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Srl unipersonale: caratteristiche aspetti contabili e fiscali

di Soluzione Tasse
20 Nov, 2018
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    Srl unipersonale: caratteristiche aspetti contabili e fiscali

    Questa particolare forma di società di capitali nasce con il Decreto Legislativo n.88/1993.


    Con l’introduzione della Srl semplificata, è stata introdotta anche la Srl unipersonale semplificata. Dal 2003, con la riforma del diritto societario, l’unipersonalità viene estesa anche alle Spa.

    Questo tipo di società possiamo definirla come un caso anomalo ma allo stesso tempo il numero di società con socio unico è in continuo aumento, in quanto offre un pieno controllo dell’impresa e tende a limitare la responsabilità.

    Grazie alla limitata responsabilità rappresenta una valida scelta per tutti coloro che intendono avviare un’attività imprenditoriale o decidono di trasformare una ditta individuale già esistente in società, usufruendo del regime fiscale agevolato, qualora il volume d’affari è alto, per la trasformazione.

    Caratteristiche

    La unipersonale, è una società di capitale caratterizzata dalla presenza di su unico solo socio.

    La propria costituzione avviene mediante atto pubblico unilaterale da parte di un solo soggetto che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica. Lo statuto è quello di una normale società.

    Colui che sceglie tal forma giuridica lo fa al fine di limitare le proprie responsabilità, riducendole al solo capitale conferito. L’altro motivo che porta alla costituzione della società uinipersonale è riferibile al fatto che, il soggetto costituente, non vuole alcuna interferenza con qualsiasi altro socio.

    Decide, attraverso la costituzione di essa, di destinare all’investimento una parte del proprio patrimonio, mettendo al sicuro il restante. Proprio per tale motivo numerose ditte individuali vengono trasformate in Srl unipersonali.

    La società unipersonale funziona come una normale società e, anche se si ha la presenza di un solo socio, sono previsti:

    • assemblea;
    • organo amministrativo;
    • organo di controllo, se necessario.

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    Requisiti fondamentali

    Secondo l’articolo 2462 del Codice Civile, viene prevista la responsabilità limitata del socio unico purché vengano rispettati determinati requisiti:

    • la pubblicità stabilita dall’articolo 2470 del Codice Civile;
    • il conferimento effettuato secondo le disposizioni previsti dall’articolo 2464 del Codice Civile.

    Per quanto concerne la pubblicità, è necessario che i terzi interessati devono essere a conoscenza che la predetta società sia nelle mani di un’unica persona. Per tale motivo, l’amministratore è obbligato a depositare presso il Registro delle Imprese, indicando tutti i requisiti anagrafici che appartengono all’unico socio.

    Pertanto, è necessario indicare che la società sia unipersonale, ma non chi è l’unico socio, perché questo va comunicato al Registro delle Imprese.
    Nota bene – La responsabilità limitata del socio unico, oggi, viene riconosciuta anche qualora il socio unico sia una persona giuridica.
    Quanto al conferimento, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, deve farsi in danaro. E’ possibile, inoltre, stipulare una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, volte a garantire il conferimento entro i 90 giorni successivi.
    Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la perdita della responsabilità limitata dell’unico socio amministratore.

    Aspetti contabili e fiscali

    La gestione contabile e fiscale della Srl unipersonale è identica alla Srl classica, quindi:

    • 24% IRES sul reddito dichiarato;
    • 3,5% di IRAP sulla differenza tra valore della produzione costi.

    Aspetti previdenziali

    La problematica sorge nel momento in cui dobbiamo affrontare il tema dei contributi INPS. Essendo amministratore è obbligato ad iscriversi alla Gestione separata INPS e qualora, essendo unico soggetto, diviene anche socio lavoratore, per forza di cosa dovrà iscriversi anche alla Gestione Artigiani e commercianti, quindi doppia contribuzione.

    Infatti, la circolare INPS 78/2013, stabilisce che, qualora l’amministratore svolga anche la funzione di socio lavoratore, partecipando attivamente e abitualmente all’attività operativa dell’azienda, è tenuto alla doppia contribuzione.

    Quest’ultimo aspetto è molto importante e, al contempo, molto controverso. Per tale motivo, se hai dei dubbi,  è sempre consigliato rivolgersi ad un professionista per una consulenza. 

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