Il socio della srl può esercitare attività in regime forfettario solo se sono rispettate alcune condizioni, per cui, prima di qualsiasi scelta, è necessario fare le dovute valutazioni. In questo articolo analizzeremo quando un socio della srl può aprire una partita Iva in regime forfettario e quali sono le cause che potrebbero impedirglielo.
Quando il socio SRL può partita Iva forfettario?
Il regime forfettario negli anni è cambiato molto. Ad esempio, la possibilità di poterne usufruire anche per ricavi superiori a 65.000 euro ma inferiori a 85.000 euro.
Se prima, chiunque poteva aprire una partita in regime forfettario, ora non più. Infatti il socio persona fisica che vuole aprire una propria partita Iva deve rispettare alcune condizioni, riportate nella Circolare n. 9 del 2019 dall’Agenzia delle Entrate.
In linea generale, può aderire al regime forfettario pur possedendo una quota in una srl quando:
- non ha quote di controllo nella srl, o srls. Se non ha quote di controllo, infatti, può aprire un partita Iva in regime forfettario la cui attività è riconducibile alla srl;
- detiene quote di controllo nella srl, o srls. In questo caso, però, l’attività economica del regime forfettario non deve essere riconducibile a quella della società.
Ma cosa significa controllo diretto e attività riconducibile?
Se non sai cosa significa, non puoi verificare se puoi o meno avviare la tua nuova partita Iva forfettaria.
Quando si ha il controllo diretto? E quello indiretto?
Secondo il codice civile si ha il controllo diretto:
- nel momento in cui disponi della maggioranza dei voti esercitabili durante le assemblee ordinarie;
- quando hai i voti necessari per influenzare le decisioni societarie;
- quando la società vive sotto l’influenza dominante a causa di particolari vincoli contrattuali già prestabiliti.
Il controllo diretto su una srl, dunque, non dipende esclusivamente dal numero di quote in possesso, ad esempio 51 quote su 49 restanti. Infatti, si ha anche per vincoli contrattuali e, quando, pur avendo quote minori, hai il potere di influenzare le scelte societarie.
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Esempio:
- abbiamo il socio Rossi che fattura solo ed esclusivamente per la Alfa srl. La Alfa srl, a sua volta, senza l’apporto continuo del socio Rossi, non esercita attività economica.
Nel caso di specie, come vedi, il socio Rossi ha il pieno controllo diretto perché senza il suo apporto lavorativo, la srl non eserciterebbe l’attività per la quale è stata costituita.
Il controllo indiretto si ha invece quando si vanno a calcolare anche i voti spettanti per interposta persona o attraverso società fiduciarie.
Ma è sufficiente verificare il requisito del controllo per determinare la compatibilità o meno tra socio srl e regime forfettario?
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Cosa si intende per attività riconducibile?
Il solo requisito del controllo non è sufficiente per verificare la compatibilità tra socio e regime forfettario. A questo si aggiunge quello relativo all’attività riconducibile.
Le due attività svolte in regime forfettario e in forma societaria non devono essere
riconducibili dal punto di vista diretto e indiretto. In buona sostanza, le due attività non devono essere simili.
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Per verificare se sono o meno riconducibili devi verificare i seguenti fattori:
- codice Ateco;
- tipologia di bene venduto;
- tipologia di servizio erogato.
Analizziamo i singoli fattori per deliberare o meno la compatibilità.
Partiamo, quindi, dal codice Ateco.
La sola appartenenza delle due attività, forfettaria e societaria, alla stessa categoria di codice Ateco, non è sinonimo di incompatibilità. Può essere, infatti, che, le due attività, pur appartenendo alla stessa categoria, siano molto distanti tra loro. Questo, non esclude la compatibilità.
Quando il codice Ateco non basta, è necessario verificare gli altri due fattori, ovvero tipologia di bene venduto e servizio erogato.
Secondo la Circolare n.9 del 2019 le due attività non devono essere uguali. Facciamo un esempio, abbiamo due attività:
- quella forfettaria che eroga servizi di consulenza contabili;
- quella della srl che vende prodotti per barbieri.
In questo caso, socio srl e regime forfettario possono coesistere: le due attività, infatti, sono differenti.
Supponiamo ora di avere invece altre due attività:
- quella forfettaria che eroga servizi di consulenza chimica;
- quella della srl specializzata in attività chimiche.
In questo caso regime forfettario e socio srl non sono compatibili: le due attività sono praticamente identiche. Questo perché molto probabilmente il regime forfettario andrà a fatturare alla stessa società.
Amministratore di srl e regime forfettario: è compatibile?
E l’amministratore invece? Può aprire la propria partita Iva in regime forfettario?
Se sei amministratore della srl puoi esercitare anche attività in regime forfettario se:
- non possiedi quote della società
- e che non ti permettono di avere il controllo diretto o indiretto della stessa.
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In questi due casi non avrai alcun problema, puoi svolgere il ruolo di amministratore come persona fisica ed esercitare la tua attività.
Se, invece, hai la maggioranza dei voti in assemblea, allora è necessario valutare l’altro parametro, ovvero quello dell’attività riconducibile. Diventa, infatti, incompatibile essere amministratore e agire in regime forfettario se fatturi oltre il 50% delle tue entrate alla srl.
Come decidere? Serve l’aiuto di un esperto?
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