Tassazione ordinaria o per trasparenza?

di Soluzione Tasse
16 Lug, 2019
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    Come sappiamo, per le società di persona, che siano S.n.c. o S.a.s., il reddito dichiarato viene imputato direttamente ai soci, cui grava il pagamento delle relative imposte.

    Nelle società di capitali, come potrebbe essere una S.r.l. (approfondisci qui la differenza tra società di capitali e di persone), il pagamento dell’imposta sull’utile dichiarato, in questo caso l’IRES, pari al 24%, viene imputato direttamente alla società.

    Solo dopo la ripartizione dell’utile, i soci sono tenuti a versare il pagamento delle imposte sull’utile ripartito in base alla propria quota. Da ricordare che, dal 2018, sia che si tratti di soci qualificati che non, sono tutti assoggettati ad un’unica imposta con ritenuta alla fonte pari al 26%.

    Anche per le società di capitali, come per le società di persona, al fine di evitare la doppia imposizione fiscale IRES/IRPEF (dal 2018 ritenuta al 26%), è consentito, facoltativamente, di scegliere il regime fiscale, applicato alle società di persona che, in questo caso, prende il nome di “opzione per la trasparenza fiscale”.

    In buona sostanza, attraverso il regime per trasparenza, gli utili vengono imputati direttamente ai soci, evitando così di assoggettare al pagamento dell’IRES, la società, e al pagamento dell’IRPEF, i soci, qualora si provvede alla ripartizione degli utili.

    Chi può accedere al regime per trasparenza?

    Innanzitutto distinguiamo due categorie di trasparenza:

    • grande trasparenza
    • piccola trasparenza

    Stando alle disposizioni contenute all’interno dell’articolo 116 del TUIR, che disciplina l’opzione per la piccola trasparenza fiscale, ovvero a ristretta base societaria, vale a dire quel regime che viene applicato alle società di capitali cui soci devono, per forza di cose, essere delle persone fisiche.

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    I requisiti per poter accedere a tale regime sono:

    • il numero dei soci non deve superare le 10 unità;
    • non vi devono sussistere limiti, sia limiti che massimi, di partecipazioni agli utili. Conseguentemente possono aderirvi anche la S.r.l. unipersonali;
    • i ricavi non devono superare il limite di 7,5 milioni di Euro.

    Per quanto riguarda la grande trasparenza, regolata dall’articolo 115 del TUIR, è possibile applicarla a quelle società in cui i soci sono altre società, dove la percentuale di partecipazione agli utili non deve risultare essere inferiore al 10% e nemmeno superiore al 50%.

    Inoltre, i soci, o meglio ognuno di essi deve avere una percentuale tale che, gli permetta di poter esprimere il proprio voto in assemblea.

    Come accedere al regime

    L’adesione a tale regime deve essere concretizzata entro la scadenza dell’invio del Modello Redditi. Questa resterà valida per l’anno in corso e per altri due anni.

    Pertanto, se si andrà esercitare l’opzione entro il 30 settembre 2018, ad esempio, questa sarà valida per il triennio 2018-2019-2020.

    Sarà compito dei soci, attraverso una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare l’adesione al regime. Con il consenso di tutti, si provvederà poi ad inviare, a nome della società, tramite un modello apposito messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, l’adesione al regime per trasparenza.

    Vantaggi e svantaggi del regime

    L’adesione al regime evita la doppia imposizione, quindi IRES al 24 e ritenuta del 26%.

    Risulta essere vantaggioso, inoltre, quando l’utile fiscale e quello da distribuire siano praticamente identici, quindi eliminazione della doppia imposizione.

    Lo svantaggio è che i soci sono responsabili illimitatamente del pagamento delle imposte a loro attribuiti. Come l’utile, anche le perdite verranno imputati ai soci.

    Quindi, prima di scegliere l’una o l’altro regime contabile, è bene farsi consigliare da professionisti esperte: compilando il questionario riceverai una CONSULENZA GRATUITA.

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