Continuità aziendale

Cos’è la continuità aziendale

La continuità aziendale (in inglese going concern) è la capacità dell’impresa di continuare a operare come un complesso funzionante in un futuro prevedibile, di norma almeno i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. Il termine ha due significati che è utile tenere distinti.

Il significato contabile e societario

  • Nel bilancio la valutazione delle voci avviene nella prospettiva della continuazione dell’attività. Se la continuità viene meno, cambiano i criteri di valutazione e gli amministratori devono darne conto.
  • Nella gestione gli amministratori devono verificare costantemente che l’impresa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. Il Codice civile impone agli imprenditori collettivi di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità.
  • Gli organi di controllo e i revisori valutano se l’uso del presupposto della continuità è appropriato e segnalano le incertezze significative.

I segnali di rischio

  • Flussi di cassa prospettici insufficienti a coprire i debiti dei prossimi dodici mesi.
  • Debiti scaduti verso dipendenti, fornitori, banche, Erario ed enti previdenziali.
  • Perdite ripetute che erodono il patrimonio netto.
  • Perdita di clienti, fornitori o persone chiave.

Il significato nel passaggio generazionale

Nel linguaggio della consulenza, continuità aziendale indica anche la capacità dell’azienda di sopravvivere al cambio di guida: preparare i successori, pianificare la governance e la successione nelle quote serve a non mettere a rischio l’impresa quando il fondatore si ritira.

Perché conta

La perdita della continuità è l’anticamera della crisi d’impresa. Intercettarla in tempo permette di usare strumenti di risanamento ancora efficaci; ignorarla espone gli amministratori a responsabilità verso società, soci e creditori.

Riferimenti normativi

Art. 2423-bis Codice civile; art. 2086 Codice civile; D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); principio contabile OIC 11.