Welfare aziendale

Cos’è il welfare aziendale

Il welfare aziendale è l’insieme di beni, servizi e rimborsi che l’impresa mette a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari, oltre alla retribuzione. Se rispetta le condizioni dell’art. 51 del TUIR non costituisce reddito per il lavoratore e, a determinate condizioni, è interamente deducibile per l’azienda.

Cosa può includere

  • Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, entro i limiti di legge.
  • Servizi di istruzione e cura per i figli: rette scolastiche, centri estivi, libri di testo, borse di studio.
  • Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti.
  • Abbonamenti al trasporto pubblico.
  • Servizi con finalità di educazione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
  • Fringe benefit, cioè beni e servizi in natura, esenti entro una soglia annua.

Perché conviene all’impresa e al dipendente

Un aumento in busta paga è gravato da contributi a carico dell’azienda e da contributi e IRPEF a carico del lavoratore: dei soldi spesi dall’impresa, al dipendente arriva indicativamente poco più della metà. Lo stesso importo destinato a welfare esente arriva intero al lavoratore, senza contributi né imposte. Il welfare può essere anche il modo in cui il dipendente sceglie di ricevere il premio di risultato, quando il contratto aziendale lo prevede.

Come si deduce

  • Se il piano è previsto da contratto, accordo o regolamento aziendale che vincola l’impresa, i costi sono interamente deducibili.
  • Se è una scelta volontaria del datore di lavoro, alcune spese sono deducibili solo nel limite del 5 per mille del costo del personale.

Per questo conviene formalizzare il piano in un regolamento rivolto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

Cosa verificare

Il welfare deve essere offerto a tutti i dipendenti o a categorie omogenee, non ad personam, e non può sostituire voci di retribuzione già dovute. Le soglie di esenzione dei fringe benefit cambiano spesso: vanno controllate anno per anno.

Riferimenti normativi

Art. 51, commi 2 e 3, TUIR; art. 100 TUIR (oneri di utilità sociale); L. 208/2015, commi 182-190 (premi di risultato).