Tutto sulla cessione del credito d’imposta introdotta dal DL Rilancio

di Soluzione Tasse
21 Mag, 2021
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     Il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, meglio conosciuto come Decreto Rilancio, non è altro che una misura di sostegno all’economia Italiana per far fronte all’emergenza provocata dalla pandemia di Covid-19.

    Le misure di lockdown approvate e tutt’ora in vigore infatti hanno avuto effetti devastati sul comparto produttivo italiano ed hanno reso necessaria l’approvazione del sopracitato DL Rilancio.

    Cessione del credito d’imposta: cos’è? 

    Il provvedimento infatti ha introdotto diverse agevolazioni fiscali che nelle intenzioni del legislatore dovrebbero servire a rilanciare l’economia italiana. Tra queste agevolazioni ne spiccano in particolare 2:

    • lo sconto in fattura.

    Entrambe queste misure rafforzano quella che di fatto è la vera novità del DL Rilancio, soprattutto per quanto riguarda il settore dell’edilizia e della riqualificazione energetica: il Superbonus 110%.

    Ma cosa sono lo sconto in fattura e la cessione del credito?

    Cerchiamo di spiegarlo brevemente qui di seguito con particolare attenzione alla cessione del credito ed alle sue modalità di utilizzo.

    Differenze tra sconto in fattura e cessione del credito

    Viene previsto, per i soggetti che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, la possibilità di usufruire direttamente in dichiarazione dei redditi, di detrazioni fiscali.

    Accanto a questa possibilità infatti i medesimi soggetti, sempre per le stesse tipologie di interventi, possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

    Cerchiamo di spiegare bene in cosa consiste la differenza tra sconto in fattura e cessione del credito:

    • Sconto in fattura.

    Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. Il contributo dovrà quindi essere anticipato dal fornitore di beni e servizi. Successivamente costui, potrà recuperare il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

    • Cessione del credito.

    I soggetti beneficiari potranno optare anche per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, a soggetti terzi, i quali avranno facoltà di successive cessioni del medesimo credito.

    L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, per quanto riguarda il Superbonus, non possono essere più di due. In particolare, il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

    Quali sono le detrazioni per cui è possibile optare per la cessione del credito o sconto in fattura?

    Gli interventi per cui è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta previsti dal Decreto Rilancio, sono sostanzialmente quelli relativi ai bonus casa.

    Qui di seguito abbiamo cercato di riassumerli in un semplice elenco:

    • ristrutturazione edilizia;
    • riqualificazione energetica, che danno diritto all’ecobonus o al sismabonus;
    • recupero o restauro delle facciate degli edifici, 90% (bonus facciate);
    • installazione di impianti fotovoltaici;
    • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
    • opere relative al Superbonus del 110%.

    Come funziona la cessione dei crediti d’ imposta?

    La cessione del credito d’ imposta prevede la possibilità di trasferire il proprio credito fiscale vantato nei confronti dello Stato, a soggetti terzi. Insomma, se effettui uno dei lavori sopra citati, puoi cedere il credito d’imposta accumulato anche agli istituti di credito oppure ad altri intermediari finanziari.

    In questo modo, chi beneficia delle detrazioni – spesso è il committente degli interventi – non dovrà attendere i canonici 10 anni per essere rimborsato tramite quote di pari importo in dichiarazione dei redditi. Viene rimborsato in maniera pressoché immediata grazie alla possibilità di trasferire il credito da lui vantato a soggetti terzi.

    Precisiamo che, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, stabilisce che la cessione può avvenire: in favore dei fornitori o di altri soggetti terzi. Questo significa che può avvenire in favore di:

    • persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa,
    • società ed enti, ivi compresi gli Istituti di credito e gli intermediari finanziari.

    Infine, occorre precisare che la determinazione del corrispettivo della cessione del credito può essere negoziata tra le parti. In sostanza, colui che  acquisterà il credito potrà farlo anche a un prezzo inferiore al valore nominale.

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    La compensazione del credito d’imposta

    Come detto, il credito d’imposta maturato a seguito dell’esecuzione di uno o più degli interventi precedentemente elencati, può essere portato in detrazione oppure ceduto a soggetti terzi.

    Esaminiamo i due casi distinti.

    Nel caso in cui il fornitore o il cessionario del credito voglia portare questo in compensazione nella denuncia dei redditi potrà farlo tramite compensazione orizzontale.

    Si tratta di un tipo di compensazione basata sulle rate residue di detrazione non fruite dall’originario titolare. Nel caso in cui risultasse una quota di credito fiscale o d’imposta in eccesso non potrà essere compensata, né potrà essere portata a nuovo, né ceduta o chiesta a rimborso. In sostanza quindi, la quota in eccesso del credito d’imposta verrebbe definitivamente perduta.

    L’opzione della compensazione in dichiarazione dei redditi risulta quindi favorevole per coloro che presuppongono di maturare un’elevata esposizione debitoria verso il fisco. Questi crediti d’imposta possono inoltre essere anche compensati con i debiti di varia natura che il fornitore ha nei confronti dello Stato (IVA, IRAP, IRPEF, ecc.).

    La cessione del credito d’imposta a soggetti terzi

    Il beneficiario della detrazione potrà anche decidere di cedere i crediti d’imposta di cui è in possesso ad altri soggetti. Fra questi ulteriori soggetti rientrano anche gli istituti di credito o enti finanziari, i quali, a loro volta, avranno facoltà di cederli ulteriormente.

    Questa possibilità può essere rintracciata sia nel provvedimento attuativo dell’8 agosto 2000 che nel provvedimento del 18 aprile 2019: in entrambi infatti si fa riferimento alla possibilità di ulteriori cessione del credito.

    Anche l’art. 121 del Decreto Rilancio sancisce tale orientamento visto anche l’intento del legislatore di favorire la ripresa economica. Pertanto, anche l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 24/4/2020 non ha potuto far altro che adeguarsi alle disposizioni governative.

    Quali sono i passaggi propedeutici alla cessione del credito d’imposta?

    Prima di parlare di cessione del credito d’imposta è necessario verificare che il soggetto e gli interventi che costui intende eseguire rientrino fra quelle individuate per l’ammissione alle detrazioni.

    Pertanto, ai soggetti ammessi a tali agevolazioni verranno riconosciute le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di uguale importo del:

    • 50% per interventi di ristrutturazione edilizia (ex art. 16-bis DpR 917/86),
    • del 70-80% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico;
    • del 65% per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
    • del 110% se vengono eseguite tutte le opere previste per le opere rientranti o riconducibili a quelle trainanti per l’agevolazione prevista dal superbonus (D.L. 34/2020 art. 119);
    • del 90% per gli importi sostenuti per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici (c.d. bonus facciate).

    Come avviene la cessione del credito d’imposta?

    Il soggetto titolare del diritto alla detrazione, dovrà comunicare l’avvenuta cessione dell’agevolazione attraverso un:

    • CAF,
    • Commercialista,
    • attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Tale comunicazione dovrà essere inoltrata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta.

    A seguito dell’inoltro della comunicazione di avvenuta cessione il contribuente riceverà dall’Agenzia dell’Entrate la relativa ricevuta di accettazione o scarto della richiesta entro 5 giorni dall’invio.

    Il ruolo dei professionisti

    In casi particolari, come quello del superbonus 110%, occorrerà rivolgersi a professionisti del settore per comunicare correttamente l’opzione per al cessione del credito.

    La sola comunicazione della cessione del credito non sarà sufficiente ma dovrà esservi associato anche il visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno origine al diritto spettante da questa detrazione.

    Nel caso in cui gli interventi edili rientrino fra quelli relativi alla riqualificazione energetica, occorrerà anche essere in possesso di una ricevuta, rilasciata da ENEA, di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.

    Quindi?

    É evidente come la materia della cessione del credito d’imposta non sia semplice e di facile comprensione, soprattutto per coloro che non conoscono minimamente la questione. È per questo motivo che consigliamo sempre di rivolgersi esclusivamente a professionisti del settore, abilitati, certificati e dotati di una certa esperienza.

    Il rischio cui potresti andare incontro da una non corretta presentazione di una domanda per la cessione del credito è quello di non essere ritenutiidonei a tale richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso il beneficiario perderebbe il diritto all’ottenimento del credito e non vedrebbe riconosciuta al detrazione per cui ha effettuato la domanda.

    Inoltre, se a seguito di cessione del credito d’imposta a soggetti terzi, i successivi controlli svolti dall’Agenzia del Fisco italiano avessero esito negativo, anche parziale, lo Stato potrebbe pretendere il recupero delle somme relative a tale detrazione. 

    In questo caso quindi, il titolare della detrazione dovrà  restituire non solo la somma a lui concessa in detrazione, ma anche gli eventuali interessi e sanzioni.

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