddito d’impresa prodotto dalla società) e quelli relativi alla Gestione Separata (per l’ipotetico compenso amministratore).

    In altre parole, un carico contributi non da poco senza ottenere la doppia assicurazione previdenziale. Insomma, paghi il doppio dei contributi per la stessa assicurazione.

    Su questo tema, negli anni, si sono susseguite diverse tesi sempre di parere opposto a quelle sostenute dall’Inps. Per fortuna, ci verrebbe da dire così, visto che in contributi Inps anche per il 2021 hanno subito un aumento, soprattutto per quanto riguarda la Gestione Separata.

    Socio amministratore srl: la doppia contribuzione Inps non è automatica

    Ritornando ad oggi, con l’ordinanza 1759/2021 della Corte di Cassazione viene forse messa la parola fine a questo lungo dibattito. L’ordinanza di pochi giorni fa, infatti, esclude l’obbligo della doppia contribuzione Inps per i soci amministratori di srl.

    Tuttavia, la Corte di Cassazione non esclude a priori la doppia contribuzione Inps. Sarebbe troppo facile, vero? Però specifica il motivo per il quale non sussiste il doppio obbligo impositivo.

    La Corte di Cassazione sulla questione interviene in modo chiaro. Non discute sul  principio della doppia contribuzione previsto dalla Legge, ma fornisce a una dimensione interpretativa diversa data dalla prassi conosciuto fino ad oggi. 

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    In altre parole, la sola attività di amministratore, senza una partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’impresa, non basta per giustificare l’iscrizione alla Gestione Commercianti.

    Per poter giustificare la doppia contribuzione, l’attività svolta nel perimetro dell’impresa commerciale deve differire da quella svolta in qualità di amministratore.

    Nel caso di specie oggetto di ordinanza, invece, il presidente del Consiglio di amministrazione e socio fungeva da supervisore del lavoro, era referente per i clienti e i fornitori e si era occupato di assumere un dipendente.

    Parliamo, pertanto, di attività che, la Corte, ha qualificato come compiti riconducibili alle competenze dell’amministratore. Di conseguenza, non era possibile attribuire un’altra contribuzione.

    Esclusa ma meglio stare attenti

    Dunque, stando alla Corte di Cassazione, l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore srl, qualora gli sia dato un compenso, è soggetta a contribuzione Separata. 

    Ma tutto ciò, o meglio l’incarico, non ha requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti. Tra l’altro, questo obbligo, è escluso per coloro che sono solo soci di capitale della srl.

    Ad esempio, supponiamo che Mario sia socio amministratore di Alfa srl. Se lui, nel suo ruolo, svolge solo attività di attività di supervisione e referente per i clienti o i fornitori, o si occupa dell’assunzione di un dipendente, non è soggetto a versare i contributi Inps commercianti.

    Perché? Perché queste rientrano tra le normali attività che che svolge un amministratore iscrivibile solo alla Gestione Separata. 

    Spetterà all’Inps stabilire la partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, qualora vorrà iscrivere il socio amministratore di srl anche alla Gestione Commercianti Inps.

    Dunque viene esclusa la possibilità di una iscrizione d’ufficio solo per il semplice fatto che figuri come socio e amministratore, come invece finora avvenuto.

    Tuttavia, la questione della contribuzione Inps, non è sempre facile da interpretare.

    A volte, infatti, vengono pagati contributi Inps che si potrebbero evitare o quanto meno pagare anche solo il minimo. 

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